CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 33215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24446-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587; - intimato - avverso la sentenza n. 162/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 59620140002218091000, notificato il 19.1.2016, per complessivi euro 19.666,58, per contributi omessi e relative sanzioni, riguardanti il periodo gennaio 2012 - settembre 2013: avviso che trovava fondamento nel verbale unico ispettivo di accertamento concernente irregolarità nel rapporto di lavoro del dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con la pronuncia di primo grado l'adito Tribunale accoglieva il ricorso con annullamento dell'avviso di addebito opposto per non avere l'[OSCURATO:PERSONA] assolto all'onere sullo stesso gravante di provare i fatti che costituivano il fondamento della sua pretesa creditoria. 3. Sul gravame presentato dall'[OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia impugnata, rigettava l'originaria opposizione, diversamente valutando le risultanze istruttorie. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, dell'art. 2697 cc e dell'art. 116 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse assolto l'onere della prova, a suo carico imposto, con la mera produzione del solo verbale ispettivo contenente le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], raccolte dall'[OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultimo avesse confermato nel processo quanto verbalizzato, quando invece la posizione lavorativa del suddetto Chiariello risultava già chiara fin da quattro anni prima della sua deposizione testimoniale. 3. Con il secondo motivo si obietta la violazione per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scritta in data 17.12.2013 onde Ric. 2021 n. 24446 sez. ML - ud. 12-10-2022 -2- desumere, unitamente alle altre emergenze processuali, l'infondatezza della pretesa contributiva dell'[OSCURATO:PERSONA], la dichiarazione di esso ricorrente resa in sede ispettiva 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], assolutamente in linea con l'atto di notorietà del Chiariello e con il contenuto della espletata prova testimoniale nonché, infine, le deposizioni degli altri testi escussi. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 5. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, 44 una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della fondatezza delle contestazioni riportate nel verbale di accertamento. 6. Inammissibile è la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 8. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Ric. 2021 n. 24446 sez. ML - ud. 12-10-2022 -3- Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla posizione del lavoratore Chiariello e dei relativi addebiti contestati. 9. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 10. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 11. Secondo, infine, il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. 12. Nella fattispecie, la Corte distrettuale è giunta alle proprie conclusioni valutando non solo le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti Ric. 2021 n. 24446 sez. ML - ud. 12-10-2022 -4- dal lavoratore, ma anche esaminando tutta una serie di circostanze risultanti dagli accertamenti compiuti pure su risultanze documentali e procedendo ad una accurata disamina della veridicità delle deposizioni testimoniali e della genuinità delle dichiarazioni rilasciate dal Chiariello agli ispettori rispetto a quelle rese in sede giudiziaria. 13. Trattasi, come detto, di un accertamento di fatto, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc. 14. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l'[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. 16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a