Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2021
ECLI:EU:T:2021:447
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0245_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑245/18)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Requisiti minimi
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88]
(v. punti 32-35)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obbligo di individuare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche alla base di tali misure – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata delle misure adottate nei suoi confronti
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, art. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88]
(v. punti 36, 39-45)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Osservanza di un termine ragionevole
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2018/90; regolamento del Consiglio 2018/88]
(v. punti 47-50, 52)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88]
(v. punti 63-66, 68)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Inserimento delle persone implicate in gravi violazioni dei diritti umani, compromissione della democrazia e dello Stato di diritto – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88]
(v. punto 67)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella repressione contro la popolazione civile o nel rispetto dello Stato di diritto – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Assenza – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/90, art. 6, § 1, e 7, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/88]
(v. punti 70, 73, 75-79, 88-91)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2018/90 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (
GU 2018, L 16
I, pag. 14), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/88 del Consiglio, del22 gennaio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (
GU 2018, L 16
I, pag. 6), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.