CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35721/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 D.L. n.4 del 2019 deducendo, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, invocando l'applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen. La censura è manifestamente infondata. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha infatti evidenziato, in linea di fatto, come l'ignoranza e l'errore circa la sussistenza del diritto di ottenere reddito di cittadinanza costituisce un errore sulla legge extrapenale che integra il precetto e che pertanto rileva nell'ambito di applicazione dell'art 5 cod. pen., non integrando un errore sul fatto ma un errore di diritto. Pertanto, non risulta ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47 cod. pen. Né rileva un deficit intellettivo dell'imputato tale da escluderne la capacità di intendere e di volere, in quanto la documentazione medica prodotta in giudizio attesta difficoltà di concentrazione, di attenzione, confusione mentale e stato d'ansia che, tuttavia, non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina dell'errore di diritto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d' appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ,inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025 Il consigliere estens re [OSCURATO:PERSONA]