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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2020

Cassazione n. 03509/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29161-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 291/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01.02.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 2 -

1. Con verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze e notificato in Germania a mezzo posta raccomandata, il Comune di Firenze contestava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca residente in Germania, un’infrazione commessa in data 04.09.2012 in violazione dell’art. 7, commi 9 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strata, CdS), per aver transitato con il proprio autoveicolo in zona ZTL senza autorizzazione.

Con atto di opposizione al verbale depositato il 23.09.2016 innanzi al Giudice di pace di Firenze la sig.ra Riess contestava, tra l’altro, la nullità del verbale per inesistenza della notifica.

2. Con sentenza n. 3436/2016 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento ritenendo inesistente la sua notifica.

3. Impugnava la predetta pronuncia il Comune di Firenze innanzi al Tribunale di Firenze, il quale, in accoglimento del gravame, riteneva valida la notifica del verbale di accertamento effettuata dal Comune a persona residente all’estero a mezzo posta,e improcedi bile l’opposizione in quanto l’atto non era stato depositato dall’opponente entro i 60 giorniprevisti dall’art. 7, d.lgs. 21 settembre 2011, n. 150( dies a quo 16 - 23.09.2016).

Per quel che in questa sede ancora rileva, affermava il giudice di seconde cureche: -l’art. 142 cod. proc. civ. rinvia alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e in vigore in materia di notificazioni, ossia – per il caso dei cittadini tedeschi - alla Convenzione di Strasburgo del 24.22.77 (ratificata dall’Italia con legge 21.3.1983, n. 149). [OSCURATO:PERSONA], in forza di espressa riserva consentita dalla Convenzione citata, si è avvalsa della facoltà di non accettarenotifiche all’estero Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - tramite servizio postale con recapito direttamente al cittadino tedesco, ma unicamente mediante invio dell’atto all’[OSCURATO:PERSONA] del Land di residenza del destinatario, il quale poi provvederà alla consegna dell’atto al destinatario; -tuttavia, l’art. 201 CdS trova applicazione preferenziale rispetto all’art. 142 cod. proc.civ.: tale disposizione indica la notifica all’estero a mezzo del servizio postale come alternativa paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di rito; -in ogni caso, quand’anche si volesse affermare che la notifica a mezzo di servizio postale non poteva essere effettuata, essa non potrebbe essere considerata inesistente, ma al più nulla, avendo il soggetto notificante eseguito formalità previste e ammesse dalla legge, il vizio procedurale consistendo nell’aver seguito la via subordinata in luogo di quella preferenziale; - trattandosi di vizio extraformale non darebbe luogo a nullità assoluta, ma relativa, sanata ex tuncdalla costituzione in giudizio della parte intimata o dalla raggiunta prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato (Cass. nn. 760 e 4396 del 1999); -nel caso di specie, la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto è raggiunta dal fatto che la cartolina della raccomandata datata 16.06.2013 reca la firma illeggibile, ma non disconosciuta da l destinatario (Cass. Sez.

U., n. 9962 del 27.04.2010).

4. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Sidifendeva il Comune di Firenze con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del CdS, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod.

Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - proc. civ.

La ricorrente si duole della decisione resa dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 201 CdS trovi applicazione preferenziale, o comunque paritaria, rispetto all’art. 142 cod. proc. civ.

Tuttavia, così facendo, il giudice avrebbe omesso di considerare, in ragione del carattere internazionale della notifica, la prevalenza delle norme sovranazionali (Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977) cui rinvia il primo comma dell’art. 142 c.p.c.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

La ricorrente ce nsura la decisione impugnata nella parte in cui configura in termini di nullità relativa (e non già di inesistenza) il vizio di notificazione che conduce, dunque, alla sanatoria dell’atto in virtù del principio di cui all’art. 156, comma 3), cod. proc. civ.

Si sostiene, invece, che nel caso in cui la notificazione segua un iterprocedimentale diverso da quello previsto dalla legge, ne derivi quale conseguenza immediata e diretta l’inesistenza dell’atto e, quindi, l’insanabilità del vizio.

3. I due motivi sono strettamente connessi: saranno, pertanto, esaminati congiuntamente, e sono fondati.A séguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, n. 2866/2021), questa Corte ha chiarito che il verbale di accertamento di violazione del CdS, in quanto atto posto in essere nell'esercizio di pubblici poteri, rientra nell'ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non sussumibile nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere «stragiudiziale» della notifica del verbale stesso).

Alle notificazioni all’estero si applica, pertanto, non Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - già il CdS ma la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con legge 21 marzo 1983 n. 149; ratificata anche dalla Repubblica Federale di Germania la quale, però, avvalendosi di apposita riserva prevista all’art. 11 , comma 2 , ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.

3.1. Si deve, quindi, ribadire il principio per cui il verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale.

La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta, tuttavia, non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione.

Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta: quindi, per orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20418 del 28/09/2020).

Nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta raccomandata scelta dal Comune di Firenze rappresenta un’ipotesi di difformità dal modello legale, come tale riconducibile alla nullità.

Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 6 -

3.2. Stabilita la sussistenza di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione nel caso di notifica in Germania di atto amministrativo direttamente presso il cittadino tedesco a mezzo posta, senza la prevista assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, costituisce principio altrettanto consolidato espresso da questa Corte, al quale pure il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui la notificazione nulla sia suscettibile di sanatoria, ogni volta che sia dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto che ne sia affetto.

La nullità incidente sul procedimento di notificazione si ritiene sanata, in linea generale, in presenza della costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006, Rv.591135).

3.3. Tuttavia, correggendo quanto affermato da ultimo nella sentenza n. 2866 del 2021, le Sezioni Unitedi questa Corte (Cass. Sez.

U, 08.04.2022, n. 11550, richiamate nella memoria della ricorrente) ha nno ulteriormente precisato che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada (opposizione ora regolata dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), in osservanza di un costante orientamento di questa Corte a tal riguardo ( Cass. sez. 6 - 2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez.

II, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez.

I, 21 luglio 2006, n. 16822;Cass. sez.

L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez.

I, 8 settembre 2004, n. 18055).

Nel caso di specie, il ricorso al Ric. 2020 n. 29161 sez.

S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - Giudice di Pace doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, risiedendo la ricorrente all’estero (art. 7, comma 3), d.lgs. n. 150/2011), mentre è stato depositatoil 23.09.2016, ossia ben oltre il termine imposto dalla legge (con dies a quo 16.05.2013) : il verbale di accertamento non è stato, quindi, tempestivamente impugnato, con conseguente impossibilità della sanatoria della notifica nulla.

4. In definitivail Collegio, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di Firenze e decidendo nel merito, exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., annulla il verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze.

Tenuto conto delle incertezze e delle novità intervenute nella giurisprudenza di legittimità, sussistono le condizioni per compensare le spese di entrambi i giudizi di merito nonchédel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di Firenzee decide nel merito; annulla il verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29161-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE FIRENZE, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 291/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01.02.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.01.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 2 - 1. Con verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze e notificato in Germania a mezzo posta raccomandata, il Comune di Firenze contestava alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca residente in Germania, un’infrazione commessa in data 04.09.2012 in violazione dell’art. 7, commi 9 e 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strata, CdS), per aver transitato con il proprio autoveicolo in zona ZTL senza autorizzazione. Con atto di opposizione al verbale depositato il 23.09.2016 innanzi al Giudice di pace di Firenze la sig.ra Riess contestava, tra l’altro, la nullità del verbale per inesistenza della notifica. 2. Con sentenza n. 3436/2016 il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento ritenendo inesistente la sua notifica. 3. Impugnava la predetta pronuncia il Comune di Firenze innanzi al Tribunale di Firenze, il quale, in accoglimento del gravame, riteneva valida la notifica del verbale di accertamento effettuata dal Comune a persona residente all’estero a mezzo posta,e improcedi bile l’opposizione in quanto l’atto non era stato depositato dall’opponente entro i 60 giorniprevisti dall’art. 7, d.lgs. 21 settembre 2011, n. 150( dies a quo 16 - 23.09.2016). Per quel che in questa sede ancora rileva, affermava il giudice di seconde cureche: -l’art. 142 cod. proc. civ. rinvia alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e in vigore in materia di notificazioni, ossia – per il caso dei cittadini tedeschi - alla Convenzione di Strasburgo del 24.22.77 (ratificata dall’Italia con legge 21.3.1983, n. 149). [OSCURATO:PERSONA], in forza di espressa riserva consentita dalla Convenzione citata, si è avvalsa della facoltà di non accettarenotifiche all’estero Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 3 - tramite servizio postale con recapito direttamente al cittadino tedesco, ma unicamente mediante invio dell’atto all’[OSCURATO:PERSONA] del Land di residenza del destinatario, il quale poi provvederà alla consegna dell’atto al destinatario; -tuttavia, l’art. 201 CdS trova applicazione preferenziale rispetto all’art. 142 cod. proc.civ.: tale disposizione indica la notifica all’estero a mezzo del servizio postale come alternativa paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di rito; -in ogni caso, quand’anche si volesse affermare che la notifica a mezzo di servizio postale non poteva essere effettuata, essa non potrebbe essere considerata inesistente, ma al più nulla, avendo il soggetto notificante eseguito formalità previste e ammesse dalla legge, il vizio procedurale consistendo nell’aver seguito la via subordinata in luogo di quella preferenziale; - trattandosi di vizio extraformale non darebbe luogo a nullità assoluta, ma relativa, sanata ex tuncdalla costituzione in giudizio della parte intimata o dalla raggiunta prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto notificato (Cass. nn. 760 e 4396 del 1999); -nel caso di specie, la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto è raggiunta dal fatto che la cartolina della raccomandata datata 16.06.2013 reca la firma illeggibile, ma non disconosciuta da l destinatario (Cass. Sez. U., n. 9962 del 27.04.2010). 4. Avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Sidifendeva il Comune di Firenze con controricorso. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del CdS, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 4 - proc. civ. La ricorrente si duole della decisione resa dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l’art. 201 CdS trovi applicazione preferenziale, o comunque paritaria, rispetto all’art. 142 cod. proc. civ. Tuttavia, così facendo, il giudice avrebbe omesso di considerare, in ragione del carattere internazionale della notifica, la prevalenza delle norme sovranazionali (Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977) cui rinvia il primo comma dell’art. 142 c.p.c. 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente ce nsura la decisione impugnata nella parte in cui configura in termini di nullità relativa (e non già di inesistenza) il vizio di notificazione che conduce, dunque, alla sanatoria dell’atto in virtù del principio di cui all’art. 156, comma 3), cod. proc. civ. Si sostiene, invece, che nel caso in cui la notificazione segua un iterprocedimentale diverso da quello previsto dalla legge, ne derivi quale conseguenza immediata e diretta l’inesistenza dell’atto e, quindi, l’insanabilità del vizio. 3. I due motivi sono strettamente connessi: saranno, pertanto, esaminati congiuntamente, e sono fondati.A séguito dell’intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 2866/2021), questa Corte ha chiarito che il verbale di accertamento di violazione del CdS, in quanto atto posto in essere nell'esercizio di pubblici poteri, rientra nell'ambito di materia amministrativa e, come tale, la notifica della sua impugnazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393/2007, poiché non sussumibile nella materia civile o commerciale (e neppure potendosi configurare il carattere «stragiudiziale» della notifica del verbale stesso). Alle notificazioni all’estero si applica, pertanto, non Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 5 - già il CdS ma la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata nel nostro ordinamento con legge 21 marzo 1983 n. 149; ratificata anche dalla Repubblica Federale di Germania la quale, però, avvalendosi di apposita riserva prevista all’art. 11 , comma 2 , ha escluso la possibilità di notifica per i detti documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti. 3.1. Si deve, quindi, ribadire il principio per cui il verbale di sanzione ammnistrativa a cittadino tedesco non poteva essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. La notificazione per tale tipo di atto effettuata nei confronti di quel cittadino senza la prevista (art. 2 Convenzione di Strasburgo) assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione comporta, tuttavia, non già l’inesistenza, bensì la nullità della notificazione. Tale nullità deve, poi, essere valutata ai sensi della legge del paese dal quale la notificazione è svolta: quindi, per orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20840 del 21/07/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20418 del 28/09/2020). Nel caso di specie, la notificazione a mezzo posta raccomandata scelta dal Comune di Firenze rappresenta un’ipotesi di difformità dal modello legale, come tale riconducibile alla nullità. Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 6 - 3.2. Stabilita la sussistenza di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione nel caso di notifica in Germania di atto amministrativo direttamente presso il cittadino tedesco a mezzo posta, senza la prevista assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione, costituisce principio altrettanto consolidato espresso da questa Corte, al quale pure il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui la notificazione nulla sia suscettibile di sanatoria, ogni volta che sia dimostrato il raggiungimento dello scopo dell'atto che ne sia affetto. La nullità incidente sul procedimento di notificazione si ritiene sanata, in linea generale, in presenza della costituzione in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto introduttivo (Cass. Sez. 1, n. 10119 del 02/05/2006, Rv.591135). 3.3. Tuttavia, correggendo quanto affermato da ultimo nella sentenza n. 2866 del 2021, le Sezioni Unitedi questa Corte (Cass. Sez. U, 08.04.2022, n. 11550, richiamate nella memoria della ricorrente) ha nno ulteriormente precisato che tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada (opposizione ora regolata dall’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), in osservanza di un costante orientamento di questa Corte a tal riguardo ( Cass. sez. 6 - 2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. 6-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. II, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822;Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055). Nel caso di specie, il ricorso al Ric. 2020 n. 29161 sez. S2 -ud. 12-01-2023 - 7 - Giudice di Pace doveva essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento, risiedendo la ricorrente all’estero (art. 7, comma 3), d.lgs. n. 150/2011), mentre è stato depositatoil 23.09.2016, ossia ben oltre il termine imposto dalla legge (con dies a quo 16.05.2013) : il verbale di accertamento non è stato, quindi, tempestivamente impugnato, con conseguente impossibilità della sanatoria della notifica nulla. 4. In definitivail Collegio, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di Firenze e decidendo nel merito, exart. 384, comma 2, cod. proc. civ., annulla il verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze. Tenuto conto delle incertezze e delle novità intervenute nella giurisprudenza di legittimità, sussistono le condizioni per compensare le spese di entrambi i giudizi di merito nonchédel presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso; cassa la sentenza n. 291/2020 del Tribunale di Firenzee decide nel merito; annulla il verbale di accertamento n. 1340517/T/2012 emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Firenze
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