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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12896/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza in data 4 luglio 2025 la Corte d’appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Gip del Tribunale di Milano del 18.4.2024 che, all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 1, 2lett. b) e 186, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con ladiminuente del rito, lo aveva condannato alla pena del lavoro di pubblica utilitàper giorni quarantotto, pari a 96 ore, in sostituzione di quella di mesi 1 e giorni15 di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, ai sensi dell’art. 56 bis della l. 24novembre 1981 n. 689.A sostegno della pronuncia ha rilevato il giudice d’appello che, ai sensi dell’art.593, comma 3, cod.proc.pen. sono “ in ogni caso” inappellabili le sentenze dicondanna per le quali é stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, ricorrendo tale ipotesi nella specie e ritenendosi altresì che l’atto digravame all’evidenza proposto come appello non possa essere convertito inricorso per cassazione.2.

Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorsoper cassazione articolato in quattro motivi.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.(art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) per avere la Corte territorialedichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione anziché trasmetterla alla SupremaCorte di Cassazione quale giudice competente come vuole la norma processualedi riferimento.Si assume che la questione che si era devoluta alla Corte d’appello come primomotivo di gravame riguardava l’illegittimità della sostituzione della penaprincipale con i lavori di pubblica utilità e se fosse stata dichiarata tale sarebberinato il diritto dell’imputato ad appellare la sentenza di condanna.La Corte d’appello anziché affrontare la questione di diritto devoluta al suo vaglioha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione non tenendo conto che l’atto diappello aveva richiesto se mai di convertire l’impugnazione in ricorso percassazione, considerato che le censure proposte sono deducibili ex art. 606cod.proc.pen.Si osserva inoltre che ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. sono sempreimpugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge le sentenze ed iprovvedimenti sulla libertà personale ritenendo che in tale ambito rientri anche illavoro di pubblica utilità che, sulla base della relazione illustrativa allegata ald.lgs. n. 150 del 2022, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliaresostitutiva é concepito come pena-programma.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 545 bis cod.proc.pen. (art.606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) con riferimento all’art. 186, commi 2 bis e9 bis C.d.S. per avere nei giudizi di merito sostituito la pena detentiva epecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità, non essendovi le condizioni edanzi nonostante l’espresso divieto della norma penale di riferimento e dunquecon violazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.).Si assume che il testo dell’art. 545 bis cod.proc.pen. sia nella versione vigente almomento in cui é stato reso il dispositivo di primo grado ( 7 marzo 2024) che inquella attuale, impone al giudice di verificare i presupposti e le condizioni persostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della l.n. 689 del 1981.Nel caso che occupa non vi erano tali presupposti ed, in aggiunta, vi era diostacolo un espresso divieto stabilito dall’art. 186 comma 9 bis C.d.S. cheimpone di non procedere alla sostituzione nei casi previsti dal comma 2 bis (averprovocato un incidente stradale), ipotesi nella specie ricorrente di talché nellaspecie la sostituzione era preclusa.

Nonostante ciò, il giudice di primo grado haritenuto applicabile l’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 che peraltro prevede unasanzione sostitutiva diversa da quella di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.Il giudice di primo grado con avallo della Corte d’appello é quindi incorso in unaviolazione della legge processuale e di quella penale con conseguente nullitàassoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod.proc.pen.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 545 bis, comma 1,cod.proc.pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) per non avere valutatoe ordinato nel giudizio di merito la sospensione condizionale della pena primadella sostituzione di essa, così violando in aggiunta l’art. 163 cod.pen. di cui,invece, ricorrono i presupposti ( art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. edomettendo del tutto la motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen.).Si rileva che nel corso dell’udienza del 7 marzo 2024 il Gip non ha ordinato lasospensione condizionale della pena nonostante ne ricorressero i presupposti.Si assume che il potere dovere di verificare tali presupposti é imposto ancheprima della sostituzione della pena principale dei lavori di pubblica utilità stantel’incompatibilità tra i due istituti.

Si é pertanto incorsi nella violazione dell’art.545 bis cod.proc.pen. omettendo la valutazione e la motivazione sul punto.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131bis cod.pen. anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 186,comma 2 bis, C.d.S. (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) per non avereescluso la punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto a fronte puredell’insussistenza dell’aggravante in parola e la relativa motivazione écontraddetta da atti del processo specificamente già indicati nei motivi digravame ( art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.).

Totale carenza dimotivazione altresì con riguardo all’art. 131 bis cod.pen. nonostante l’espressarichiesta del difensore sul punto (All. 3- art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen.).Si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente l’aggravantedi cui al comma 2 bis e per non aver motivato in ordine alla richiesta diapplicazione dell’art. 131 bis cod.pen.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

L’imputato ha depositato memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso é inammissibile con assorbimento delle restanticensure.2.

Va premesso che ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ”Sono inogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata lasola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola penapecuniaria o con pena alternativa”.Pertanto alla stregua della norma citata, avverso la sentenza di condanna cheaveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non potevaessere interposto appello; si pone, pertanto, la correlata questione dell'eventualeconversione dell'atto di impugnazione.A riguardo il Collegio richiama ed aderisce all’orientamento già espresso daquesta Sezione Quarta secondo cui “è inammissibile l'impugnazione proposta conun mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esamedell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo digravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello propostoavverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, nonsuscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavanodedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata) (Sez.4, n. 1441 del 21/11/2023 dep. 2024, Rv. 285634 ; da ultimoSez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879).

Tale principio non contraddicequanto stabilito con pronuncia delle Sezioni Unite n. 45371 del 31/10/2001, Rv.220221 secondo cui “In tema di impugnazioni, allorché un provvedimentogiurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravamediverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto develimitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettivaimpugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntasimpugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacatogiurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previaadozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.Ciò in quanto il giudice ha il potere-dovere di provvedere alla correttaqualificazione del gravame privilegiando la volontà reale della parte di attivareun rimedio rispetto alle formule utilizzate, non potendo quindi sostituire il mezzoprescelto con quello che sarebbe stato astrattamente ammissibile.Ne consegue che l’appello che, sulla base del contenuto dell’atto, sia statoeffettivamente voluto dall’impugnante e come tale erroneamente proposto nonpuò convertirsi tout court in ricorso per cassazione.3.

Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che con l'impugnazioneavverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto viziestranei al sindacato di legittimità, articolando, peraltro, avverso la stessaunicamente motivi che attenevano alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed altrattamento sanzionatorio (segnatamente l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.e l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis C.d.S. e in estremosubordine il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163cod.pen.).4.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 4 luglio 2025 la Corte d’appello di Milano ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Gip del Tribunale di Milano del 18.4.2024 che, all’esito di giudizio abbreviato,aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 1, 2lett. b) e 186, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, riconosciute lecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con ladiminuente del rito, lo aveva condannato alla pena del lavoro di pubblica utilitàper giorni quarantotto, pari a 96 ore, in sostituzione di quella di mesi 1 e giorni15 di arresto ed Euro 750,00 di ammenda, ai sensi dell’art. 56 bis della l. 24novembre 1981 n. 689.A sostegno della pronuncia ha rilevato il giudice d’appello che, ai sensi dell’art.593, comma 3, cod.proc.pen. sono “ in ogni caso” inappellabili le sentenze dicondanna per le quali é stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità, ricorrendo tale ipotesi nella specie e ritenendosi altresì che l’atto digravame all’evidenza proposto come appello non possa essere convertito inricorso per cassazione.2. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorsoper cassazione articolato in quattro motivi.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.(art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) per avere la Corte territorialedichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione anziché trasmetterla alla SupremaCorte di Cassazione quale giudice competente come vuole la norma processualedi riferimento.Si assume che la questione che si era devoluta alla Corte d’appello come primomotivo di gravame riguardava l’illegittimità della sostituzione della penaprincipale con i lavori di pubblica utilità e se fosse stata dichiarata tale sarebberinato il diritto dell’imputato ad appellare la sentenza di condanna.La Corte d’appello anziché affrontare la questione di diritto devoluta al suo vaglioha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione non tenendo conto che l’atto diappello aveva richiesto se mai di convertire l’impugnazione in ricorso percassazione, considerato che le censure proposte sono deducibili ex art. 606cod.proc.pen.Si osserva inoltre che ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. sono sempreimpugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge le sentenze ed iprovvedimenti sulla libertà personale ritenendo che in tale ambito rientri anche illavoro di pubblica utilità che, sulla base della relazione illustrativa allegata ald.lgs. n. 150 del 2022, come la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliaresostitutiva é concepito come pena-programma.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 545 bis cod.proc.pen. (art.606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) con riferimento all’art. 186, commi 2 bis e9 bis C.d.S. per avere nei giudizi di merito sostituito la pena detentiva epecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità, non essendovi le condizioni edanzi nonostante l’espresso divieto della norma penale di riferimento e dunquecon violazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.).Si assume che il testo dell’art. 545 bis cod.proc.pen. sia nella versione vigente almomento in cui é stato reso il dispositivo di primo grado ( 7 marzo 2024) che inquella attuale, impone al giudice di verificare i presupposti e le condizioni persostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della l.n. 689 del 1981.Nel caso che occupa non vi erano tali presupposti ed, in aggiunta, vi era diostacolo un espresso divieto stabilito dall’art. 186 comma 9 bis C.d.S. cheimpone di non procedere alla sostituzione nei casi previsti dal comma 2 bis (averprovocato un incidente stradale), ipotesi nella specie ricorrente di talché nellaspecie la sostituzione era preclusa. Nonostante ciò, il giudice di primo grado haritenuto applicabile l’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 che peraltro prevede unasanzione sostitutiva diversa da quella di cui all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S.Il giudice di primo grado con avallo della Corte d’appello é quindi incorso in unaviolazione della legge processuale e di quella penale con conseguente nullitàassoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 2, cod.proc.pen.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 545 bis, comma 1,cod.proc.pen. (art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.) per non avere valutatoe ordinato nel giudizio di merito la sospensione condizionale della pena primadella sostituzione di essa, così violando in aggiunta l’art. 163 cod.pen. di cui,invece, ricorrono i presupposti ( art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. edomettendo del tutto la motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen.).Si rileva che nel corso dell’udienza del 7 marzo 2024 il Gip non ha ordinato lasospensione condizionale della pena nonostante ne ricorressero i presupposti.Si assume che il potere dovere di verificare tali presupposti é imposto ancheprima della sostituzione della pena principale dei lavori di pubblica utilità stantel’incompatibilità tra i due istituti. Si é pertanto incorsi nella violazione dell’art.545 bis cod.proc.pen. omettendo la valutazione e la motivazione sul punto.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 131bis cod.pen. anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 186,comma 2 bis, C.d.S. (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) per non avereescluso la punibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto a fronte puredell’insussistenza dell’aggravante in parola e la relativa motivazione écontraddetta da atti del processo specificamente già indicati nei motivi digravame ( art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.). Totale carenza dimotivazione altresì con riguardo all’art. 131 bis cod.pen. nonostante l’espressarichiesta del difensore sul punto (All. 3- art. 606, comma 1, lett. e)cod.proc.pen.).Si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente l’aggravantedi cui al comma 2 bis e per non aver motivato in ordine alla richiesta diapplicazione dell’art. 131 bis cod.pen.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. L’imputato ha depositato memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile con assorbimento delle restanticensure.2. Va premesso che ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ”Sono inogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata lasola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola penapecuniaria o con pena alternativa”.Pertanto alla stregua della norma citata, avverso la sentenza di condanna cheaveva applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, non potevaessere interposto appello; si pone, pertanto, la correlata questione dell'eventualeconversione dell'atto di impugnazione.A riguardo il Collegio richiama ed aderisce all’orientamento già espresso daquesta Sezione Quarta secondo cui “è inammissibile l'impugnazione proposta conun mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esamedell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo digravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello propostoavverso sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, nonsuscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavanodedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata) (Sez.4, n. 1441 del 21/11/2023 dep. 2024, Rv. 285634 ; da ultimoSez. 4, n. 39754 del 02/12/2025, Rv. 288879). Tale principio non contraddicequanto stabilito con pronuncia delle Sezioni Unite n. 45371 del 31/10/2001, Rv.220221 secondo cui “In tema di impugnazioni, allorché un provvedimentogiurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravamediverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto develimitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a verificare l'oggettivaimpugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntasimpugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacatogiurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previaadozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.Ciò in quanto il giudice ha il potere-dovere di provvedere alla correttaqualificazione del gravame privilegiando la volontà reale della parte di attivareun rimedio rispetto alle formule utilizzate, non potendo quindi sostituire il mezzoprescelto con quello che sarebbe stato astrattamente ammissibile.Ne consegue che l’appello che, sulla base del contenuto dell’atto, sia statoeffettivamente voluto dall’impugnante e come tale erroneamente proposto nonpuò convertirsi tout court in ricorso per cassazione.3. Nella specie, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che con l'impugnazioneavverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto viziestranei al sindacato di legittimità, articolando, peraltro, avverso la stessaunicamente motivi che attenevano alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed altrattamento sanzionatorio (segnatamente l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.e l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis C.d.S. e in estremosubordine il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163cod.pen.).4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 5 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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