CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/4/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Carini, !a quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato in ordine a plurimi episodi di peculato, falso ideologico e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale, evidenziando come i giudici di merito avessero ritenuto corretta l'applicazione dei più elevati limiti edittali di.pena previsti dall'art.314 cod. pen., come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n.190, nonostante solo un episodio di peculato fosse stato commesso nel 2013, mentre la restante parte della contestazione ricadeva nel vigore della previgente e più favorevole disciplina. Si sostiene, in buona sostanza, che sarebbe erronea la determinazione della pena effettuata ritenendo quale reato più grave l'unico fatto commesso nel 2013, in quanto in tal modo si determinerebbe una vera e propria applicazione retroattiva della norma sfavorevole. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La questione prospettata dal ricorrente concerne la correttezza o meno della determinazione della pena effettuata partendo dai più elevati limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., così come determinati a seguito della modifica introdotta dalla I. n. 190 del 2012, nonostante la gran parte dei fatti contestati risalga ad epoca precedente. Per consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-11). Applicando tale principio al caso di specie, è innegabile che una delle condotte di peculato e, precisamente, quella che è stata giudicata più grave, è intervenuta nel 2013, epoca in cui erano già in vigori i più elevati limiti edittali di pena. Ne consegue che la pena per il reato più grave non poteva che essere parametrata ai limiti applicabili a quella determinata ipotesi di peculato, a nulla rilevando la necessità di apportare i successivi aumenti a titolo di continuazione in relazione a fatti commessi ante riforma. Invero, rispetto agli aumenti previsti ex art. 81 cod. pen., la pena prevista per il reato più grave è sostanzialmente irrilevante, proprio perché i singoli aumenti devono essere autonomamente stabiliti dal giudice, senza che a tal fine rilevi la pena base prevista sia per i reati posti in continuazione, che per quello ritenuto più grave, salvo restando il limite massimo previsto dalla citata norma.Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concofrenti (Sez.6, n. 25807 del 14/3/2014, Rizzo, Rv. 259201) Quanto detto consente di affermare il principio secondo cui, qualora sia stata riconosciuta la continuazione tra più ipotesi di pecu lato, ritenendo più grave l'unico fatto commesso nel vigore della legge che ha elevato i limiti edittali di pena, nella determinazione della pena base deve applicarsi il nuovo minimo edittale, a nulla rilevando che la gran parte delle condotte poste in continuazione sia stata commessa nel vigore della disciplina sanzionatoria più favorevole. Nel caso di specie, infatti, quanto meno uno dei reati posti in continuazione è stato integralmente commesso nel vigore della nuova disciplina sanzionatoria e, quindi, se tale violazione è quella ritenuta più grave, non è possibile determinare la pena sulla base dei previgenti limiti edittali. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta, invece, la condanna della ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, posto che il ricorso concerneva un aspetto inerente esclusivamente alla determinazione della pena, rispetto al quale la parte civile non può vantare alcun interesse a contraddire. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inamrnissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil