CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 novembre 2020
Cassazione n. 27415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2645/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24.11.2020, R.G.n. 2548/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11.1.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla s entenza in epigrafe indicata , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamoproposto da D’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigetta t o l’opposizione della stessaavverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure a veva respinto le sue domande volte ad ottenere : la declaratoria di nullità (o in subordine di illegittimità) del recesso intimatole in data 30.12.2016, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo intrapreso dalla datrice di lavoro convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; la propria reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello della reintegra (o in subordine, il solo pagamento dell’indennità risarcitoria). 2. In esito ad ampia ricostruzione del fatto e disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma. 3. La Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Roma e a ll'unità produttiva di Napolicostituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate, tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound (aventi accesso ai programmi del cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), quali i lavoratori attuali ricorrenti, assunti con contratto di lavoro subordinato addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound , adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse. 4. Avverso tale decisione, D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 comma 3 e 5 della legge 223 del 1991.Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc. Nullità della sentenza”. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991. Nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge 223 del 1991”. 3. Con il terzo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 della legge 223 del 1991, violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cc. Nullità della sentenza per avere la Corte romana male interpretato la domanda. Violazione dell’articolo 5 della legge 223 del 1991. Nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: nell’arco di 120 giorni alcune madri sono state trasferite, altre licenziate”. 4. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame. 4.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commessetrattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 4.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiavedai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura. I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr. Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022).5. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità. 5.1. Più nello specifico nell’ambito del primo motivo di ricorso è anche dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ma nel pur esteso svolgimento di tale censura non è mai specificato sotto quale profilo tale norma sarebbe stata violata o malamente applicata dalla Corte territo riale . La ricorrente, infatti, solo alla fine della relativa esposizione, asserisce che: “La trascrizione del reclamo, evidenzia la scarsa attenzione della Corte territoriale alle allegazioni e deduzioni della ricorrente. Sul punto ricorre la violazione della corrispondenza del principio tra chiesto e pronunciato ed il travalicamento del potere discrezionale di interpretare gli atti di parte”. 5.2. Sempre nel primo motivo si denuncia la nullità della sentenza, ma, al di là del preteso vizio ex art. 112 c.p.c., di cui ora s’è detto, nello sviluppo del primo motivo vengono a più riprese dedotte anomalie motivazionali, in termini di contraddittorietà (cfr., ad es., pagg. 14, 17), peraltro senza ricondurle alla violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c. e senzacomunque allegare che la motivazione dell’impugnata sentenza non giunga alla soglia del c.d. minimo costituzionale. 5.3. Infine, l’esposizione del motivo in esame rivela che la ricorrente ivi propone una propria rivisitazione nel merito della fattispecie, in particolare, per quanto riguarda la logicità e la razionalità dei criteri di scelta per come esposti nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo (cfr. in particolare, pagg. 17-27 del ricorso); il che non può ovviamente trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6. Nel secondo motivo non è specificato sotto quale profilo sarebbero stati violati gli artt. 4 e 5 della L. n. 223/1991 e l’art. 434 c.p.c. 6.1. Inoltre, dopo aver richiamato un passo dell’atto direclamo, riguardante il comma 9 dell’art. 4 cit., vi si sostiene che: “Sul punto della mancata evidenziazione dei punteggi delle esigenze tecniche e produttive e della mancata esposizione dei punteggi dei non licenziati, nella motivazione della sentenza impugnata è omessa la pronuncia”. 6.2. Non considera, però, la ricorrente che la Corte distrettuale aveva scritto: Quanto poi alla comunicazione del licenziamento, giova ricordare che l’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991 stabilisce semplicemente –ai fini che qui interessano – che, raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso: il che è nella specie avvenuto, essendo stato il recesso datoriale comunicato per iscritto. Peraltro il contenuto di tale comunicazione (della lunghezza di ben n. 5 pagine) è particolarmente dettagliato, essendo ivi evidenziati i motivi di eccedenza del personale, gli esuberi strutturali, i criteri di scelta e la posizione in graduatoria del singolo lavoratore, nonché essendo ivi anticipata la disponibilità a revocare n. 75 licenziamentiin caso di richiesta di trasferimento presso altri siti, alle condizioni ivi descritte. In particolare, quanto ai criteri di scelta,la società ha comunicato di aver adottato “i criteri di scelta previsti dalla legge, con le modalità di seguito descritte: prelimnarmente è stato deciso di delimitare il campo di applicazione dei criteri di scelta solo al personale impiegato nei profili soppressi presso le singole unità produttiveinteressate dalle criticità sopra indicate (Roma e – in caso di esito negativo del confronto che sarà svolto entro il 31 marzo 2017 – Napoli), in coerenza con le esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali descritte nella lettera di avvio della procedura e con quanto previsto dal verbale di accordo sottoscritto il 22 dicembre 2016”.Inoltre si è dato atto, in ciascuna lettera, che la società aveva illustrato nella lettera di avvio della procedura le ragioni per le quali l’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale era incompatibile con la situazione di grave criticità aziendale (così tra la pag. 8 e la pag. 9 dell’impugnata sentenza). 6.3. Pertanto, la Corte d’appello si è, in realtà, espressa sul punto di reclamo, richiamato dall’attuale ricorrente, evidenziando che la comunicazione del licenziamento era conforme al disposto di cui all’art. 4, comma 9, primo periodo, L. n. 223/1991, il quale non prevede l’indicazione dei punteggi attribuiti ai lavoratori interessati e ai lavoratori non licenziati, e che detta comunicazione, nella specie, conteneva comunque una serie di ulteriori specificazioni. 7. Nel terzo motivo di ricorso, dopo aver premesso una parte della motivazione alle pagg. 9-10 dell’impugnata sentenza, si asserisce che: “Nella dichiarazione di apertura della procedura, non erano contemplati però i trasferimenti tra le misure per evitare anche solo in parte i licenziamenti programmati”. Così contrapponendo una propria valutazione a quella compiuta dalla Corte territoriale, la quale, proprio alla pag. 9 della sua sentenza, prima, come sopra riferito, aveva accertato che nella comunicazione individuale del recesso aveva anticipatola disponibilità a revocare n. 75 licenziamenti in caso di richiesta di trasferimento presso altri siti”, poi, aveva specificato che si era trattato “di una misura utilizzata per fronteggiare le conseguenze dei licenziamenti sul piano sociale – attivata s u base esclusivamente individuale e volontaria, e non di imperio – in coerenza con quanto peraltro dichiarato nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo, nella parte in cui i trasferimenti individuali erano stati indicati come possibile misura da adottare per ridurre gli effetti sociali della procedura, a patto che fossero attuati con modalità e numeri compatibili con la situazione economica aziendale”.7.1. Più in generale, in una prima parte dell’esposizione della stessa censura, la ricorrente esprime propri commenti e giudizi sulla questione della possibilità di trasferimento di n. 75 lavoratori (cfr. pagg. 30-31 del ricorso), come quando, ad esempio, assume che: “Il trasferimento non è misura che contenga sul piano sociale le conseguenze del licenziamento collettivo perché lo evita”. 7.2. Una seconda parte dello stesso ultimo motivo muove dall’assunto che: “La Corte romana, inoltre non ha indicato lefonti del suo convincimento sulla legittimità dei trasferimenti delle lavoratrici madri”. Lo sviluppo ulteriore della stessa parte è piuttosto confuso; in ogni caso, la Corte territoriale aveva sicuramente spiegato perché i trasferimenti su base conciliativa e quindi volontaria alla fine di 17 lavoratori (a fronte dei 75 prospettati) dovessero essere reputati legittimi, aggiungendo che: “con riferimento ai trasferimenti di alcune lavoratrici madri deve evidenziarsi che le lavoratrici risultano essere state tutte trasferite, ad eccezione di quelle licenziate per giusta causa per non aver preso servizio presso la nuova sede di destinazione, omettendo di fornire giustificazioni in merito alla loro assenza. Tali provvedimenti di trasferimento sono stati dichiarati pienamente legittimi dal Tribunale di Roma, adito dalle lavoratrici interessate con ricorsi ex art. 700 c.p.c. Né tali lavoratrici risultano aver aderito alla proposta di trasferimento e di aver subito un rifiuto da parte della società”. 7.3. Non risultano chiare le deduzioni residuali della ricorrente (cfr. pagg. 31-32 delricorso). Conseguentemente, non perspicuo è il suo rilievo conclusivo, secondo cui: “La Corte territoriale dunque da un lato non ha pronunciato su tutta la domanda dall’altro ha falsamente applicato la legge perché le circostanze sopra riportate erano pacifiche nel processo e la ricorrente aveva diritto a non essere licenziata a scapito delle madri trasferite che avevano minor punteggio”. 8. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr