CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 07844/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13121/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1613/2019 depositata il18/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato l’avviso di pagamento n. A13314 del 15.9.2015 relativo agli anni dal 2009 al 2014, con cui è stato richiesto il pagamento di accisa sull’energia prodotta, essendo stata contestata l’insussistenza dei presupposti per l’esenzione a termini dell’art. 52, comma 3, lett. b) d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. La CTP di Arezzo ha rigettato il ricorso e la CTR dell a Toscana ha rigettato l’appello della società contribuente, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con istanza depositata in data 15 maggio 2023 la ricorrente, in persona del suo liquidatore, dato atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 aveva omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente che prevede espressamente la definizione di «ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU il tutto a spese compensate » e che la riferita transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo alla controricorrente, dichiara ndo quindi di rinunciare al ricorso. Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., dovendosi fare applicazione dell’art. 390 cod. proc. nella versione attualmente vigente (v. art. 35 comma 6 legge n. 149/2022 come modificato dalla legge n. 197/2022) che non richiedela notifica della rinuncia alla controparte. Le spese devono essere compensate, attesa l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione da parte della società ricorrente (Cass., 4 maggio 2023, n. 11761). La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione.