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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38328/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05L7C8D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOtato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15260/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver o la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ric liesti: ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possdno d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. dottl dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agos:o 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla qule scno sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, :o. 5 ., della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono propotre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dèll'im: utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e deila misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion , : quelli — come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respd alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenz di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spase dl proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella r isura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac ameito delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05L7C8D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2024 del TRIBUNALE di MILANOtato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15260/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avver o la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena ric liesti: ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronu4a di una sen- , tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possdno d chiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. dottl dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agos:o 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla qule scno sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, :o. 5 ., della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono propotre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dèll'im: utato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e deila misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazion , : quelli — come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di respd alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenz di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spase dl proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella r isura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pac ameito delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della ca3sa delle ammende. C
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