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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 22730/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

023 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la memoria afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente con la quale, in primis, si chiedeconvertirsi il ricorso in appello e, in ogni caso, accogliersi lo stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, ha condannato Gian PieroPicciarelli per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada,alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 1.800 di ammenda.

Con la medesimapronuncia, il giudice, ai sensi degli artt. 53 e ss. della l. 689/1981, ha sostituito lapena detentiva irrogata con la pena pecuniaria di euro 1.000, determinando lapena finale complessiva in euro 2.800 di ammenda.2.

Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto atto di appello, ma la Corte diAppello di Bologna, con ordinanza del 17/03/2026, ha rilevato l'inappellabilità dellasentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., e, in applicazionedell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato l’impugnazione come ricorsoper Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.Con l’atto di impugnazione in questione sono stati proposti i motivi di seguitoenunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnataper violazione del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.Tale vulnus — si sostiene — si sarebbe realizzato nel momento in cui il giudicedi primo grado ha deciso il processo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delP.M., senza ammettere le prove orali richieste sia dall'accusa che dalla difesa, tracui il controesame degli agenti accertatori e l'esame dell'imputato.Si evidenzia che tale decisione ha, di fatto, imposto un giudizio "allo statodegli atti" senza il consenso dell'imputato, in palese violazione degli artt. 111 dellaCostituzione, dell’art. 6 §1 CEDU e dell'art. 431 cod. proc. pen. come interpretatialla luce del principio del contraddittorio.

La relazione di servizio e le annotazionidegli agenti — si osserva — non costituiscono atto irripetibile e non potevano es-sere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibatti-mentale dei redattori.

Ne è conseguito che non si è potuto accertare da quali ele-menti sia derivata la necessità del controllo alcolemico del prevenuto.

La mancataaudizione dell'imputato, inoltre, gli ha precluso la possibilità di fornire elementiutili alla sua difesa e alla valutazione della sua personalità, con dirette conse-guenze anche sul trattamento sanzionatorio.Si evidenzia che il giudice avrebbe potuto utilizzare come atti irripetibili, alpiù, gli scontrini dell’alcooltest, ma non certo la CNR o altri atti.Con il secondo motivo il difensore ricorrente lamenta la mancata assoluzionedel proprio assistito in ragione del mancato rispetto dell’art. 379, comma 2, reg.esec. cod. strada.[OSCURATO:PERSONA] ricorda che aveva eccepito nel corso del giudizio di primo grado ilmancato rispetto dell'intervallo temporale di 5 minuti tra le due prove, come pre-scritto dall'art. 379, comma 2, reg. esec. cod. strada, essendo trascorsi ben 9minuti tra la prima e la seconda misurazione.

E lamenta che la sentenza impugnatanon offra alcuna motivazione su tale specifica doglianza, limitandosi a dare attodell'esito positivo del test.Ne deriverebbe che l’omessa valutazione di un'eccezione tecnica dirimentesulla regolarità della procedura di accertamento rende la motivazione sulla colpe-volezza manifestamente illogica e incompleta.Con il terzo motivo ci si duole della mancata sostituzione della pena con illavoro di pubblica utilità (art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.).Si evidenzia in ricorso che il tribunale emiliano ha rigettato la richiesta di so-stituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod.strada, motivando sulla base del fatto che l'imputato avesse già usufruito in pas-sato della sospensione condizionale della pena.Ebbene, tale motivazione, in tesi difensiva, costituisce una palese erronea ap-plicazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, norma che prevede un unicomotivo ostativo alla sostituzione, ovvero la circostanza aggravante di aver provo-cato un incidente stradale, non contestata nel caso di specie.Il riferimento alla precedente concessione della sospensione condizionale sa-rebbe del tutto inconferente e introdurrebbe un limite non previsto dalla norma,viziando la sentenza per violazione di legge.Con il quarto motivo ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti gene-riche, operato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, «in assenza dielementi positivi di valutazione».Per il difensore ricorrente tale motivazione sarebbe meramente apparente eillogica, in quanto non considererebbe elementi di segno positivo, quali lo stato diincensuratezza dell'imputato (il precedente decreto penale, risalente al 2014, deveconsiderarsi estinto nei suoi effetti penali ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.proc. pen. al momento del fatto) e il suo comportamento collaborativo, che il di-niego dell'esame dibattimentale ha impedito di apprezzare pienamente.La motivazione sul punto sarebbe, pertanto, viziata per mancanza di un'effet-tiva valutazione degli elementi a favore dell'imputato.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale, in via preliminare, il difensore lamenta, in relazione al provve-dimento di conversione dell’originario atto di appello in ricorso per Cassazione adopera della Corte di Appello di Bologna, la violazione dell’art. 593, comma 3, cod.proc. pen.

Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inappellabile la sen-tenza di condanna alla pena dell’ammenda, anche se questa sia stata applicata insostituzione della pena detentiva, richiamando l’orientamento giurisprudenzialepiù restrittivo (Sez. 4, n. 17277/2025).

Tuttavia, come si evince da numerosepronunce (Sez. 1, n. 28154/2025; Sez. 4, n. 39612/2024; Sez. 4, n. 44315/2024;Sez. 3, n. 21092/2021), il tema è oggetto di contrasto giurisprudenziale e la que-stione è stata rimessa alle Sezioni Unite.Secondo il ricorrente va seguito l’orientamento maggioritario e costituzional-mente orientato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza cheapplica la sola pena dell’ammenda in sostituzione di quella detentiva rimane ap-pellabile, in quanto l’inappellabilità ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. riguardasolo le sentenze relative a contravvenzioni punite originariamente con la sola penapecuniaria o alternativa, non anche quelle punite in astratto con pena congiunta,come nel caso di specie (art. 186 cod. strada).

Ciò perché l’art. 593, comma 3,cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relativea contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, avrebbe intesoriferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria ocon pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili conpena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell’am-menda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.Si sostiene essere, dunque, ammissibile l’appello avverso sentenza di condannaper contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex art. 53 legge 24novembre 1981, n. 689, la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutivadell’arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e 59citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore dellac.d. [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel meritonon è costituzionalmente ammissibile.Ci si duole, invece, che la Corte territoriale, aderendo a un orientamento mi-noritario e non consolidato, avrebbe violato l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,negando illegittimamente l’accesso al secondo grado di giudizio di merito.Il ricorrente evidenzia come la decisione della Corte d'Appello di Bologna siinserisca in un dibattito giurisprudenziale ancora aperto.L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla [OSCURATO:PERSONA],è oggetto di interpretazioni divergenti in seno alla Corte di Cassazione.

E si riba-disce che tale contrasto è stato ritenuto di notevole importanza, tanto da indurrela Prima Sezione Penale a rimettere la questione alle Sezioni Unite per ottenereuna pronuncia dirimente.

Il quesito sottoposto al massimo organo nomofilattico èproprio se, alla luce delle recenti riforme, la sentenza di condanna alla penadell'ammenda, anche se sostitutiva dell'arresto, sia appellabile o inappellabile(Sez. 1, Ord. n. 28154 del 26/06/2025).Il difensore del Picciarelli, pertanto, chiede che la Corte voglia, previo ogni piùopportuno provvedimento di legge e del caso, dichiarare ammissibile l’appello pro-posto e rimettere gli atti alla Corte d’Appello di Bologna per la celebrazione delgiudizio di appello nel merito.3.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

In relazione alla questione circa l’appellabilità della sentenza impugnataproposta dalla [OSCURATO:PERSONA], come ricordato in premessa, con i motivi aggiunti, la stessaè infondata.Effettivamente, come ricorda il ricorrente, Sez. 1 ord. n. 28154 del26/06/2025, Vaccaro, non mass. aveva rimesso alle S.U. la seguente questione:“Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 593, comma3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive dellepene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’am-menda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto, siaordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappella-bile”.

Tuttavia, con provvedimento della Prima Presidente del 04/09/2025, gli attisono stati restituiti al Collegio rimettente, in ragione della intervenuta composi-zione del rilevato contrasto – composizione verificatasi in data successiva, rispettoalla decisione di rimessione del tema alle Sezioni Unite – nel senso della non ap-pellabilità della sentenza di condanna, mediante la quale sia stata inflitta la penadell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto.Pertanto, Sez. 1, n. 5145 del 10/12/25, dep. 2026, Vaccaro, non mass., nelprocesso proseguito dopo la restituzione degli atti dalle S.U. ha ritenuto, che «Lapreliminare questione processuale concernente il rimedio impugnatorio esperibiledeve reputarsi – all’indomani della sopra ricordata rimessione della stessa alleSezioni Unite di questa Corte, nonché stante il tenore del relativo provvedimentodi restituzione – ormai superata, nel senso della non appellabilità della sentenzadi condanna, a mezzo della quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche sein sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto».La medesima sentenza, in linea con la ormai unanime giurisprudenza di legit-timità, che anche questo Collegio condivide, dà continuità alla regola ermeneuticafissata da Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 – 01, che hacosì statuito: ‹‹In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna conla quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o inparte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod.proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022,n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentivebrevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689››(nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025,Aveta, Rv. 287878 – 01).2.

Passando ai motivi proposti con il ricorso, ritiene il Collegio che il primo siafondato e assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.Ed invero, il giudizio di primo grado risulta instaurato con giudizio immediatoa seguito di opposizione del ricorrente al decreto penale emesso nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] fondatamente rileva che il giudizio si è svolto, in realtà sulla basedella documentazione presente nel fascicolo del dibattimento, ritenuta utilizzabilesenza il consenso dei difensori per quanto attiene agli atti diversi dagli scontrinidell’alcooltest, utilizzando irritualmente i verbali redatti dalla p.g. e negando l’am-missione dei testi di p.g., nonché un rinvio richiesto per svolgere l’esame dell’im-putato.In proposito, va evidenziato, che la dicitura “sull’accordo delle parti” che silegge nel verbale di udienza del 21/06/2023 attiene alla lettura e all’utilizzabilitàdegli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ma non può inalcun modo, anche per il momento processuale in cui interviene, ritenersi indica-tiva di un accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.In sostanza nella fattispecie si è svolto un giudizio abbreviato senza che laparte ne abbia fatto richiesta e, peraltro, senza che abbia potuto fruire del relativosconto di pena, in violazione del diritto di difesa inerente al contraddittorio.La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti — come fondatamenteosserva il ricorrente — non costituiscono atto irripetibile e non potevano essereutilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibattimentaledei redattori.Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBologna, in diversa persona fisica.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la memoria afirma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente con la quale, in primis, si chiedeconvertirsi il ricorso in appello e, in ogni caso, accogliersi lo stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bologna, ha condannato Gian PieroPicciarelli per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada,alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 1.800 di ammenda. Con la medesimapronuncia, il giudice, ai sensi degli artt. 53 e ss. della l. 689/1981, ha sostituito lapena detentiva irrogata con la pena pecuniaria di euro 1.000, determinando lapena finale complessiva in euro 2.800 di ammenda.2. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto atto di appello, ma la Corte diAppello di Bologna, con ordinanza del 17/03/2026, ha rilevato l'inappellabilità dellasentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., e, in applicazionedell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato l’impugnazione come ricorsoper Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.Con l’atto di impugnazione in questione sono stati proposti i motivi di seguitoenunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnataper violazione del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.Tale vulnus — si sostiene — si sarebbe realizzato nel momento in cui il giudicedi primo grado ha deciso il processo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delP.M., senza ammettere le prove orali richieste sia dall'accusa che dalla difesa, tracui il controesame degli agenti accertatori e l'esame dell'imputato.Si evidenzia che tale decisione ha, di fatto, imposto un giudizio "allo statodegli atti" senza il consenso dell'imputato, in palese violazione degli artt. 111 dellaCostituzione, dell’art. 6 §1 CEDU e dell'art. 431 cod. proc. pen. come interpretatialla luce del principio del contraddittorio. La relazione di servizio e le annotazionidegli agenti — si osserva — non costituiscono atto irripetibile e non potevano es-sere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibatti-mentale dei redattori. Ne è conseguito che non si è potuto accertare da quali ele-menti sia derivata la necessità del controllo alcolemico del prevenuto. La mancataaudizione dell'imputato, inoltre, gli ha precluso la possibilità di fornire elementiutili alla sua difesa e alla valutazione della sua personalità, con dirette conse-guenze anche sul trattamento sanzionatorio.Si evidenzia che il giudice avrebbe potuto utilizzare come atti irripetibili, alpiù, gli scontrini dell’alcooltest, ma non certo la CNR o altri atti.Con il secondo motivo il difensore ricorrente lamenta la mancata assoluzionedel proprio assistito in ragione del mancato rispetto dell’art. 379, comma 2, reg.esec. cod. strada.[OSCURATO:PERSONA] ricorda che aveva eccepito nel corso del giudizio di primo grado ilmancato rispetto dell'intervallo temporale di 5 minuti tra le due prove, come pre-scritto dall'art. 379, comma 2, reg. esec. cod. strada, essendo trascorsi ben 9minuti tra la prima e la seconda misurazione. E lamenta che la sentenza impugnatanon offra alcuna motivazione su tale specifica doglianza, limitandosi a dare attodell'esito positivo del test.Ne deriverebbe che l’omessa valutazione di un'eccezione tecnica dirimentesulla regolarità della procedura di accertamento rende la motivazione sulla colpe-volezza manifestamente illogica e incompleta.Con il terzo motivo ci si duole della mancata sostituzione della pena con illavoro di pubblica utilità (art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.).Si evidenzia in ricorso che il tribunale emiliano ha rigettato la richiesta di so-stituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod.strada, motivando sulla base del fatto che l'imputato avesse già usufruito in pas-sato della sospensione condizionale della pena.Ebbene, tale motivazione, in tesi difensiva, costituisce una palese erronea ap-plicazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, norma che prevede un unicomotivo ostativo alla sostituzione, ovvero la circostanza aggravante di aver provo-cato un incidente stradale, non contestata nel caso di specie.Il riferimento alla precedente concessione della sospensione condizionale sa-rebbe del tutto inconferente e introdurrebbe un limite non previsto dalla norma,viziando la sentenza per violazione di legge.Con il quarto motivo ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti gene-riche, operato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, «in assenza dielementi positivi di valutazione».Per il difensore ricorrente tale motivazione sarebbe meramente apparente eillogica, in quanto non considererebbe elementi di segno positivo, quali lo stato diincensuratezza dell'imputato (il precedente decreto penale, risalente al 2014, deveconsiderarsi estinto nei suoi effetti penali ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod.proc. pen. al momento del fatto) e il suo comportamento collaborativo, che il di-niego dell'esame dibattimentale ha impedito di apprezzare pienamente.La motivazione sul punto sarebbe, pertanto, viziata per mancanza di un'effet-tiva valutazione degli elementi a favore dell'imputato.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata memoria a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale, in via preliminare, il difensore lamenta, in relazione al provve-dimento di conversione dell’originario atto di appello in ricorso per Cassazione adopera della Corte di Appello di Bologna, la violazione dell’art. 593, comma 3, cod.proc. pen. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inappellabile la sen-tenza di condanna alla pena dell’ammenda, anche se questa sia stata applicata insostituzione della pena detentiva, richiamando l’orientamento giurisprudenzialepiù restrittivo (Sez. 4, n. 17277/2025). Tuttavia, come si evince da numerosepronunce (Sez. 1, n. 28154/2025; Sez. 4, n. 39612/2024; Sez. 4, n. 44315/2024;Sez. 3, n. 21092/2021), il tema è oggetto di contrasto giurisprudenziale e la que-stione è stata rimessa alle Sezioni Unite.Secondo il ricorrente va seguito l’orientamento maggioritario e costituzional-mente orientato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza cheapplica la sola pena dell’ammenda in sostituzione di quella detentiva rimane ap-pellabile, in quanto l’inappellabilità ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. riguardasolo le sentenze relative a contravvenzioni punite originariamente con la sola penapecuniaria o alternativa, non anche quelle punite in astratto con pena congiunta,come nel caso di specie (art. 186 cod. strada). Ciò perché l’art. 593, comma 3,cod. proc. pen., nel prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relativea contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, avrebbe intesoriferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria ocon pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili conpena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell’am-menda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.Si sostiene essere, dunque, ammissibile l’appello avverso sentenza di condannaper contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex art. 53 legge 24novembre 1981, n. 689, la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutivadell’arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e 59citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore dellac.d. [OSCURATO:PERSONA]), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel meritonon è costituzionalmente ammissibile.Ci si duole, invece, che la Corte territoriale, aderendo a un orientamento mi-noritario e non consolidato, avrebbe violato l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,negando illegittimamente l’accesso al secondo grado di giudizio di merito.Il ricorrente evidenzia come la decisione della Corte d'Appello di Bologna siinserisca in un dibattito giurisprudenziale ancora aperto.L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla [OSCURATO:PERSONA],è oggetto di interpretazioni divergenti in seno alla Corte di Cassazione. E si riba-disce che tale contrasto è stato ritenuto di notevole importanza, tanto da indurrela Prima Sezione Penale a rimettere la questione alle Sezioni Unite per ottenereuna pronuncia dirimente. Il quesito sottoposto al massimo organo nomofilattico èproprio se, alla luce delle recenti riforme, la sentenza di condanna alla penadell'ammenda, anche se sostitutiva dell'arresto, sia appellabile o inappellabile(Sez. 1, Ord. n. 28154 del 26/06/2025).Il difensore del Picciarelli, pertanto, chiede che la Corte voglia, previo ogni piùopportuno provvedimento di legge e del caso, dichiarare ammissibile l’appello pro-posto e rimettere gli atti alla Corte d’Appello di Bologna per la celebrazione delgiudizio di appello nel merito.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In relazione alla questione circa l’appellabilità della sentenza impugnataproposta dalla [OSCURATO:PERSONA], come ricordato in premessa, con i motivi aggiunti, la stessaè infondata.Effettivamente, come ricorda il ricorrente, Sez. 1 ord. n. 28154 del26/06/2025, Vaccaro, non mass. aveva rimesso alle S.U. la seguente questione:“Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 593, comma3, cod. proc. pen., come alfine novellato dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive dellepene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’am-menda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto, siaordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappella-bile”. Tuttavia, con provvedimento della Prima Presidente del 04/09/2025, gli attisono stati restituiti al Collegio rimettente, in ragione della intervenuta composi-zione del rilevato contrasto – composizione verificatasi in data successiva, rispettoalla decisione di rimessione del tema alle Sezioni Unite – nel senso della non ap-pellabilità della sentenza di condanna, mediante la quale sia stata inflitta la penadell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto.Pertanto, Sez. 1, n. 5145 del 10/12/25, dep. 2026, Vaccaro, non mass., nelprocesso proseguito dopo la restituzione degli atti dalle S.U. ha ritenuto, che «Lapreliminare questione processuale concernente il rimedio impugnatorio esperibiledeve reputarsi – all’indomani della sopra ricordata rimessione della stessa alleSezioni Unite di questa Corte, nonché stante il tenore del relativo provvedimentodi restituzione – ormai superata, nel senso della non appellabilità della sentenzadi condanna, a mezzo della quale sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche sein sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto».La medesima sentenza, in linea con la ormai unanime giurisprudenza di legit-timità, che anche questo Collegio condivide, dà continuità alla regola ermeneuticafissata da Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 – 01, che hacosì statuito: ‹‹In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna conla quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o inparte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod.proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022,n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentivebrevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689››(nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025,Aveta, Rv. 287878 – 01).2. Passando ai motivi proposti con il ricorso, ritiene il Collegio che il primo siafondato e assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.Ed invero, il giudizio di primo grado risulta instaurato con giudizio immediatoa seguito di opposizione del ricorrente al decreto penale emesso nei suoi confronti.[OSCURATO:PERSONA] fondatamente rileva che il giudizio si è svolto, in realtà sulla basedella documentazione presente nel fascicolo del dibattimento, ritenuta utilizzabilesenza il consenso dei difensori per quanto attiene agli atti diversi dagli scontrinidell’alcooltest, utilizzando irritualmente i verbali redatti dalla p.g. e negando l’am-missione dei testi di p.g., nonché un rinvio richiesto per svolgere l’esame dell’im-putato.In proposito, va evidenziato, che la dicitura “sull’accordo delle parti” che silegge nel verbale di udienza del 21/06/2023 attiene alla lettura e all’utilizzabilitàdegli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ma non può inalcun modo, anche per il momento processuale in cui interviene, ritenersi indica-tiva di un accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.In sostanza nella fattispecie si è svolto un giudizio abbreviato senza che laparte ne abbia fatto richiesta e, peraltro, senza che abbia potuto fruire del relativosconto di pena, in violazione del diritto di difesa inerente al contraddittorio.La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti — come fondatamenteosserva il ricorrente — non costituiscono atto irripetibile e non potevano essereutilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibattimentaledei redattori.Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBologna, in diversa persona fisica.Così deciso il 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris