CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 09594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, al giudizio di equivalenza ex art 69 cod. pen., al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché si sviluppa mediante un'esposizione disordinata, generica e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 — 01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 — 01,Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026.