CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 49713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - CUI 03WQV9V [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - CUI 04KBU1S [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - CUI 062WPP [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 2 marzo 2022 dal Tribunale di Bolzano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 56-110-610 e /2D 56-110-629 cod. pen. (S. Cappello), 110-629 e 110-582-585 cod. pen. (tutti), 56- 610 cod. pen. (S. Cappello), 612 cod. pen. (G. Cappello) e 110-377 cod. pen. (S. Cappello e G. Cappello), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. Cappello in relazione alla minaccia, per mancanza di querela, ha assolto i due Cappello dal delitto di intralcio alla giustizia e ha conseguentemente rideterminato le pene principali, con le necessarie statuizioni in tema di pene accessorie, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i suddetti imputati, a mezzo del loro difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 610 cod. pen. e 192 e 529 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle prove, per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentata violenza privata di cui al capo a) della rubrica. Illogicamente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del proscioglimento in udienza preliminare della coimputata [OSCURATO:PERSONA], che, da un lato, avrebbe formalmente attestato che il fatto non sussiste (e non solo che l'imputata non ha commesso), e, dall'altro, ha posto in evidenza le molteplici contraddizioni in cui sarebbe incorso [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa poi costituitasi parte civile, con gravi discrasie tra quanto affermato in denuncia e quanto riferito in incidente probatorio. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato scarsa credibilità del dichiarante, di cui apparirebbero lo «spiccato astio» nei confronti del ricorrente e la volontà di scagionare Keta. In difetto di accertamento degli episodi per cui sarebbe stata in ipotesi presentata da Shahzad la denuncia che il ricorrente intendeva fargli ritirare mediante violenza e minaccia, non potrebbe neppure dirsi sussistente la fattispecie contestata. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle prove, per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentata estorsione di cui al capo b) della rubrica. Invero, risulterebbe evidente la contraddizione delle due versioni offerte dalla persona offesa (che prima negava l'esistenza di un contratto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], e poi la affermava, pur senza produrre documentazione al riguardo) e apparirebbe frutto di un travisamento della prova il riscontro evidenziato dalla Corte di appello indicando il ruolo del commercialista di Shahzad o alcuni messaggi whatsapp. In assenza della dimostrazione di un preesistente contratto di lavoro, non può ritenersi provato il tentativo, diretto proprio a impedire il licenziamento di un soggetto regolarmente assunto; né appare pertinente il richiamo giurisprudenziale alla cosiddetta "assunzione non necessaria", non essendosi maturata nessuna lesione economica. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 610, 628 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle prove, per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di estorsione e lesioni di cui ai capi c) e d) della rubrica. La sentenza impugnata reitererebbe tralaticiamente le argomentazioni del Tribunale, senza offrire risposta ai motivi di gravame che invece sottolineavano come la descrizione naturalistica del fatto non corrispondesse al reale accadimento storico. Invero, la contestazione fa riferimento alla coercizione diretta a non incassare quanto dovuto per le consumazioni sorbite nell'esercizio commerciale, ma gli atti evidenzierebbero come l'intervento dei tre imputati fosse successivo al mancato pagamento di quanto dovuto da Federico la sera precedente (quando era stato cacciato, con l'intervento delle Forze dell'Ordine), attivandosi quindi solo una sorta di vendetta. In assenza del titolare (in quel momento all'ospedale), secondo la deposizione della barista, i tre imputati non avrebbero saldato, se non in minima parte, quanto dovuto, ma senza alcuna violenza o minaccia; al più potrebbe configurarsi dunque una truffa o un'insolvenza fraudolenta. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 610 cod. pen., per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di tentata violenza privata di cui al capo e) della rubrica. Il reato di violenza privata è divenuto procedibile a querela e l'integrazione del 3 ottobre 2020 non potrebbe essere qualificata come valida condizione di procedibilità, mancando «l'espressa dichiarazione di punibilità» e non potendosi far valere, come statuito per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo f), querele presentate in precedenza per fatti diversi. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 610, 628 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle prove, per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di estorsione e lesioni di cui ai capi c) e d) della rubrica. Il motivo ripropone, in maniera testualmente sovrapponibile, le censure espresse nel terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nell'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come già illustrate sub 3.3. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 610, 628 e 629 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione delle prove, per quanto attiene alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di estorsione e lesioni di cui ai capi c) e d) della rubrica. Il motivo ripropone, in maniera testualmente sovrapponibile, le censure espresse nel terzo motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e nell'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come già illustrate sub 3.3. 6. In data 6 novembre 2023, la difesa ha trasmesso memoria difensiva ex art.12 cod. proc. pen. 7. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. I ricorrenti, non senza evocare in larghissima misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono per lo più limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2.1. Per quel che concerne il primo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Sezione altoatesina, innanzitutto, prende in adeguata considerazione la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA], per non essere gli elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio.Anche a prescindere dalla formula liberatoria utilizzata (che non nega la sussistenza del fatto), la parte motiva della pronuncia chiarisce in maniera inequivocabile come, tenuto conto dell'indubitabile rapporto di amicizia, l'avvertimento da parte di Keta di avere a che fare con persone pericolose non avesse alcuna valenza intimidatoria e fosse espresso con tono preoccupato. Non solo, con ogni evidenza, questa argomentazione non è estendibile anche a [OSCURATO:PERSONA], ma neppure si ravvisano effettive contraddizioni nelle diverse dichiarazioni rese dalla persona offesa, che ha sempre tratteggiato la presenza di Keta come ininfluente rispetto al tentativo di coercizione. 2.2. Quanto all'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni di Shahzad, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524). Nella fattispecie, i giudici di appello hanno ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici e pertanto intangibile in questa sede di legittimità - pienamente credibile il racconto dell'uomo, sostanzialmente sempre lineare, preciso e coerente, peraltro in presenza di molteplici riscontri oggettivi (intervento dei Carabinieri di Bolzano e loro diretta percezione delle prevaricazioni dei tre odierni ricorrenti, ancora in atto al loro arrivo, e delle lesioni riportate dal titolare del bar; le conformi dichiarazioni dei dipendenti Giannellavigna e Rolang; le certificazioni mediche; le immagini del circuito di video sorveglianza che hanno registrato il pestaggio del successivo 9 settembre; i messaggi whatsapp inviati da [OSCURATO:PERSONA]). Marginali divergenze tra quanto verbalizzato in sede di indagine con le dichiarazioni rese nel contraddittorio delle parti non incidono sulla valutazione di complessiva e indubitabile attendibilità di Shahzad. 2.3. Osserva infine il giudicante, nella pienezza della giurisdizione di merito, come non rilevi la mancata acquisizione della denuncia presentata da Shazad contro [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza ha trovato piena conferma nel complesso del contesto probatorio (e in particolare nelle dichiarazioni della persona offesa, di Silveri e di Giannellavigna). Ogni alternativa rilettura della piattaforma istruttoria è evidentemente preclusa nel giudizio di cassazione. 3.1. In ordine al secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Sezione distaccata non ha rilevato alcuna effettiva contraddizione tra quanto riferito in sede di querela e quanto poi esposto durante l'incidente probatorio.Shahzad, titolare di un bar a Bolzano, ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA], sua dipendente con la qualifica di cameriera, era stata da lui licenziata, in quanto non convinto delle sue capacità lavorative (anche in considerazione di una rissa verificatasi nel locale, a cui la stessa dipendente aveva preso personalmente parte). La persona offesa, evidentemente priva di competenze tecniche, ha chiarito dunque come la sua intenzione di licenziare la donna, non volendo avere problemi, fosse stata contrastata dalle minacce di [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto di lavoro, come emerso nella deposizione testimoniale, era effettivamente già stipulato, secondo quanto evincibile non solo dal richiamo alla predisposizione dei documenti per la cessazione del rapporto predisposta dal suo commercialista, ma soprattutto dall'espresso riferimento fatto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in alcune conversazioni whatsapp con il suo datore di lavoro. Il ricorrente propone una rinnovata e contrastante ponderazione delle emergenze processuali, alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. 3.2. Coerentemente con il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la sentenza di appello ribadisce poi la sussistenza della estorsione nella forma cosiddetta "contrattuale", dal momento che l'imputato aveva minacciato la persona offesa per costringerlo a mantenere il rapporto di lavoro, da lui ritenuto non conforme ai propri interessi economici, così impedendogli di gestire nel modo da lui ritenuto più opportuno le specifiche problematiche imprenditoriali (cfr. Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998, secondo cui, nel delitto di estorsione cosiddetta contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nella costrizione al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, anche assumendo una persona di cui non si erano potute valutare le qualità personali). Le specifiche, reiterate censure del ricorrente sul punto sono dunque altresì manifestamente infondate. 4. Il terzo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e i profili di censura sollevati nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la palmare identità dell'esposizione, possono essere esaminati congiuntamente. 4.1. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia - come nel caso di specie - adottando criteri omogenei nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Per il resto, è appena il caso di osservare come l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dia luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ogni qualvolta, pur in mancanza di un'espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593, secondo cui la Corte territoriale deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti o capi investiti dal gravame, ma non è tenuta a indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello, quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione: in questo modo, quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte). D'altronde, la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02. Ha analogamente affermato Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237, che, in sede di legittimità, il ragionevole dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo deve fare riferimento ad elementi desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili). 4.2. La contestazione ha per oggetto, senza possibilità di equivoci, una condotta di prevaricazioni protrattasi nel tempo. A fronte di congrue consumazioni godute dai tre imputati senza saldare il conto, la volontà di non versare il corrispettivo dovuto era poi brutalmente esplicitata un'ultima volta con l'aggressione del 9 settembre 2020. I giudici altoatesini illustrano chiaramente come, sin dall'estate 2020, i due Cappello e Federico bevessero nel bar di Shahzad senza pagare e rispondendo alle continue richieste del titolare con generiche promesse di saldo futuro. L'8 settembre 2020, oltre allo scrocco ordinario, Federico si era addirittura avvicinato alla cassa per prelevare del contante, costringendo la persona offesa a chiamare i Carabinieri e provocandone così l'immediato volontario allontanamento, prima dell'intervento dei militari. Il giorno successivo, i tre imputati, fecero ingresso nel retro del locale, rimproverarono Shahzad di essersi rivolto alle autorità, gli ribadirono che non avrebbero mai pagato e lo malmenarono brutalmente, giungendo a infliggergli ferite su una mano con un coltello, per poi riportarlo al bancone, facendosi offrire ancora da bere, prima da lui e poi, dopo che si recò all'ospedale, dai dipendenti. Non risulta rituale la prospettazione difensiva di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dai giudici di merito, nel tentativo di sollecitare il Collegio ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in punto di sussistenza del fatto tipico e del dolo di legge. 4.3. Peraltro, con motivazione del tutto corretta, la Sezione distaccata qualifica i fatti come sopra descritti come estorsione. Deve infatti escludersi la sussistenza di artifici o raggiri ovvero di dissimulazione, rilevanti ex artt. 640 o 641 cod. pen., poiché la vicenda storica non è connotata dalla creazione di una falsa apparenza, ma dall'ostinato e cosciente rifiuto delle richieste di pagamento del titolare, costretto con la minaccia e con la violenza ad assecondare la volontà degli imputati. Del pari, dato anche il reiterarsi delle bevute gratuite pure dopo il pestaggio, appare evidente il fine di profitto con altrui danno, di modo che resta esclusa la sussunzione dei fatti nella fattispecie di violenza privata. Le censure in tema di errata applicazione dell'art. 629 cod. pen. sono dunque manifestamente infondate. 5. Quanto all'ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata dà atto della presentazione da parte di Shahzad di una cospicua serie di segnalazioni (in data 10 settembre, con integrazione del 12 e del 15 settembre, 22 settembre, 3 ottobre e 31 dicembre 2020, 7 gennaio, 22 gennaio e 12 luglio 2021). In particolare, il Tribunale espressamente qualifica come valida istanza di punizione per i fatti avvenuti il 1° ottobre 2020 e descritti nel capo e) della rubrica imputativa (violenza e minaccia dirette a costringere Shahzad a consegnare i referti medici attestanti le lesioni subite ad opera degli imputati) l'integrazione di querela del 3 ottobre 2020. La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, anche indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di tale intento (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670).'D Le censure del ricorrente non si confrontano con questa conclusione, se non con un apodittico riferimento a difetti formali dell'atto, e risultano pertanto insuperabilmente generiche. 6. Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura i