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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 03858/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.I.P. de Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo, incentrato sulla possibilità di riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non dimostra l'eccentricità della qualificazione originaria del fatto contestato, in relazione alla quale è intervenuto l'accordo tra le parti, e indulge in argomenti di merito, a fronte della detenzione di quantitativi significativi di cocaina e di hashish; il secondo motivo, avente ad oggetto la disposta confisca del denaro, risulta generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale applicato l'art. 85 -bis d.P.R. 309 del 1990, in ragione della mancata dimostrazione della lecita provenienza e della sproporzione rispetto al reddito del ricorrente.

3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M53ssimo Ri9iarelli Anna r..q zzellis TA f A 71.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal G.I.P. de Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile: il primo motivo, incentrato sulla possibilità di riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non dimostra l'eccentricità della qualificazione originaria del fatto contestato, in relazione alla quale è intervenuto l'accordo tra le parti, e indulge in argomenti di merito, a fronte della detenzione di quantitativi significativi di cocaina e di hashish; il secondo motivo, avente ad oggetto la disposta confisca del denaro, risulta generico e manifestamente infondato, avendo il Tribunale applicato l'art. 85 -bis d.P.R. 309 del 1990, in ragione della mancata dimostrazione della lecita provenienza e della sproporzione rispetto al reddito del ricorrente. 3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente M53ssimo Ri9iarelli Anna r..q zzellis TA f A 71.1
Sentenza Cassazione n. 03858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris