CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna resa dal Tribunale di Foggia, in data 26 maggio 2015, rideterminando la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, escluso quello di cui al capo 3A (perché il fatto non sussiste) e quello contravvenzionale di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 (perché estinto per prescrizione), in quella di anni uno e giorni cinque di reclusione, con conferma, nel resto delle residue statuizioni. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. R. Marino (vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché perché si tratta di critiche non specifiche rispetto alle argomentazioni a base del pronunciato provvedimento di appello (vedi pag. 4 ove viene negato il giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen., in forza della natura della recidiva - qualificata - contestata e ritenuta dal primo giudice). Rilevato, infatti, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in sede di legittimità solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensore