Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:263
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CJ0637 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 28 marzo 2019 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione ratione temporis» Nella causa C‑637/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo), con decisione del 25 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2017, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA].

contro

[OSCURATO:PERSONA],

Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA],

NOS‑[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, E. Levits, C. Vajda e P.G.

Xuereb, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2018, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA]., da M. [OSCURATO:PERSONA] e E. Ameye, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA, da C.I. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per la Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA], da P.J. de [OSCURATO:PERSONA] e L. Montenegro, advogados; – per la NOS‑[OSCURATO:PERSONA], da G. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], G. Andrade e Castro, M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per il governo portoghese, da L. [OSCURATO:PERSONA], M. Figueiredo e D. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira, B. Ernst, G. Meessen e C. Vollrath, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ), nonché dell’articolo 102 TFUE e dei principi di equivalenza e di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la [OSCURATO:PERSONA]. alla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA, alla Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA] e alla NOS‑[OSCURATO:PERSONA] relativamente al risarcimento dei danni derivanti da pratiche anticoncorrenziali attuate dalla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] in veste di controllata della Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA] e della NOS‑[OSCURATO:PERSONA].

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 stabilisce quanto segue: «La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno.

Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione». 4 L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) “violazione del diritto della concorrenza”: una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza; (…) 3) “diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; (…) 12) “decisione definitiva relativa a una violazione”: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari; (…)». 5 L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza». 6 L’articolo 10, paragrafi da 2 a 4, della medesima direttiva così recita: «2.

Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno.

La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo». 7 L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 dispone quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità del riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 22 di tale direttiva prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

Diritto portoghese 9 L’articolo 498 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) prevede quanto segue: «1.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del diritto che le spetta, pur senza conoscere la persona responsabile e l’entità complessiva dei danni, fatta salva la prescrizione ordinaria qualora il rispettivo termine decorrente dal fatto dannoso si sia prescritto. (…)». 10 L’articolo 623 del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile) dispone quanto segue: «Una condanna definitiva emessa in un processo penale fonda nei confronti dei terzi una presunzione relativa quanto al soddisfacimento dei presupposti di fatto e di diritto per la sanzione, nonché degli elementi penali in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione del reato». 11 Ai sensi dell’articolo 24 della Lei n. o 23/2018 – Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência, transpõe a Diretiva 2014/104/UE, do [OSCURATO:PERSONA] e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados‑Membros e da [OSCURATO:PERSONA], e procede à primeira alteração à Lei n. o 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência, e à quarta alteração à Lei n. o 62/2013, de 26 de agosto, Lei de Organização do [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 23/2018 – Diritto al risarcimento dei danni per violazione del diritto della concorrenza, che recepisce la direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, che modifica per la prima volta la legge n. 19/2012, dell’8 maggio, che stabilisce un nuovo quadro normativo della concorrenza, e per la quarta volta la legge n. 62/2013, del 26 agosto, relativa all’organizzazione del sistema giudiziario) del 5 giugno 2018 ( Diário da República , 1 re série, n. 107, del 5 giugno 2018), che ha recepito nel diritto portoghese la direttiva 2014/104, le disposizioni materiali di tale legge, comprese quelle relative all’onere della prova, non si applicano retroattivamente e le disposizioni procedurali della stessa non si applicano alle azioni avviate prima della sua entrata in vigore.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Canada, era azionista della Cabovisão – [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «Cabovisão») nel periodo compreso tra il 3 agosto 2006 e il 29 febbraio 2012. 13 Il 30 aprile 2008 la Cabovisão e la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA hanno concluso un contratto di distribuzione di un’emittente televisiva. 14 Il 30 luglio 2009 la Cabovisão ha depositato, presso l’Autoridade da Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo) una denuncia contro la ZON Multimédia, Serviços de Telecomunicações e la Multimédia‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] e la ZON Conteúdos – Actividade de [OSCURATO:PERSONA] e de Produção de Conteúdos SA, con la quale ha denunciato pratiche restrittive della concorrenza nel mercato delle emittenti televisive sportive premium, in particolare, una politica dei prezzi discriminatoria, che, a suo parere, costituiva un abuso di posizione dominante. 15 L’Autorità garante della concorrenza ha respinto tale censura per tutte le società interessate da quest’ultima, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA]. 16 Con decisione del 14 giugno 2013, l’Autorità garante della concorrenza ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante, ai sensi sia dell’articolo 102 TFUE sia della corrispondente disposizione nazionale e ha comminato a detta società un’ammenda di EUR 3730000. 17 [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza, Portogallo).

Tale giudice ha parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] dopo aver constatato che l’articolo 102 TFUE non era applicabile al caso di specie, in quanto non era dimostrato che la pratica commerciale in parola era in grado di pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi di tale articolo.

Di conseguenza, il predetto giudice ha ridotto l’importo dell’ammenda a EUR 2700000. 18 [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), il quale ha confermato il giudizio, con sentenza dell’11 marzo 2015. 19 Il 27 febbraio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo) nei confronti, segnatamente, della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] e delle sue società madri.

Tale ricorso ha ad oggetto il risarcimento del danno che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito come conseguenza delle pratiche anticoncorrenziali che la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attuato nel periodo intercorso tra il 3 agosto 2006 e il 30 marzo 2011. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a tale giudice di dichiarare, in primo luogo, che tali pratiche costituivano una violazione dell’articolo 102 TFUE e/o della corrispondente disposizione nazionale.

A tale riguardo, il giudice medesimo ritiene che tale parte possa ancora dimostrare, al suo cospetto, che la condotta abusiva controversa nella causa principale incida sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. 20 Le convenute nel procedimento principale fanno valere che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto al risarcimento del preteso danno subito, il diritto al risarcimento che essa deduce è prescritto.

Infatti, la legge portoghese sulla responsabilità extracontrattuale applicabile nel procedimento principale prevede un termine di prescrizione di tre anni, che avrebbe iniziato a decorrere il 30 aprile 2008, data della conclusione dell’accordo di distribuzione menzionato al punto 13 della presente sentenza, il 30 luglio 2009, data del deposito della denuncia all’Autorità garante della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 30 marzo 2011, data in cui sono cessati i comportamenti anticoncorrenziali, o, al massimo, il 29 febbraio 2012, data della vendita della Cabovisão da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Le convenute nella causa principale precisano che, a ciascuna di queste date, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare se essa avesse diritto al risarcimento o no. 21 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il termine di prescrizione previsto all’articolo 498 del codice civile ha cominciato a decorrere soltanto dalla data di adozione della decisione dell’Autorità garante della concorrenza, ossia il 14 giugno 2013.

Infatti, solo detta decisione le avrebbe consentito di disporre di tutte le informazioni necessarie per consentirle di sapere dell’esistenza di pratiche contrarie al diritto della concorrenza e per rivendicare il proprio diritto al risarcimento.

Prima che intervenisse questa decisione dell’Autorità garante della concorrenza, avrebbe potuto essere dedotto solo un sospetto di violazione delle regole di concorrenza.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il predetto termine di prescrizione sarebbe comunque stato sospeso durante il procedimento dinanzi all’Autorità garante della concorrenza. 22 Il giudice del rinvio precisa che la controversia principale vede contrapposte società private, che il ricorso di cui è investito è stato proposto prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2014/104 e che, alla data della proposizione del ricorso, tale direttiva non era ancora stata recepita nell’ordinamento giuridico portoghese. 23 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi [da 2, a 4], della direttiva [2014/104] nonché le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che creano in capo a un soggetto dell’ordinamento (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge canadese) diritti dallo stesso azionabili nei confronti di un altro soggetto (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge portoghese) nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza, in particolare laddove alla data della presentazione dell’azione giudiziaria in questione (il 27 febbraio 2015) non sia ancora scaduto il termine concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri per procedere alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva in parola, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104]. 2) Se l’articolo 10, paragrafi [da 2, a 4], della direttiva e le altre disposizioni della [direttiva 2014/104] o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…), la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima della pubblicazione della suddetta direttiva, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine: a) fissa un termine di prescrizione di tre anni per un diritto al risarcimento fondato sulla responsabilità civile extracontrattuale; b) stabilisce che tale termine di tre anni decorre dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto, benché non le siano noti né l’identità del responsabile né l’esatta portata dei danni; c) non contiene alcuna norma che imponga o autorizzi la sospensione o l’interruzione di tale termine per il solo fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia adottato misure nell’ambito di un’indagine o di una procedura relativa alla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza con cui l’azione di risarcimento è collegata. 3) Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e le altre disposizioni della direttiva [2014/104] o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 623, paragrafo 1, del codice civile (…), la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima della pubblicazione della suddetta direttiva, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine: a) dispone che una condanna definitiva pronunciata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni non produce effetti nelle azioni civili in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione.

O (in base all’interpretazione) b) stabilisce che una simile condanna definitiva in un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni costituisce per i terzi solo una presunzione iuris tantum quanto all’esistenza dei fatti che integrano gli estremi della sanzione e degli elementi della fattispecie legale, in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione. 4) Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi [da 2 a 4], della direttiva [2014/104], l’articolo 288, terzo comma, [TFUE], o qualsiasi altra disposizione del diritto primario o derivato, precedenti giurisprudenziali o principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale, quali l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…) e l’articolo 623 del codice di procedura civile (…), le quali, ove applicate a fatti avvenuti prima della pubblicazione della direttiva in parola, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine, non prendano in considerazione il testo e la finalità della direttiva [2014/104] e non mirino al raggiungimento dell’obiettivo dalla medesima perseguito. 5) In subordine, solo laddove la Corte risponda in senso affermativo a una qualsiasi delle questioni precedenti, se l’articolo 22 della direttiva [2014/104] e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione da parte del giudice nazionale, nella fattispecie, dell’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…) o dell’articolo 623 del codice di procedura civile (…), nella loro versione attuale, ma interpretati e applicati in modo da essere compatibili con le disposizioni dell’articolo 10 della direttiva [2014/104]. 6) In caso di risposta affermativa alla questione 5, se un soggetto dell’ordinamento possa invocare l’articolo 22 della direttiva [2014/104] nei confronti di un altro soggetto dinanzi a un giudice nazionale nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla quinta e sesta questione 24 Con la quinta e la sesta questione, che occorre esaminare unitamente in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alla controversia principale. 25 Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2014/104, occorre rilevare che tale direttiva contiene una disposizione speciale, che stabilisce espressamente le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni sostanziali e procedurali della stessa. 26 In particolare, da un lato, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente. 27 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano assicurare che le misure nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva non si applichino alle azioni per il risarcimento del danno di cui un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre 2014. 28 Orbene, si evince, a contrario, dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno potere discrezionale per decidere, all’atto di recepire tale direttiva, se le disposizioni procedurali della stessa si applichino o no alle azioni per risarcimento danni intentate successivamente al 26 dicembre 2014, ma prima della data di recepimento della predetta direttiva o, al più tardi, prima della scadenza del termine prescritto per il suo recepimento. 29 Pertanto, nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’esercizio di tale potere discrezionale, abbiano deciso che le disposizioni del loro ordinamento giuridico interno che recepiscono le disposizioni procedurali della direttiva 2014/104 non sono applicabili alle azioni per il risarcimento del danno intentate prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni nazionali, i ricorsi proposti dopo il 26 dicembre 2014, ma prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, sono ancora disciplinati esclusivamente dalle norme procedurali nazionali che erano già in vigore prima del recepimento della direttiva. 30 Lo stesso dicasi, a fortiori, per quanto riguarda le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2014/104 dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della medesima, nella misura in cui, come si evince dall’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, dette disposizioni nazionali non debbano essere applicate retroattivamente. 31 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che il ricorso per risarcimento danni della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto il 27 febbraio 2015, ossia prima della scadenza del termine prescritto per il recepimento della direttiva 2014/104 e prima del recepimento della stessa nell’ordinamento giuridico portoghese ad opera della legge n. 23/2018. 32 Dall’altro lato, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che il legislatore portoghese ha deciso, all’articolo 24 di tale legge, che le norme nazionali che recepiscono le disposizioni procedurali della predetta direttiva non si applicano ai ricorsi per risarcimento danni proposti prima dell’entrata in vigore di detta legge. 33 Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 vieta l’applicazione retroattiva delle disposizioni sostanziali del diritto portoghese adottate conformemente all’articolo 21 di quest’ultima, occorre ritenere che tale direttiva non sia, comunque, applicabile ratione temporis alla controversia principale. 34 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla quinta e alla sesta questione che l’articolo 22 della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.

Sulla seconda questione e sulla prima parte della quarta questione 35 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito.

In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.

Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni.

Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 36 Nel caso in esame, alla luce di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, delle osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA], dalla Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA], dalla NOS‑[OSCURATO:PERSONA], dal governo portoghese e dalla Commissione europea così come alla luce della risposta fornita alla quinta e alla sesta questione, occorre, per fornire al giudice del rinvio elementi d’interpretazione utili, riformulare la seconda questione e la parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile con il diritto dell’Unione. 37 Infatti, risulta dall’ordinanza di rinvio che il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona) si chiede, più in particolare, se l’articolo 102 TFUE nonché i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, da un lato, prevede che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione e l’entità esatta del danno non sono noti, e, dall’altro, non prevede la possibilità di sospensione o interruzione di detto termine durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza. 38 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 102 TFUE produce effetti direttamente nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento, attribuendo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 39 La piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito in detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un comportamento abusivo di un’impresa dominante idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 40 Pertanto, chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 41 Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un simile danno rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare l’abuso di posizioni dominanti che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 42 In assenza di normativa dell’Unione in materia, applicabile ratione temporis, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 24 ). 43 In tal senso, le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 25 ). 44 A tal proposito, particolarmente nel settore del diritto della concorrenza, tali norme non devono pregiudicare l’applicazione effettiva dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 26 ). 45 In tale contesto, poiché i termini di prescrizione costituiscono modalità di esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, occorre, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, prendere in considerazione tutti gli elementi del regime di prescrizione portoghese. 46 In secondo luogo, si deve tenere conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e in particolare del fatto che le azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. 47 Ciò premesso, si deve rilevare che una normativa nazionale che stabilisce la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata e le condizioni di sospensione o interruzione dello stesso deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi delle norme di attuazione del diritto delle persone interessate al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE. 48 Ne consegue che la durata del termine di prescrizione non può essere così breve al punto di rendere, combinata con le altre norme in materia di prescrizione, l’esercizio del diritto a chiedere un risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 49 Termini di prescrizione brevi, che iniziano a decorrere prima che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione possa conoscere l’identità dell’autore della violazione, possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento. 50 Infatti, è indispensabile, affinché la persona lesa possa proporre un’azione per il risarcimento del danno, che essa sappia qual è il soggetto responsabile della violazione del diritto della concorrenza. 51 Lo stesso dicasi per un termine breve di prescrizione, che non può essere sospeso o interrotto per la durata dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso. 52 Infatti, l’adeguatezza di un termine di prescrizione, alla luce dei criteri del principio di effettività, è di particolare importanza sia per le azioni di risarcimento introdotte indipendentemente da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza sia per quelle che lo sono in seguito a una decisione del genere.

Quanto a queste ultime, se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che il termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi.

In tal caso, sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione. 53 In tale contesto, occorre considerare che un termine di prescrizione di tre anni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, da un lato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non può essere sospeso o interrotto durante un procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza, rende l’esercizio del diritto a un pieno risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 54 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, emerge, nel caso di specie, che tale principio non è rispettato, poiché è pacifico che le norme nazionali in materia di prescrizione si applicano sia alle azioni di risarcimento fondate sul diritto dell’Unione sia a quelle fondate sul diritto nazionale e che la loro applicabilità non dipende dalla questione se il diritto a chiedere il pieno risarcimento di un danno derivi da una violazione delle regole nazionali di concorrenza o del diritto della concorrenza dell’Unione. 55 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione e alla parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una norma nazionale quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile con il diritto dell’Unione, dichiarando che l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Sulla terza questione e sulla seconda parte della quarta questione 56 Con la terza questione e con la parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale quale l’articolo 623 del codice di procedura civile con il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE nonché i principi di effettività e di equivalenza ostino ad una normativa nazionale la quale prevede che l’accertamento definitivo di una violazione del diritto della concorrenza nell’ambito di una procedura sanzionatoria dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza non sia vincolante per il giudice nazionale investito di un’azione per risarcimento danni per quanto riguarda la violazione del diritto della concorrenza o stabilisca solo una presunzione iuris tantum al riguardo. 57 A tale proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il diniego della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑334/16 , EU:C:2017:1007 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 58 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che il [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza) ha parzialmente annullato la decisione dell’Autorità garante della concorrenza del 14 giugno 2013, con la motivazione che l’articolo 102 TFUE non era applicabile al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA], poiché non era stato dimostrato che la pratica commerciale in questione era in grado di pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi di tale articolo.

L’11 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza). 59 Ne consegue che la causa di cui è investito il giudice del rinvio non ha ad oggetto un’azione di risarcimento danni intentata a seguito di una decisione definitiva relativa a una violazione dell’articolo 102 TFUE, emessa da un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso. 60 Pertanto, risulta evidente che l’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, nonché dei principi di effettività e di equivalenza, richiesta nell’ambito della terza questione e della parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale, quale l’articolo 623 del codice di procedura civile con il diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale e che, di conseguenza, tali questioni sono irricevibili.

Sulla prima questione 61 Tenuto conto delle risposte fornite alle questioni dalla seconda alla sesta, non occorre rispondere alla prima questione.

Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale. 2) L’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0637 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 28 marzo 2019 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principi di equivalenza e di effettività – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 9, paragrafo 1 – Articolo 10, paragrafi da 2 a 4 – Articoli 21 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Effetti delle decisioni nazionali – Termini di prescrizione – Trasposizione – Applicazione ratione temporis» Nella causa C‑637/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo), con decisione del 25 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2017, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]. contro [OSCURATO:PERSONA], Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA], NOS‑[OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, T. von Danwitz, E. Levits, C. Vajda e P.G. Xuereb, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2018, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA]., da M. [OSCURATO:PERSONA] e E. Ameye, advogados; – per la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA, da C.I. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per la Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA], da P.J. de [OSCURATO:PERSONA] e L. Montenegro, advogados; – per la NOS‑[OSCURATO:PERSONA], da G. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], G. Andrade e Castro, M. [OSCURATO:PERSONA], advogados; – per il governo portoghese, da L. [OSCURATO:PERSONA], M. Figueiredo e D. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato; – per la Commissione europea, da P. Costa de Oliveira, B. Ernst, G. Meessen e C. Vollrath, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2019, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafi da 2 a 4, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea ( GU 2014, L 349, pag. 1 ), nonché dell’articolo 102 TFUE e dei principi di equivalenza e di effettività. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposta la [OSCURATO:PERSONA]. alla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA, alla Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA] e alla NOS‑[OSCURATO:PERSONA] relativamente al risarcimento dei danni derivanti da pratiche anticoncorrenziali attuate dalla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] in veste di controllata della Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA] e della NOS‑[OSCURATO:PERSONA]. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 stabilisce quanto segue: «La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o un’associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto di chiedere a tale impresa o associazione il pieno risarcimento di tale danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l’Unione». 4 L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) “violazione del diritto della concorrenza”: una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE o del diritto nazionale della concorrenza; (…) 3) “diritto nazionale della concorrenza”: le disposizioni del diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 TFUE e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni del diritto nazionale che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni penali costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese; (…) 12) “decisione definitiva relativa a una violazione”: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari; (…)». 5 L’articolo 9, paragrafo 1, della suddetta direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza». 6 L’articolo 10, paragrafi da 2 a 4, della medesima direttiva così recita: «2.   Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza; b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno; c) dell’identità dell’autore della violazione. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo». 7 L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 dispone quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri». 8 L’articolo 22 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014». Diritto portoghese 9 L’articolo 498 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) prevede quanto segue: «1.   Il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la parte lesa è venuta a conoscenza del diritto che le spetta, pur senza conoscere la persona responsabile e l’entità complessiva dei danni, fatta salva la prescrizione ordinaria qualora il rispettivo termine decorrente dal fatto dannoso si sia prescritto. (…)». 10 L’articolo 623 del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (codice di procedura civile) dispone quanto segue: «Una condanna definitiva emessa in un processo penale fonda nei confronti dei terzi una presunzione relativa quanto al soddisfacimento dei presupposti di fatto e di diritto per la sanzione, nonché degli elementi penali in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione del reato». 11 Ai sensi dell’articolo 24 della Lei n. o 23/2018 – Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência, transpõe a Diretiva 2014/104/UE, do [OSCURATO:PERSONA] e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas regras que regem as ações de indemnização no âmbito do direito nacional por infração às disposições do direito da concorrência dos Estados‑Membros e da [OSCURATO:PERSONA], e procede à primeira alteração à Lei n. o 19/2012, de 8 de maio, que aprova o novo regime jurídico da concorrência, e à quarta alteração à Lei n. o 62/2013, de 26 de agosto, Lei de Organização do [OSCURATO:PERSONA] (legge n. 23/2018 – Diritto al risarcimento dei danni per violazione del diritto della concorrenza, che recepisce la direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, che modifica per la prima volta la legge n. 19/2012, dell’8 maggio, che stabilisce un nuovo quadro normativo della concorrenza, e per la quarta volta la legge n. 62/2013, del 26 agosto, relativa all’organizzazione del sistema giudiziario) del 5 giugno 2018 ( Diário da República , 1 re série, n. 107, del 5 giugno 2018), che ha recepito nel diritto portoghese la direttiva 2014/104, le disposizioni materiali di tale legge, comprese quelle relative all’onere della prova, non si applicano retroattivamente e le disposizioni procedurali della stessa non si applicano alle azioni avviate prima della sua entrata in vigore. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 12 [OSCURATO:PERSONA], società con sede in Canada, era azionista della Cabovisão – [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «Cabovisão») nel periodo compreso tra il 3 agosto 2006 e il 29 febbraio 2012. 13 Il 30 aprile 2008 la Cabovisão e la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] SA hanno concluso un contratto di distribuzione di un’emittente televisiva. 14 Il 30 luglio 2009 la Cabovisão ha depositato, presso l’Autoridade da Concorrência (Autorità garante della concorrenza, Portogallo) una denuncia contro la ZON Multimédia, Serviços de Telecomunicações e la Multimédia‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] e la ZON Conteúdos – Actividade de [OSCURATO:PERSONA] e de Produção de Conteúdos SA, con la quale ha denunciato pratiche restrittive della concorrenza nel mercato delle emittenti televisive sportive premium, in particolare, una politica dei prezzi discriminatoria, che, a suo parere, costituiva un abuso di posizione dominante. 15 L’Autorità garante della concorrenza ha respinto tale censura per tutte le società interessate da quest’ultima, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA]. 16 Con decisione del 14 giugno 2013, l’Autorità garante della concorrenza ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] aveva abusato della sua posizione dominante, ai sensi sia dell’articolo 102 TFUE sia della corrispondente disposizione nazionale e ha comminato a detta società un’ammenda di EUR 3730000. 17 [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento di tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza, Portogallo). Tale giudice ha parzialmente accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] dopo aver constatato che l’articolo 102 TFUE non era applicabile al caso di specie, in quanto non era dimostrato che la pratica commerciale in parola era in grado di pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi di tale articolo. Di conseguenza, il predetto giudice ha ridotto l’importo dell’ammenda a EUR 2700000. 18 [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo), il quale ha confermato il giudizio, con sentenza dell’11 marzo 2015. 19 Il 27 febbraio 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo) nei confronti, segnatamente, della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] e delle sue società madri. Tale ricorso ha ad oggetto il risarcimento del danno che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe subito come conseguenza delle pratiche anticoncorrenziali che la [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attuato nel periodo intercorso tra il 3 agosto 2006 e il 30 marzo 2011. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a tale giudice di dichiarare, in primo luogo, che tali pratiche costituivano una violazione dell’articolo 102 TFUE e/o della corrispondente disposizione nazionale. A tale riguardo, il giudice medesimo ritiene che tale parte possa ancora dimostrare, al suo cospetto, che la condotta abusiva controversa nella causa principale incida sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. 20 Le convenute nel procedimento principale fanno valere che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto al risarcimento del preteso danno subito, il diritto al risarcimento che essa deduce è prescritto. Infatti, la legge portoghese sulla responsabilità extracontrattuale applicabile nel procedimento principale prevede un termine di prescrizione di tre anni, che avrebbe iniziato a decorrere il 30 aprile 2008, data della conclusione dell’accordo di distribuzione menzionato al punto 13 della presente sentenza, il 30 luglio 2009, data del deposito della denuncia all’Autorità garante della concorrenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], il 30 marzo 2011, data in cui sono cessati i comportamenti anticoncorrenziali, o, al massimo, il 29 febbraio 2012, data della vendita della Cabovisão da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Le convenute nella causa principale precisano che, a ciascuna di queste date, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di tutte le informazioni necessarie per valutare se essa avesse diritto al risarcimento o no. 21 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il termine di prescrizione previsto all’articolo 498 del codice civile ha cominciato a decorrere soltanto dalla data di adozione della decisione dell’Autorità garante della concorrenza, ossia il 14 giugno 2013. Infatti, solo detta decisione le avrebbe consentito di disporre di tutte le informazioni necessarie per consentirle di sapere dell’esistenza di pratiche contrarie al diritto della concorrenza e per rivendicare il proprio diritto al risarcimento. Prima che intervenisse questa decisione dell’Autorità garante della concorrenza, avrebbe potuto essere dedotto solo un sospetto di violazione delle regole di concorrenza. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il predetto termine di prescrizione sarebbe comunque stato sospeso durante il procedimento dinanzi all’Autorità garante della concorrenza. 22 Il giudice del rinvio precisa che la controversia principale vede contrapposte società private, che il ricorso di cui è investito è stato proposto prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva 2014/104 e che, alla data della proposizione del ricorso, tale direttiva non era ancora stata recepita nell’ordinamento giuridico portoghese. 23 Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi [da 2, a 4], della direttiva [2014/104] nonché le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che creano in capo a un soggetto dell’ordinamento (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge canadese) diritti dallo stesso azionabili nei confronti di un altro soggetto (nel caso di specie una società per azioni soggetta alla legge portoghese) nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza, in particolare laddove alla data della presentazione dell’azione giudiziaria in questione (il 27 febbraio 2015) non sia ancora scaduto il termine concesso agli [OSCURATO:PERSONA] membri per procedere alla trasposizione nel diritto nazionale della direttiva in parola, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104]. 2) Se l’articolo 10, paragrafi [da 2, a 4], della direttiva e le altre disposizioni della [direttiva 2014/104] o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…), la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima della pubblicazione della suddetta direttiva, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine: a) fissa un termine di prescrizione di tre anni per un diritto al risarcimento fondato sulla responsabilità civile extracontrattuale; b) stabilisce che tale termine di tre anni decorre dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto, benché non le siano noti né l’identità del responsabile né l’esatta portata dei danni; c) non contiene alcuna norma che imponga o autorizzi la sospensione o l’interruzione di tale termine per il solo fatto che un’autorità garante della concorrenza abbia adottato misure nell’ambito di un’indagine o di una procedura relativa alla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza con cui l’azione di risarcimento è collegata. 3) Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e le altre disposizioni della direttiva [2014/104] o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l’articolo 623, paragrafo 1, del codice civile (…), la quale, ove applicata a fatti avvenuti prima della pubblicazione della suddetta direttiva, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine: a) dispone che una condanna definitiva pronunciata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni non produce effetti nelle azioni civili in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione. O (in base all’interpretazione) b) stabilisce che una simile condanna definitiva in un procedimento avente ad oggetto contravvenzioni costituisce per i terzi solo una presunzione iuris tantum quanto all’esistenza dei fatti che integrano gli estremi della sanzione e degli elementi della fattispecie legale, in qualsiasi azione civile in cui siano in discussione rapporti giuridici dipendenti dalla commissione dell’infrazione. 4) Se gli articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafi [da 2 a 4], della direttiva [2014/104], l’articolo 288, terzo comma, [TFUE], o qualsiasi altra disposizione del diritto primario o derivato, precedenti giurisprudenziali o principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale, quali l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…) e l’articolo 623 del codice di procedura civile (…), le quali, ove applicate a fatti avvenuti prima della pubblicazione della direttiva in parola, prima della sua entrata in vigore e prima del termine fissato per la sua trasposizione, nell’ambito di un’azione giudiziaria proposta a sua volta prima di quest’ultimo termine, non prendano in considerazione il testo e la finalità della direttiva [2014/104] e non mirino al raggiungimento dell’obiettivo dalla medesima perseguito. 5) In subordine, solo laddove la Corte risponda in senso affermativo a una qualsiasi delle questioni precedenti, se l’articolo 22 della direttiva [2014/104] e le altre disposizioni della medesima o i principi generali del diritto dell’Unione europea applicabili possano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione da parte del giudice nazionale, nella fattispecie, dell’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile (…) o dell’articolo 623 del codice di procedura civile (…), nella loro versione attuale, ma interpretati e applicati in modo da essere compatibili con le disposizioni dell’articolo 10 della direttiva [2014/104]. 6) In caso di risposta affermativa alla questione 5, se un soggetto dell’ordinamento possa invocare l’articolo 22 della direttiva [2014/104] nei confronti di un altro soggetto dinanzi a un giudice nazionale nell’ambito di un’azione per il risarcimento di danni asseritamente subiti a seguito di una violazione del diritto della concorrenza». Sulle questioni pregiudiziali Sulla quinta e sesta questione 24 Con la quinta e la sesta questione, che occorre esaminare unitamente in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alla controversia principale. 25 Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2014/104, occorre rilevare che tale direttiva contiene una disposizione speciale, che stabilisce espressamente le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni sostanziali e procedurali della stessa. 26 In particolare, da un lato, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente. 27 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovevano assicurare che le misure nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva non si applichino alle azioni per il risarcimento del danno di cui un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre 2014. 28 Orbene, si evince, a contrario, dall’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno potere discrezionale per decidere, all’atto di recepire tale direttiva, se le disposizioni procedurali della stessa si applichino o no alle azioni per risarcimento danni intentate successivamente al 26 dicembre 2014, ma prima della data di recepimento della predetta direttiva o, al più tardi, prima della scadenza del termine prescritto per il suo recepimento. 29 Pertanto, nel caso in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’esercizio di tale potere discrezionale, abbiano deciso che le disposizioni del loro ordinamento giuridico interno che recepiscono le disposizioni procedurali della direttiva 2014/104 non sono applicabili alle azioni per il risarcimento del danno intentate prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni nazionali, i ricorsi proposti dopo il 26 dicembre 2014, ma prima della data di scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, sono ancora disciplinati esclusivamente dalle norme procedurali nazionali che erano già in vigore prima del recepimento della direttiva. 30 Lo stesso dicasi, a fortiori, per quanto riguarda le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell’articolo 21 della direttiva 2014/104 dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della medesima, nella misura in cui, come si evince dall’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, dette disposizioni nazionali non debbano essere applicate retroattivamente. 31 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che il ricorso per risarcimento danni della [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto il 27 febbraio 2015, ossia prima della scadenza del termine prescritto per il recepimento della direttiva 2014/104 e prima del recepimento della stessa nell’ordinamento giuridico portoghese ad opera della legge n. 23/2018. 32 Dall’altro lato, risulta dal fascicolo a disposizione della Corte che il legislatore portoghese ha deciso, all’articolo 24 di tale legge, che le norme nazionali che recepiscono le disposizioni procedurali della predetta direttiva non si applicano ai ricorsi per risarcimento danni proposti prima dell’entrata in vigore di detta legge. 33 Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 vieta l’applicazione retroattiva delle disposizioni sostanziali del diritto portoghese adottate conformemente all’articolo 21 di quest’ultima, occorre ritenere che tale direttiva non sia, comunque, applicabile ratione temporis alla controversia principale. 34 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla quinta e alla sesta questione che l’articolo 22 della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale. Sulla seconda questione e sulla prima parte della quarta questione 35 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 36 Nel caso in esame, alla luce di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, delle osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA], dalla Controlinveste‑[OSCURATO:PERSONA], dalla NOS‑[OSCURATO:PERSONA], dal governo portoghese e dalla Commissione europea così come alla luce della risposta fornita alla quinta e alla sesta questione, occorre, per fornire al giudice del rinvio elementi d’interpretazione utili, riformulare la seconda questione e la parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile con il diritto dell’Unione. 37 Infatti, risulta dall’ordinanza di rinvio che il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona) si chiede, più in particolare, se l’articolo 102 TFUE nonché i principi di effettività e di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, da un lato, prevede che il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione e l’entità esatta del danno non sono noti, e, dall’altro, non prevede la possibilità di sospensione o interruzione di detto termine durante il procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza. 38 Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 102 TFUE produce effetti direttamente nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento, attribuendo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 39 La piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito in detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un comportamento abusivo di un’impresa dominante idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 40 Pertanto, chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 41 Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un simile danno rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è tale da scoraggiare l’abuso di posizioni dominanti che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 42 In assenza di normativa dell’Unione in materia, applicabile ratione temporis, spetta all’ordinamento giuridico interno di ogni singolo Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno risultante da un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 24 ). 43 In tal senso, le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 25 ). 44 A tal proposito, particolarmente nel settore del diritto della concorrenza, tali norme non devono pregiudicare l’applicazione effettiva dell’articolo 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , punto 26 ). 45 In tale contesto, poiché i termini di prescrizione costituiscono modalità di esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, occorre, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, prendere in considerazione tutti gli elementi del regime di prescrizione portoghese. 46 In secondo luogo, si deve tenere conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e in particolare del fatto che le azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. 47 Ciò premesso, si deve rilevare che una normativa nazionale che stabilisce la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata e le condizioni di sospensione o interruzione dello stesso deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi delle norme di attuazione del diritto delle persone interessate al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia dell’articolo 102 TFUE. 48 Ne consegue che la durata del termine di prescrizione non può essere così breve al punto di rendere, combinata con le altre norme in materia di prescrizione, l’esercizio del diritto a chiedere un risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 49 Termini di prescrizione brevi, che iniziano a decorrere prima che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione possa conoscere l’identità dell’autore della violazione, possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento. 50 Infatti, è indispensabile, affinché la persona lesa possa proporre un’azione per il risarcimento del danno, che essa sappia qual è il soggetto responsabile della violazione del diritto della concorrenza. 51 Lo stesso dicasi per un termine breve di prescrizione, che non può essere sospeso o interrotto per la durata dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso. 52 Infatti, l’adeguatezza di un termine di prescrizione, alla luce dei criteri del principio di effettività, è di particolare importanza sia per le azioni di risarcimento introdotte indipendentemente da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza sia per quelle che lo sono in seguito a una decisione del genere. Quanto a queste ultime, se il termine di prescrizione, che inizia a decorrere prima del completamento dei procedimenti al termine dei quali viene adottata una decisione definitiva da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso, è troppo breve rispetto alla durata di tali procedimenti e non può essere sospeso o interrotto durante il corso di tali procedimenti, non è escluso che il termine di prescrizione scada addirittura prima che detti procedimenti siano conclusi. In tal caso, sarebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva che accerta una violazione delle regole di concorrenza dell’Unione. 53 In tale contesto, occorre considerare che un termine di prescrizione di tre anni, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, da un lato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non può essere sospeso o interrotto durante un procedimento dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza, rende l’esercizio del diritto a un pieno risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. 54 Per quanto riguarda il principio di equivalenza, emerge, nel caso di specie, che tale principio non è rispettato, poiché è pacifico che le norme nazionali in materia di prescrizione si applicano sia alle azioni di risarcimento fondate sul diritto dell’Unione sia a quelle fondate sul diritto nazionale e che la loro applicabilità non dipende dalla questione se il diritto a chiedere il pieno risarcimento di un danno derivi da una violazione delle regole nazionali di concorrenza o del diritto della concorrenza dell’Unione. 55 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione e alla parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una norma nazionale quale l’articolo 498, paragrafo 1, del codice civile con il diritto dell’Unione, dichiarando che l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza. Sulla terza questione e sulla seconda parte della quarta questione 56 Con la terza questione e con la parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale quale l’articolo 623 del codice di procedura civile con il diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102 TFUE nonché i principi di effettività e di equivalenza ostino ad una normativa nazionale la quale prevede che l’accertamento definitivo di una violazione del diritto della concorrenza nell’ambito di una procedura sanzionatoria dinanzi all’autorità nazionale garante della concorrenza non sia vincolante per il giudice nazionale investito di un’azione per risarcimento danni per quanto riguarda la violazione del diritto della concorrenza o stabilisca solo una presunzione iuris tantum al riguardo. 57 A tale proposito, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C‑334/16 , EU:C:2017:1007 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 58 Nel caso di specie, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che il [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza) ha parzialmente annullato la decisione dell’Autorità garante della concorrenza del 14 giugno 2013, con la motivazione che l’articolo 102 TFUE non era applicabile al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] TV [OSCURATO:PERSONA], poiché non era stato dimostrato che la pratica commerciale in questione era in grado di pregiudicare il commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi di tale articolo. L’11 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona) ha confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunale per la concorrenza, la regolamentazione e la vigilanza). 59 Ne consegue che la causa di cui è investito il giudice del rinvio non ha ad oggetto un’azione di risarcimento danni intentata a seguito di una decisione definitiva relativa a una violazione dell’articolo 102 TFUE, emessa da un’autorità nazionale garante della concorrenza o da un’istanza di ricorso. 60 Pertanto, risulta evidente che l’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, nonché dei principi di effettività e di equivalenza, richiesta nell’ambito della terza questione e della parte della quarta questione vertente sulla compatibilità di una normativa nazionale, quale l’articolo 623 del codice di procedura civile con il diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale e che, di conseguenza, tali questioni sono irricevibili. Sulla prima questione 61 Tenuto conto delle risposte fornite alle questioni dalla seconda alla sesta, non occorre rispondere alla prima questione. Sulle spese 62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) L’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale. 2) L’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris