CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che onclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore / nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 20 novembre - 11 dicembre 2020 ha rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palmi il 21 ottobre 2020 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per più furti pluriaggravati, sia consumati (capi nn. 1, 4, 5, 6, 7 ed 8) che tentati (capi nn. 2 e 3), fatti commessi tra il 7 gennaio ed il 14 aprile 2020. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore, affidandosi a tre motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in relazione alla mancata allegazione agli atti delle videoriprese che conterrebbero gli elementi indizianti nei confronti dell'indagato. Posto che il principale elemento indiziario valorizzato dai giudici di merito è costituito da immagini videoriprese che sono state esaminata dalla polizia giudiziaria ma non dai giudici di merito, si lamenta la mancata trasmissione delle stesse ed il mancato esame da parte dei decidenti. 2.2. Mediante il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e della ritenuta illogicità intrinseca della motivazione (alla p. 8) in relazione alla ritenuta attualità del pericolo di recidiva, avendo inoltre trascurato i giudici di merito che nei sei mesi precedenti la misura cautelare - da aprile ad ottobre 2020 - l'indagato non ha commesso reati. 2.3. Con l'ultimo motivo censura violazione dell'art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen. ed omessa motivazione quanto alla ritenuta inidoneità in concreto della misura degli arresti domiciliari con procedure di controllo elettroniche. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.II ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo (con il quale si contesta, come si è detto, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e mancata allegazione delle videoriprese contenenti le immagini, visionate solo dalla polizia giudiziaria ma non dai giudici), l'impugnazione trascura il consolidato principio secondo il quale «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso v. già Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello e altri, Rv. 212248; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; più recentemente Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»). Quanto, poi, al profilo relativo alla mancata trasmissione delle immagini, è pacifico come in tema di misure cautelari non sia necessaria la materiale trasmissione al Tribunale per il riesame dei supporti contenenti le immagini videoriprese utilizzate per l'applicazione della misura, quando, come nel caso di specie (cfr. pp 4 e ss. dell'ordinanza impugnata), i relativi esiti siano riportati nell'annotazione della polizia giudiziaria (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261092; Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Ficorri, Rv. 257440). 3.In relazione al secondo motivo, in tema di pericolo di recidiva, si rinviene (alla p. 8 del provvedimento impugnato) motivazione adeguata, non illogica e non incongrua, basata sulla gravità dei fatti, alcuni dei quali commessi durante il c.d. "lockdown nazionale", sulla reiterazione degli stessi, sulla professionalità in concreto dimostrata dall'autore, che ha agito di notte e con il volto travisato, e sulla presenza di precedenti di polizia; i giudici, peraltro, hanno preso espressamente in considerazione il fatto della mancata commissione di reati negli ultimi mesi prima dell'arresto ma - motivatamente (p. 8) - non vi hanno attribuito rilievo.4. In relazione all'ultimo motivo (con il quale si lamenta omissione di motivazione circa la inidoneità del "braccialetto elettronico"), alle pp. 8-9 del provvedimento impugnato si rinviene giustificazione circa il grado di intensità del rischio di recidiva, ritenuto dai giudici di merito - con motivazione esistente, non illogica e non incongrua - così elevato da imporre la sola custodia in carcere. 5.Consegue in definitiva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]