CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 24624/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27345/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V I A [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 160/2018depositata il 30/03/2 018 , R.G.N. 1094/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] agiva per accertare e dichiarare il suo diritto a scomputare dal contributo integrativo del 4%,versato in relazione alla parcella di euro 2.643.000,00, mediante defalco , dalla contribuzione ordinaria, del l’importo di euro 50.860,00 in quanto già pagato, per il medesimo titolo, dal prof. [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, a sua volta, in caso di rigettodella domanda del primo, chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto al rimborso della somma versata; 2. a fondamento delle pretese, i ricorrenti deducevan o di aver svolto un incarico difensivo congiunto,in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., all’esito del quale avevano emesso un’unica fattura a firma dell’avv.to Samory per il 100% delle competenze (euro 2.643.000,00) cui seguiva un ’altra fattura , emessa d a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],per circa il 50% di dette competenze (euro 1.271.500,00). I professionisti assumevano di non dover versare, entrambi, il 4% sull’intero importo esposto in ciascuna fattura, pena una indebita duplicazione del contributo; 3. il Tribunale accoglieva la domanda; 4. la Corte di appello, invece, in riforma della decisione di primo grado, respingeva l’originario ricorso; 5. a fondamento del decisum, la Corte territoriale po neva , per quanto più rileva in questa sede, l’assenza di prova del presupposto di fatto dedotto dai ricorrenti ovvero che le reciproche fatture fossero riferibili ad una prestazione unica, congiunta e perfettamente sovrapponibile, tale da aver determinato, secondo l’assunto difensivo, una duplicazione dei versamenticontributivi; 6. hanno propo sto ricorso per cassazione i professionisti , con tre motivi, successivamente illustrati con memoria; 7. ha resist ito la Cassa , con controricorso; 8. chiamata la causa all’adunanza c amerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 9. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione o falsa applicazione di legge per erronea ricognizione della fattispecie concreta in quella astrattadi cui all'art. 11 della legge nr. 576 del 1980 e di cui agli artt. 5 e 6 R egolamento dei Contributi ordinamento forense approvato dal comitato dei delegati il5 settembre 2012; 10.il motivo è inammissibile ; 11.le censure muovono dalla considerazione dell’unicità della prestazione professionale; 12.esse, dunque, sono argomentate con riferimento ad un fatto diverso da quello accertato in sentenza; 13.come riportato sinteticamente nello storico di lite, la Corte di appello, con statuizione in parte qua decisiva , ha escluso i l «presupposto di fatto della controversia ovvero che le reciproche fatture (potessero) ritenersi riferibili ad una prestazione unica» (v. ultimo cpv pag. 12 sentenza impugnata); 14.la ricostruzione della vicenda storica costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei soli limiti del vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., qui non ritualmente prospettato, secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014; 15.con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 nr. 4 cod.proc.civ. per motivazione illogica e apparente; 16.il secondo motivo è infondato. La Corte ha ripetutamente chiarito che il vizio di cui all'art. 132 nr. 4 c od .p roc .c iv ricorre soltanto allorché la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, nel senso che risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (così, tra le tante, Cass. nr. 22598 del 2018, sulla scorta di Cass., sez.un., nr. 8053 del 2014) . C iò , all'evidenza,non può dirsi nel caso di sp ecie . La Corte di appello ha esaminato le fatture dei due professionisti e, sulla base delle stesse, è giunta alla conclusione sopra esposta che potrà essere condivisibile o meno ma che, senz’altro, non è denunciabile nei termini argomentatidalla parte ricorrente ; 17.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – è dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata dell’avv.to Prof. Gambaro; 18.anche il terzo motivo è infondato; 19. il rigetto della domanda principale ha comportato, implicitamente, il rigetto di quella subordinata: entrambe, infatti, si fondavano sul medesimo presupposto di fatto escluso dalla Corte territoriale; 20.come, al riguardo, costantemente insegna la Corte , il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti (implicitamente) il rigetto (tra le tante, Cass. nr. 12652 del 2 020 ) . Il giudice , infatti, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, nr. 4, cod.proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iterargomentativo seguito; 21.complessivamente il ricorso va, dunque, rigettato; 15.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; 16.sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del doppio contributoove lo stesso risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto