Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02117/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31561-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2631/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 4/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] con citazione notificata nel 2010 espose che: a) aveva intrattenuto dal 2008 un rapporto relativo a plurimi investimenti mobiliari eseguiti presso la sede romana della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], sita alla via Vitelleschi, n. 33, per il tramite della promotrice finanziaria di tale banca, [OSCURATO:PERSONA], operante all'interno della predetta sede; b) complessivamente aveva versato alla Giri la somma di euro 225.000,00; c) la Giri gli aveva rilasciato documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli investimenti, con operazioni di pronto contro termini, sottoscritte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e lo aveva indotto a differire il disinvestimento di tali operazioni, consegnandogli, a garanzia del capitale investito, un assegno bancario, a firma della predetta, dell'importo di euro 150.000,00, poi risultato, a seguito di sua negoziazione, scoperto e, quindi, protestato; d) la [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle ricordate operazioni aveva comunicato, con nota del 15 giugno 2010, che, a causa di una ispezione disposta dalla Banca d'Italia con l'intervento della Guardia di Finanza, non avrebbe provveduto ai pagamenti programmati ai fini della restituzione del capitale e del pagamento degli interessi maturati secondo la prevista tempistica; e) successivamente la banca aveva comunicato di aver cessato ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che nelle more si era resa irreperibile; f) aveva quindi appurato che la Giri, non solo aveva, servendosi dell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- della Puglia e della Basilicata, perpetrato una truffa in danno di più risparmiatori, ma aveva fatto incassare gli assegni a lei consegnati da complici compiacenti, in tal modo appropriandosi indebitamente delle somme da investire; tutto ciò premesso, l'attore convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la già menzionata banca e [OSCURATO:PERSONA] per sentirle condannare, in solido, al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi legali; si costituirono sia la banca, concludendo per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la condanna della Giri a tenerla indenne nel caso di accoglimento della pretesa del Mannucci, sia [OSCURATO:PERSONA], che chiese il rigetto della domanda; il Tribunale adito, con sentenza n. 9871/2014, pubblicata il 6 maggio 2014, pur ritenendo raggiunta la prova circa l'intercorso rapporto di intermediazione mobiliare tra il Mannucci e la Giri e che quest'ultima avesse operato presso la sede della banca convenuta, nella cui organizzazione aziendale era stabilmente inserita, rigettò la domanda attorea per difetto di prova, dichiarò assorbita la domanda di manleva proposta dalla banca e compensò le spese di lite; avverso la sentenza di primo grado il Mannucci propose gravame, del quale la banca appellata chiese il rigetto, reiterando comunque la domanda di condanna alla manleva della Giri, che restò contumace in secondo grado; con sentenza n. 2631/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Mannucci, affermatane la responsabilità in applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, condannò le appellate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, della somma di euro 164.250,00, oltre interessi Ric. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- come specificato nella motivazione di tale sentenza, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito; avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memoria; rilevato che: con l'unico motivo, rubricato «Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omessa motivazione su un fatto decisivo (la restituzione ottenuta dal signor [OSCURATO:PERSONA])», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso - nel quantificare il danno - di tener conto della registrazione, prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di un colloquio tra la Giri e il Mannucci in cui quest'ultimo aveva confessato di aver ottenuto la restituzione di euro 45.000,00, evidenziando che tale circostanza non era mai stata contestata nel corso del giudizio di primo grado e di aver, in secondo grado, riproposto la propria difesa eccependo i fatti oggetto di tale confessione e tuttavia la Corte di merito avrebbe omesso di sottrarre dalle somme ritenute conferite alla Giri l'importo di cui il Mannucci aveva riconosciuto di aver ottenuto la restituzione nel corso dei rapporti di cui si discute in causa; ritenuto che: Ric. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- la ricorrente, pur avendo rubricato il motivo così come sopra riportato, nel corso dell'illustrazione dello stesso sembra pure lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione fondata sui fatti oggetto della confessione in parola; il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili; ed invero, il fatto dedotto non è decisivo, ben potendo l'importo della cui restituzione si parla nella registrazione prodotta essere riferito a titolo diverso, ed infatti la stessa ricorrente deduce (v. p. 8 del ricorso) che la Giri avrebbe definito l'importo restituito come corrispettivo degli interessi maturati "a tale data" sull'investimento in questione; inoltre, in sentenza la Corte di merito (v. p. 7) ha ritenuto che l'assegno in parola, valendo come ricognizione di debito, comprova che la somma investita è quanto meno pari a quell'importo, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che la registrazione è del 24 giugno 2020, come concordemente indicato dalle parti, mentre l'assegno è di data successiva (v. controricorso p. 10, in cui si afferma che è datato 29 ottobre 2010) e peraltro che la registrazione sia anteriore all'assegno è ora confermato dalla ricorrente in memoria; inoltre va pure rilevato che l'appena riportata affermazione della Corte di merito non è stata censurata specificamente con il ricorso, sicché ogni doglianza sul punto proposta in memoria è inammissibile, non potendosi con tale atto integrare il ricorso, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente (v. memoria p. 2); va pure aggiunto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione Ric. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5- dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); con riferimento alla omessa pronuncia, si osserva che questa Corte ha ritenuto che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico- giuridica della sentenza, incompatibile con detta domanda (v.

Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando, cioè, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n.748; Cass., 23/6/1967, n. 1537); quanto alla lamentata omessa motivazione, si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento - come nella specie - risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, (v.

Cass., ord., 2/04/2020, n. 7662; Cass., 9/3/2011, n. 5583); inoltre, questa Corte ha già avuto modo di precisare - e tanto va ribadito in questa sede - che il giudice non è tenuto ad Ric. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -6- occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, come quello all'esame, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto e parimenti non sussiste il vizio di omessa motivazione (Cass., ord., 25/06/2020, n. 12652; Cass. 20/01/2010, n. 868; Cass. 12/01/2006, n. 407); alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

Ric. 2020 n. 31561 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -7- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31561-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2631/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 4/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] con citazione notificata nel 2010 espose che: a) aveva intrattenuto dal 2008 un rapporto relativo a plurimi investimenti mobiliari eseguiti presso la sede romana della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], sita alla via Vitelleschi, n. 33, per il tramite della promotrice finanziaria di tale banca, [OSCURATO:PERSONA], operante all'interno della predetta sede; b) complessivamente aveva versato alla Giri la somma di euro 225.000,00; c) la Giri gli aveva rilasciato documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli investimenti, con operazioni di pronto contro termini, sottoscritte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., e lo aveva indotto a differire il disinvestimento di tali operazioni, consegnandogli, a garanzia del capitale investito, un assegno bancario, a firma della predetta, dell'importo di euro 150.000,00, poi risultato, a seguito di sua negoziazione, scoperto e, quindi, protestato; d) la [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle ricordate operazioni aveva comunicato, con nota del 15 giugno 2010, che, a causa di una ispezione disposta dalla Banca d'Italia con l'intervento della Guardia di Finanza, non avrebbe provveduto ai pagamenti programmati ai fini della restituzione del capitale e del pagamento degli interessi maturati secondo la prevista tempistica; e) successivamente la banca aveva comunicato di aver cessato ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che nelle more si era resa irreperibile; f) aveva quindi appurato che la Giri, non solo aveva, servendosi dell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- della Puglia e della Basilicata, perpetrato una truffa in danno di più risparmiatori, ma aveva fatto incassare gli assegni a lei consegnati da complici compiacenti, in tal modo appropriandosi indebitamente delle somme da investire; tutto ciò premesso, l'attore convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la già menzionata banca e [OSCURATO:PERSONA] per sentirle condannare, in solido, al pagamento, in suo favore, dell'importo di euro 150.000,00, oltre interessi legali; si costituirono sia la banca, concludendo per il rigetto della domanda e, in via subordinata, per la condanna della Giri a tenerla indenne nel caso di accoglimento della pretesa del Mannucci, sia [OSCURATO:PERSONA], che chiese il rigetto della domanda; il Tribunale adito, con sentenza n. 9871/2014, pubblicata il 6 maggio 2014, pur ritenendo raggiunta la prova circa l'intercorso rapporto di intermediazione mobiliare tra il Mannucci e la Giri e che quest'ultima avesse operato presso la sede della banca convenuta, nella cui organizzazione aziendale era stabilmente inserita, rigettò la domanda attorea per difetto di prova, dichiarò assorbita la domanda di manleva proposta dalla banca e compensò le spese di lite; avverso la sentenza di primo grado il Mannucci propose gravame, del quale la banca appellata chiese il rigetto, reiterando comunque la domanda di condanna alla manleva della Giri, che restò contumace in secondo grado; con sentenza n. 2631/2020, pubblicata il 4 giugno 2020, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Mannucci, affermatane la responsabilità in applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, condannò le appellate, in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti, della somma di euro 164.250,00, oltre interessi Ric. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- come specificato nella motivazione di tale sentenza, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito; avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato memoria; rilevato che: con l'unico motivo, rubricato «Art. 360 n. 5 c.p.c.: Omessa motivazione su un fatto decisivo (la restituzione ottenuta dal signor [OSCURATO:PERSONA])», la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso - nel quantificare il danno - di tener conto della registrazione, prodotta dall'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di un colloquio tra la Giri e il Mannucci in cui quest'ultimo aveva confessato di aver ottenuto la restituzione di euro 45.000,00, evidenziando che tale circostanza non era mai stata contestata nel corso del giudizio di primo grado e di aver, in secondo grado, riproposto la propria difesa eccependo i fatti oggetto di tale confessione e tuttavia la Corte di merito avrebbe omesso di sottrarre dalle somme ritenute conferite alla Giri l'importo di cui il Mannucci aveva riconosciuto di aver ottenuto la restituzione nel corso dei rapporti di cui si discute in causa; ritenuto che: Ric. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- la ricorrente, pur avendo rubricato il motivo così come sopra riportato, nel corso dell'illustrazione dello stesso sembra pure lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione fondata sui fatti oggetto della confessione in parola; il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili; ed invero, il fatto dedotto non è decisivo, ben potendo l'importo della cui restituzione si parla nella registrazione prodotta essere riferito a titolo diverso, ed infatti la stessa ricorrente deduce (v. p. 8 del ricorso) che la Giri avrebbe definito l'importo restituito come corrispettivo degli interessi maturati "a tale data" sull'investimento in questione; inoltre, in sentenza la Corte di merito (v. p. 7) ha ritenuto che l'assegno in parola, valendo come ricognizione di debito, comprova che la somma investita è quanto meno pari a quell'importo, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che la registrazione è del 24 giugno 2020, come concordemente indicato dalle parti, mentre l'assegno è di data successiva (v. controricorso p. 10, in cui si afferma che è datato 29 ottobre 2010) e peraltro che la registrazione sia anteriore all'assegno è ora confermato dalla ricorrente in memoria; inoltre va pure rilevato che l'appena riportata affermazione della Corte di merito non è stata censurata specificamente con il ricorso, sicché ogni doglianza sul punto proposta in memoria è inammissibile, non potendosi con tale atto integrare il ricorso, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente (v. memoria p. 2); va pure aggiunto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione Ric. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); con riferimento alla omessa pronuncia, si osserva che questa Corte ha ritenuto che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico- giuridica della sentenza, incompatibile con detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando, cioè, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n.748; Cass., 23/6/1967, n. 1537); quanto alla lamentata omessa motivazione, si evidenzia che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento - come nella specie - risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, (v. Cass., ord., 2/04/2020, n. 7662; Cass., 9/3/2011, n. 5583); inoltre, questa Corte ha già avuto modo di precisare - e tanto va ribadito in questa sede - che il giudice non è tenuto ad Ric. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, come quello all'esame, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto e parimenti non sussiste il vizio di omessa motivazione (Cass., ord., 25/06/2020, n. 12652; Cass. 20/01/2010, n. 868; Cass. 12/01/2006, n. 407); alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). Ric. 2020 n. 31561 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 02117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris