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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23182/2026

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entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 4233/2022 depositata il 03/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026L’Agenzia delle entrate-Riscossione notificava all’[OSCURATO:PERSONA] professionaleBravetti [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n.09720190022565648, recante due distinte partite di ruolo, percomplessivi euro 184.891,61, scaturenti, da un lato, dal controlloautomatizzato eseguito, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sul modello Unico 2016 relativoall’anno d’imposta 2015 e, dall’altro, dall’esame delle liquidazioniperiodiche IVA per l’anno 2017.

L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartelladinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo, tral’altro, l’illegittimo disconoscimento delle ritenute riattribuite dagliassociati, il difetto di motivazione e l’omesso invio della comunicazione diirregolarità, nonché la legittimità della cessione e dell’utilizzo incompensazione del credito IVA acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma, con sentenza n. 3898/6/2020, depositata il22 giugno 2020, accoglieva il ricorso e annullava la cartella, ritenendodecisiva la mancata prova dell’effettivo invio o, comunque, dell’effettivaricezione della comunicazione di irregolarità, reputata necessaria inragione della natura non meramente materiale o aritmetica del recuperooperato dall’Ufficio.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello, sostenendoche la comunicazione preventiva non fosse dovuta, poiché il controlloautomatizzato si sarebbe limitato a rilevare un omesso versamentoperiodico IVA per l’anno 2017 e a disconoscere, per l’anno 2015, il riportoa nuovo dell’eccedenza di ritenute da precedente dichiarazione, giàintegralmente compensata nell’anno 2014, senza alcuna indagineinterpretativa o valutazione giuridica.

Nel giudizio di appello si costituivaprofessionale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodel gravame e deducendo, in via preliminare, anche l’inammissibilitàdell’appello, in ragione dell’avvenuta cessazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in dataNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/202613 febbraio 2020.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, con sentenza n. 4233/14/22, depositata il 3 ottobre 2022, rigettaval’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando la decisione diprimo grado; in particolare, dopo avere respinto le eccezioni preliminarisollevate dall’appellato, riteneva che il controllo eseguito dall’Ufficio non sifosse risolto in una mera verifica dell’esattezza numerica dei datidichiarati, ma avesse comportato una diversa ricostruzione, sia purecartolare, della posizione fiscale della contribuente, con conseguentenecessità della previa comunicazione di irregolarità, tanto più che la stessaAgenzia aveva predisposto e spedito una comunicazione noneffettivamente consegnata al destinatario.

Avverso tale sentenza l’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, in proprio equale associato dell’estinta [OSCURATO:PERSONA] ProfessionistiAssociati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso; ha successivamente depositato memoria illustrativa, insistendonelle difese già svolte e formulando, in via subordinata, istanze di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, per avere la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ritenuto nulla la cartella di pagamento inragione della mancata ricezione della comunicazione di irregolarità.Va preliminarmente disattesa l’eccezione, riproposta dal controricorrenteanche nella memoria illustrativa, di inammissibilità dell’appellodell’Agenzia delle entrate per essere stato il gravame proposto dopo lacessazione dell’[OSCURATO:PERSONA] professionale [OSCURATO:PERSONA] ProfessionistiNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026Associati.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haespressamente esaminato e respinto tale eccezione, rilevandotestualmente che «Preliminarmente, va rigettata l’eccezione diinammissibilità dell’appello, sollevata dall’appellato e legata all’avvenutacancellazione della società, perché l’Agenzia ha correttamente notificatol’appello ai 2 ex soci, secondo il citato orientamento della Corte diCassazione».

Tale autonoma statuizione, sfavorevole all’odiernocontroricorrente, non risulta essere stata attinta da ricorso incidentale,neppure condizionato; ne consegue che la questione è ormai coperta dagiudicato interno e non può essere rimessa in discussione nel presentegiudizio di legittimità mediante mera riproposizione difensiva incontroricorso o in memoria.Tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato.La prospettazione dell’Agenzia è condivisibile là dove deduce che, neiprocedimenti di liquidazione automatizzata, l’invio della comunicazionepreventiva non costituisce requisito generalizzato di validità dell’iscrizionea ruolo e della successiva cartella, essendo necessario, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000, solo quando sussistano incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione.Tali incertezze non possono ritenersi sussistenti per il solo fatto chel’Ufficio abbia proceduto, sulla base dei dati direttamente emergenti dalledichiarazioni e dall’anagrafe tributaria, a rilevare un omesso versamentoperiodico IVA per l’anno 2017 e a disconoscere, per l’anno 2015, il riportoa nuovo di eccedenze di ritenute da precedente dichiarazione, giàcompletamente compensate nel corso dell’anno 2014, nonchécompensazioni IVA operate ma non dichiarate, ove il recupero non postulialcuna valutazione giuridica, indagine interpretativa o rettifica sostanzialedel reddito.L’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, nella formulazione applicabileratione temporis, non impone, infatti, l’instaurazione del contraddittorioNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazionedei tributi risultanti dalla dichiarazione, ma soltanto quando emergano«incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»; la previsionestatutaria, dunque, non trasforma la comunicazione di irregolarità in unadempimento generalizzato e indefettibile del procedimento di liquidazioneautomatizzata, né consente di desumere la nullità della cartella dalla suamancata ricezione ogniqualvolta l’Ufficio proceda mediante i controlli di cuiagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, essendo necessario un margine di incertezza effettivo e rilevante sulcontenuto della dichiarazione, tale da rendere necessario l’apportochiarificatore del contribuente prima dell’iscrizione a ruolo (Cass. n.18405/2021; Cass. n. 18163/2025).È, in particolare, consolidato l’orientamento secondo cui l’art. 6, comma 5,della l. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivoin tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto quando sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che nonricorre quando la cartella sia emessa in ragione del mero mancatopagamento di quanto risulta dalla dichiarazione; in tale ipotesi non èdovuta comunicazione di irregolarità, né dalla sua omissione può derivarela non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all’art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. n. 18405/2021; Cass. n.18163/2025).La decisione impugnata non si è attenuta a tali principi.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, infatti, ritenutodecisiva la mancata effettiva ricezione della comunicazione di irregolarità,valorizzando la circostanza che l’Ufficio avesse proceduto a una diversaricostruzione, sia pure cartolare, della posizione fiscale della contribuente,e che avesse comunque predisposto la comunicazione preventiva.

Cosìargomentando, tuttavia, il giudice di merito ha erroneamente equiparatoNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026un controllo meramente cartolare a un’attività accertativa, attribuendo allacomunicazione di irregolarità una funzione generalizzata di condizione divalidità della cartella, senza verificare se, nella concreta fattispecie,ricorressero effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,come richiesto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.Non ogni attività di raffronto tra dati dichiarativi, annualità pregresse,versamenti, compensazioni ed evidenze dell’anagrafe tributaria eccede,infatti, il perimetro del controllo automatizzato o determina, di per sé,l’insorgenza dell’obbligo di contraddittorio preventivo.

Il controllo restariconducibile agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R.n. 633 del 1972 quando l’Amministrazione si limiti a riscontrare, sulla basedi dati già esposti dal contribuente o comunque presenti nel sistemainformativo fiscale, la coerenza tra dichiarazione, versamenti, creditiriportati e compensazioni effettuate, senza svolgere un apprezzamentosostanziale della capacità contributiva, una riqualificazione giuridica deifatti o una valutazione istruttoria esterna al dichiarato.Nella specie, per come emerge dalla stessa sentenza impugnata e dallaricostruzione della pretesa contenuta nel ricorso, il recupero ha riguardato,da un lato, l’omesso versamento periodico IVA per l’anno 2017 e,dall’altro, il disconoscimento del riporto a nuovo, nel modello Unico 2016relativo all’anno d’imposta 2015, di eccedenze di ritenute provenienti dalladichiarazione precedente, già interamente compensate nel corso dell’anno2014, nonché di compensazioni IVA non coerenti con il quadrodichiarativo.Si tratta, dunque, di rilievi fondati sul riscontro tra dati dichiarati, creditiesposti o riportati, compensazioni effettuate e versamenti risultanti,rispetto ai quali la sentenza impugnata non individua alcuna specificaincertezza interpretativa o dichiarativa che imponesse l’interlocuzionepreventiva del contribuente.

La generica affermazione secondo cui ilcontrollo avrebbe comportato una diversa ricostruzione cartolare dellaNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026posizione fiscale non è, di per sé, sufficiente a integrare il presuppostorichiesto dalla norma statutaria, occorrendo che l’incertezza riguardiaspetti rilevanti della dichiarazione e non si risolva nel mero esitosfavorevole di un controllo di coerenza interna ed esterna dei datifiscalmente disponibili.Neppure assume rilievo decisivo la circostanza che l’Amministrazione abbiapredisposto e spedito la comunicazione di irregolarità.

L’iniziativadell’Ufficio, ove non imposta dalla legge, non vale a trasformare unadempimento facoltativo o meramente collaborativo in requisito di validitàdell’iscrizione a ruolo, né consente di ricavare dalla mancata effettivaconsegna della comunicazione una nullità non prevista, in assenza delpresupposto normativo delle incertezze rilevanti (Cass. n. 18405/2021;Cass. n. 18163/2025).Deve, pertanto, affermarsi che, in tema di liquidazione automatizzata delledichiarazioni, la comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 6, comma5, della l. n. 212 del 2000, nella formulazione applicabile ratione temporis,è dovuta soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, e non quando l’iscrizione a ruolo derivi dal mero riscontro,sulla base dei dati dichiarativi e dell’anagrafe tributaria, di omessiversamenti, crediti già utilizzati, eccedenze non riportabili o compensazioninon coerenti con quanto dichiarato; in tali ipotesi, la mancata ricezionedella comunicazione non determina la nullità della cartella di pagamento.La fondatezza dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione dellasentenza impugnata.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/07/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 4233/2022 depositata il 03/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026L’Agenzia delle entrate-Riscossione notificava all’[OSCURATO:PERSONA] professionaleBravetti [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n.09720190022565648, recante due distinte partite di ruolo, percomplessivi euro 184.891,61, scaturenti, da un lato, dal controlloautomatizzato eseguito, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, sul modello Unico 2016 relativoall’anno d’imposta 2015 e, dall’altro, dall’esame delle liquidazioniperiodiche IVA per l’anno 2017. L’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartelladinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, deducendo, tral’altro, l’illegittimo disconoscimento delle ritenute riattribuite dagliassociati, il difetto di motivazione e l’omesso invio della comunicazione diirregolarità, nonché la legittimità della cessione e dell’utilizzo incompensazione del credito IVA acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] provinciale di Roma, con sentenza n. 3898/6/2020, depositata il22 giugno 2020, accoglieva il ricorso e annullava la cartella, ritenendodecisiva la mancata prova dell’effettivo invio o, comunque, dell’effettivaricezione della comunicazione di irregolarità, reputata necessaria inragione della natura non meramente materiale o aritmetica del recuperooperato dall’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, sostenendoche la comunicazione preventiva non fosse dovuta, poiché il controlloautomatizzato si sarebbe limitato a rilevare un omesso versamentoperiodico IVA per l’anno 2017 e a disconoscere, per l’anno 2015, il riportoa nuovo dell’eccedenza di ritenute da precedente dichiarazione, giàintegralmente compensata nell’anno 2014, senza alcuna indagineinterpretativa o valutazione giuridica. Nel giudizio di appello si costituivaprofessionale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodel gravame e deducendo, in via preliminare, anche l’inammissibilitàdell’appello, in ragione dell’avvenuta cessazione dell’[OSCURATO:PERSONA] in dataNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/202613 febbraio 2020. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, con sentenza n. 4233/14/22, depositata il 3 ottobre 2022, rigettaval’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando la decisione diprimo grado; in particolare, dopo avere respinto le eccezioni preliminarisollevate dall’appellato, riteneva che il controllo eseguito dall’Ufficio non sifosse risolto in una mera verifica dell’esattezza numerica dei datidichiarati, ma avesse comportato una diversa ricostruzione, sia purecartolare, della posizione fiscale della contribuente, con conseguentenecessità della previa comunicazione di irregolarità, tanto più che la stessaAgenzia aveva predisposto e spedito una comunicazione noneffettivamente consegnata al destinatario. Avverso tale sentenza l’Agenziadelle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unicomotivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso, in proprio equale associato dell’estinta [OSCURATO:PERSONA] ProfessionistiAssociati, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso; ha successivamente depositato memoria illustrativa, insistendonelle difese già svolte e formulando, in via subordinata, istanze di rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art.6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, per avere la Corte di giustiziatributaria di secondo grado ritenuto nulla la cartella di pagamento inragione della mancata ricezione della comunicazione di irregolarità.Va preliminarmente disattesa l’eccezione, riproposta dal controricorrenteanche nella memoria illustrativa, di inammissibilità dell’appellodell’Agenzia delle entrate per essere stato il gravame proposto dopo lacessazione dell’[OSCURATO:PERSONA] professionale [OSCURATO:PERSONA] ProfessionistiNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026Associati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado haespressamente esaminato e respinto tale eccezione, rilevandotestualmente che «Preliminarmente, va rigettata l’eccezione diinammissibilità dell’appello, sollevata dall’appellato e legata all’avvenutacancellazione della società, perché l’Agenzia ha correttamente notificatol’appello ai 2 ex soci, secondo il citato orientamento della Corte diCassazione». Tale autonoma statuizione, sfavorevole all’odiernocontroricorrente, non risulta essere stata attinta da ricorso incidentale,neppure condizionato; ne consegue che la questione è ormai coperta dagiudicato interno e non può essere rimessa in discussione nel presentegiudizio di legittimità mediante mera riproposizione difensiva incontroricorso o in memoria.Tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato.La prospettazione dell’Agenzia è condivisibile là dove deduce che, neiprocedimenti di liquidazione automatizzata, l’invio della comunicazionepreventiva non costituisce requisito generalizzato di validità dell’iscrizionea ruolo e della successiva cartella, essendo necessario, ai sensi dell’art. 6,comma 5, della l. n. 212 del 2000, solo quando sussistano incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione.Tali incertezze non possono ritenersi sussistenti per il solo fatto chel’Ufficio abbia proceduto, sulla base dei dati direttamente emergenti dalledichiarazioni e dall’anagrafe tributaria, a rilevare un omesso versamentoperiodico IVA per l’anno 2017 e a disconoscere, per l’anno 2015, il riportoa nuovo di eccedenze di ritenute da precedente dichiarazione, giàcompletamente compensate nel corso dell’anno 2014, nonchécompensazioni IVA operate ma non dichiarate, ove il recupero non postulialcuna valutazione giuridica, indagine interpretativa o rettifica sostanzialedel reddito.L’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, nella formulazione applicabileratione temporis, non impone, infatti, l’instaurazione del contraddittorioNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026preventivo in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazionedei tributi risultanti dalla dichiarazione, ma soltanto quando emergano«incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»; la previsionestatutaria, dunque, non trasforma la comunicazione di irregolarità in unadempimento generalizzato e indefettibile del procedimento di liquidazioneautomatizzata, né consente di desumere la nullità della cartella dalla suamancata ricezione ogniqualvolta l’Ufficio proceda mediante i controlli di cuiagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972, essendo necessario un margine di incertezza effettivo e rilevante sulcontenuto della dichiarazione, tale da rendere necessario l’apportochiarificatore del contribuente prima dell’iscrizione a ruolo (Cass. n.18405/2021; Cass. n. 18163/2025).È, in particolare, consolidato l’orientamento secondo cui l’art. 6, comma 5,della l. n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivoin tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto quando sussistanoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che nonricorre quando la cartella sia emessa in ragione del mero mancatopagamento di quanto risulta dalla dichiarazione; in tale ipotesi non èdovuta comunicazione di irregolarità, né dalla sua omissione può derivarela non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all’art.2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 (Cass. n. 18405/2021; Cass. n.18163/2025).La decisione impugnata non si è attenuta a tali principi.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, infatti, ritenutodecisiva la mancata effettiva ricezione della comunicazione di irregolarità,valorizzando la circostanza che l’Ufficio avesse proceduto a una diversaricostruzione, sia pure cartolare, della posizione fiscale della contribuente,e che avesse comunque predisposto la comunicazione preventiva. Cosìargomentando, tuttavia, il giudice di merito ha erroneamente equiparatoNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026un controllo meramente cartolare a un’attività accertativa, attribuendo allacomunicazione di irregolarità una funzione generalizzata di condizione divalidità della cartella, senza verificare se, nella concreta fattispecie,ricorressero effettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,come richiesto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.Non ogni attività di raffronto tra dati dichiarativi, annualità pregresse,versamenti, compensazioni ed evidenze dell’anagrafe tributaria eccede,infatti, il perimetro del controllo automatizzato o determina, di per sé,l’insorgenza dell’obbligo di contraddittorio preventivo. Il controllo restariconducibile agli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R.n. 633 del 1972 quando l’Amministrazione si limiti a riscontrare, sulla basedi dati già esposti dal contribuente o comunque presenti nel sistemainformativo fiscale, la coerenza tra dichiarazione, versamenti, creditiriportati e compensazioni effettuate, senza svolgere un apprezzamentosostanziale della capacità contributiva, una riqualificazione giuridica deifatti o una valutazione istruttoria esterna al dichiarato.Nella specie, per come emerge dalla stessa sentenza impugnata e dallaricostruzione della pretesa contenuta nel ricorso, il recupero ha riguardato,da un lato, l’omesso versamento periodico IVA per l’anno 2017 e,dall’altro, il disconoscimento del riporto a nuovo, nel modello Unico 2016relativo all’anno d’imposta 2015, di eccedenze di ritenute provenienti dalladichiarazione precedente, già interamente compensate nel corso dell’anno2014, nonché di compensazioni IVA non coerenti con il quadrodichiarativo.Si tratta, dunque, di rilievi fondati sul riscontro tra dati dichiarati, creditiesposti o riportati, compensazioni effettuate e versamenti risultanti,rispetto ai quali la sentenza impugnata non individua alcuna specificaincertezza interpretativa o dichiarativa che imponesse l’interlocuzionepreventiva del contribuente. La generica affermazione secondo cui ilcontrollo avrebbe comportato una diversa ricostruzione cartolare dellaNumero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026posizione fiscale non è, di per sé, sufficiente a integrare il presuppostorichiesto dalla norma statutaria, occorrendo che l’incertezza riguardiaspetti rilevanti della dichiarazione e non si risolva nel mero esitosfavorevole di un controllo di coerenza interna ed esterna dei datifiscalmente disponibili.Neppure assume rilievo decisivo la circostanza che l’Amministrazione abbiapredisposto e spedito la comunicazione di irregolarità. L’iniziativadell’Ufficio, ove non imposta dalla legge, non vale a trasformare unadempimento facoltativo o meramente collaborativo in requisito di validitàdell’iscrizione a ruolo, né consente di ricavare dalla mancata effettivaconsegna della comunicazione una nullità non prevista, in assenza delpresupposto normativo delle incertezze rilevanti (Cass. n. 18405/2021;Cass. n. 18163/2025).Deve, pertanto, affermarsi che, in tema di liquidazione automatizzata delledichiarazioni, la comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 6, comma5, della l. n. 212 del 2000, nella formulazione applicabile ratione temporis,è dovuta soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione, e non quando l’iscrizione a ruolo derivi dal mero riscontro,sulla base dei dati dichiarativi e dell’anagrafe tributaria, di omessiversamenti, crediti già utilizzati, eccedenze non riportabili o compensazioninon coerenti con quanto dichiarato; in tali ipotesi, la mancata ricezionedella comunicazione non determina la nullità della cartella di pagamento.La fondatezza dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione dellasentenza impugnata.Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 5563/2024Numero sezionale 5422/2026Numero di raccolta generale 23182/2026Data pubblicazione 14/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/07/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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