CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 15 dicembre 2025 (dep. il 23 dicembre 2025) la Corte di appello di Palermo ha disposto la trasmissione a questa Corte degli atti relativi all'appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2024 (dep. il 25 giugno 2025), con la quale il Tribunale di Trapani ne aveva rigettato l'opposizione al provvedimento con il quale il [OSCURATO:PERSONA] delegato, nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la restituzione, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], amministratore giudiziario, di una somma in favore della CEA sooc. coop. in LCA. 2. Al fine di provvedere è utile dare conto - per quanto qui rileva - delle cadenze procedimentali che risultano dagli atti trasmessi. [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto l'ufficio di amministratore giudiziario nel menzionato procedimento di prevenzione, per quel che qui importa, della CEAsooc. coop. in LCA, le cui quote e il cui compendio sono stati attinti da sequestro, all'esito del procedimento; la cautela è stata revocata in uno al rigetto della domanda ablativa. [OSCURATO:PERSONA] delegato, con provvedimento del 10 luglio 2024 (dep. in pari data), ha disposto la restituzione alla CEA sooc. coop. in LCA, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 39.875,40, percepito come amministratore unico dell'ente (contestualmente invitando l'amministratore giudiziario a presentare istanza di liquidazione del compenso ex art. 42 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Avverso detto provvedimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato opposizione ex artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen.; e il Tribunale di Trapani l'ha rigettata con la citata ordinanza del 20 dicembre 2024 (dep. il 25 giugno 2025). [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello, denunciando l'erroneità dell'ordinanza collegiale nella parte in cui: - ha rigettato la dedotta invalidità del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] delegato (primo motivo); - ha reputato illegittima la determinazione del compenso del [OSCURATO:PERSONA] e la riscossione di esso (secondo motivo). La Corte di appello di Palermo ha trasmesso gli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Non occorre dilungarsi per osservare che nella specie, sul conto di gestione, a seguito delle contestazioni sollevate dagli interessati, ai sensi dell'art. 43, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 ha provveduto il Tribunale con provvedimento del 6 settembre 2024 (dep. il giorno 8 febbraio 2025). 3. Il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). In effetti, nel caso di specie l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] condivide il principio secondo cui, «in tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni esperibili, è consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione» (Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 7271 del 28/11/2024 - dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 287618 - 01). Si tratta, infatti, dell'opzione ermeneutica che «garantisce il riesame, nel merito, della decisione impugnata», ossia «assicura [...] il doppio grado di giurisdizione di merito, che bene si coniuga con l'incidenza di provvedimenti di natura dispositiva su interessi giuridicamente rilevanti e la conseguente necessità di un pieno dispiegamento della tutela giurisdizionale» (Sez. 1, n. 21121/2021, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Troia, Rv. 2262428 - 01); ed è conforme all'esegesi resa al riguardo proprio nel settore delle misure di prevenzione (cfr. anche Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 - 01, sia pure in relazione al provvedimento con cui la Corte di appello decide - de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 10105 del 21/02/2024, Fiore, Rv. 286109 - 01). Al provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] delegato deve riconoscersi la detta natura dispositiva poiché esso, come esposto, ha ordinato al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei compensi percepiti come amministratore di diritto civile dell'ente le cui quote erano in sequestro (e non come amministratore giudiziario, ufficio per cui è stato invitato ad avanzare richiesta di liquidazione ex art. 42 d. Igs. n. 159 del 2011). Ciò posto l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trapani ha rigettato l'opposizione è stata comunicata il 7 luglio 2025 al difensore del [OSCURATO:PERSONA], anche quale domiciliatario. E l'atto di impugnazione, poi riqualificato dalla Corte distrettuale, è stato presentato il 28 luglio 2025 quando era già decorso il termine di quindici giorni per proporre ricorso ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Tale termine per impugnare, difatti, opera anche a fronte dell'erronea qualificazione del rimedio da parte dello stesso soggetto che l'ha esperito (Sez. 5, n. 40053 del 04/07/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 263425 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022, D., Rv. 283119 - 01). Il che esime da ogni ulteriore considerazione. 4. All'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Di P.Q.M