CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza volta all'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alle misura alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà e dell'esecuzione della pena presso il domicilio in relazione all'esecuzione della porzione residua della pena risultante dall'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, nei confronti del condannato, il 31 maggio 2021. Ha indicato, a giustificazione del provvedimento, che [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta avere presentato istanza finalizzata al riconoscimento della collaborazione, fattiva, impossibile o inesigibile, non ha ancora espiato, con riferimento al momento della decisione, la porzione di pena riferita a reati ostativi cc.dd. «di prima fascia». 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali eccepisce, rispettivamente, che il Tribunale di sorveglianza è incorso in un errore di calcolo della pena che, correttamente computata, deve intendersi integralmente espiata nella parte afferente a condanne per reati ostativi e di avere, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, presentato istanza intesa al riconoscimento della collaborazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Il provvedimento impugnato si impernia, invero, su due postulati, che il ricorrente confuta senza, nondimeno, allegare a sostegno delle formulate obiezioni, documentazione comprovante l'effettività di quanto da lui dedotto. 2.1. Avuto riguardo all'avvenuta espiazione delle pene inflitte per avere egli commesso reati ostativi — in assenza di collaborazione con la giustizia o di sua impossibilità o inesigibilità — all'ammissione alle invocate misure alternative, [OSCURATO:PERSONA] imputa al Tribunale di sorveglianza ligure l'imprecisa indicazione della pena da scontare senza, però, allegare documentazione attestante, in specie, che la pena complessiva da espiare è pari a sei anni e cinque mesi di reclusione, anziché, come indicato nel provvedimento impugnato, a sette anni e quattro mesi di reclusione e che quella relativa a reati è già stata, alla data del 16 dicembre 2021, integralmente espiata. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, spiegato che [OSCURATO:PERSONA] deve scontare, in quanto autore di reati ostativi, sei anni di reclusione e che, avendo egli espiato, alla data considerata ed a partire dal 27 marzo 2018, tre anni, otto mesi e venti giorni di reclusione, non ricorre, pure tenuto conto dei nove mesi di liberazione anticipata, la condizione da lui indicata. Affermazione, questa, che il ricorrente si è limitato a confutare, in particolare indicando in un mese, anziché in un anno, di reclusione la sanzione riportata per aver commesso il reato di appropriazione indebita accertato con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2011, circostanza che, comunque, non incide sul quantum di pena afferente ai reati ostativi. 2.2. Con riferimento, poi, alla promozione di accertamento incidentale mirante al riconoscimento della collaborazione, Il ricorrente svolge obiezioni di tangibile ed insuperabile genericità laddove rimanda ad una mera dichiarazione, che egli avrebbe reso a verbale, accompagnandola con l'esibizione di una memoria, asseritamente versata agli atti di altro procedimento, che egli, nondimeno, ha omesso di allegare al ricorso per cassazione, così venendo meno al principio di autosufficienza e precludendo la verifica della sussistenza dei presupposti cui il legislatore subordina, in questa materia, l'ammissione, a dispetto dell'ostatività del titolo in esecuzione, alle misure alternative alla detenzione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d