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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38721/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva la proposta di revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, rilevando il Tribunale l'inidoneità della suddetta misura a garantire le esigenze di difesa sociale e a prevenire il rischio di recidiva del condannato.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati in quanto afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma accoglieva la proposta di revoca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, rilevando il Tribunale l'inidoneità della suddetta misura a garantire le esigenze di difesa sociale e a prevenire il rischio di recidiva del condannato. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando, come unico motivo di ricorso, la mancanza o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi manifestamente infondati in quanto afferenti ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38721/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris