CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
YVAU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa in data 4 giugno 2024 dal GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990. In particolare, aila [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere detenuto 49.26 grammi di cannabis-resina-hashish corrispondenti a 584 dosi medie singole nonché 38.86 della stessa sostanza già suddivisa in 20 confezioni dalle quali erano ricavabili 420,8 dosi medie singole. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per inosservanza di legge processuale, con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., e per mancanza di motivazione. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla Capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). Va, tra l'altro, rilevato che l'odierna ricorrente aveva rinunciato ai motivi d'appello, con i quali si contestava l'accertamento della responsabilità penale limitando il devolutum al solo trattamento sanzionatorio, chiedendo la riqualificazione del reato 2contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Detta riqualificazione è stata respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata che non è stata oggetto di motivo di ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mvir DEPC,MkirA A 026 3