CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37761/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6151/2015R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, via A. Farnese n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5481/38/14, depositata il10 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12ottobre 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise - Regime di sospensione -Trasporto fuori del territorio della UE -Prova.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5481/38/14 del 10 /0 9 /201 4 la C ommissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM ) , avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) n. 285/62/12, la quale avevaaccolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]., di seguito solo [OSCURATO:SOCIETA]) avverso un avviso di accertamento per accise su alcolici relativeall’anno d’imposta 2007. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dello svincolo irregolare della merce, asseritamente esportata in Russia, senza che vi fosse la prova dell’esportazione richiesta dalla legge. 1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello di ADM evidenziando che: a) la questione riguardava l’omessa produzione, da parte della società contribuente, del terzo esemplare del DAA (DAA 3) idoneo a dimostrare l’avvenuta consegna della merce al di fuori del territorio dell’Unione; b) [OSCURATO:SOCIETA] aveva tempestivamente comunicato la mancata ricezione del DAA 3 ad ADM e aveva prodotto corposa documentazione alternativa; c) detta documentazione era idonea a dimostrare l’uscita della merce dal territorio UE, come riconosciuto anche dal giudice di prime cure. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA), dell’art. 3 del d.m. 25 marzo 1996, n.210 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, Cons. est. G.M. Nonno n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che sia stata raggiunta la prova della uscita della merce dal territorio UE. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. ADM correttamente evidenzia che, a seguito della mancata produzione del modello DAA 3, la società contribuente ha l’onere di provare altrimenti l’avvenuta esportazione della merce e tale prova, in questi ambiti, deve essere rigorosa, di provenienza ufficiale e non deve essere costituita da un mero atto privato (cfr., da ultimo,Cass. n. 8353 del 15/03/2022, in motivazione; per una puntuale descrizione degli obblighi di circolazione dei beni sottoposti ad accisa si veda Cass. n. 30704 del 27/11/2019). 1.2.1. In particolare, ADM sostiene che sia necessaria la prova dell’uscita dal territorio unionale, attestata dall’ufficio doganale dal quale i prodotti alcolici sono stati esportati all’estero, vale a dire della dogana di Amburgo. 1.2.2. Del resto, nel caso di specie siamo al di fuori della fattispecie esaminata dalla citata Cass. n. 8353 del 2019, in quanto la società contribuente ha tempestivamente comunicato ad ADM lo smarrimento del DAA3, così rispettando pedissequamente le procedure previste dalla legge. 1.3. Orbene, la CTR ha accertato che la corposa documentazione prodotta è idonea a fornire proprio la prova rigorosa richiesta dalla ricorrente, atteso che, tra i suddetti documenti, vi è anche «copia del certificato di esportazione ai fini Iva (con relativa traduzione in italiano), rilasciato dalla TransCombi [OSCURATO:PERSONA] GmbH in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente alla copia del modello DAA debitamente annotata con i codici di riferimento apposti dalla dogana di Amburgo attestanti l’uscita della merce al di fuori dell’Unione Europea (B07101675530)» (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.4. Tale documento è stato legittimamente valutato dalla CTR come idoneo ad attestare la fuoriuscita della merce dal territorio Cons. est. G.M. Nonno unionale e, recando la copia del DAA attestazioni ufficiali da parte della dogana di Amburgo, la valutazione si sottrae alle censure mosse da ADM. 1.5. Del resto, l’accertamento compiuto dal giudice di merito neppure può essere messo in discussione dalla ricorrente, che non ha trascritto né allegato la documentazione su cui si è fondato il giudizio della CTR e ritenuta inidoneada quest’ultima. 2. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 18.592,55. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 2