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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19150/2026

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PPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 maggio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 2021, ha rideterminato in anni 6 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole, in veste di partecipe, del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in Boscoreale e Comuni limitrofi e contestati per il ricorrente fino al dicembre 2007.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rispetto al rigetto da parte della Corte territoriale della richiesta difensiva di ritenere interrotta la permanenza del vincolo associativo fino all'ultimo arresto dell'imputato del 30 marzo 2003, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternative delle fonti probatorie non consentito in sede di legittimità, avendo i giudici di appello valorizzato in senso contrario (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata) le dichiarazioni (risultate nel loro complesso attendibili) della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione fino a 3-4 anni prima del suo esame (avvenuto il 10 maggio 2010), ha collocato tale condotta almeno al 2006/2007, così come indicato nell'imputazione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 maggio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 novembre 2021, ha rideterminato in anni 6 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole, in veste di partecipe, del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in Boscoreale e Comuni limitrofi e contestati per il ricorrente fino al dicembre 2007. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rispetto al rigetto da parte della Corte territoriale della richiesta difensiva di ritenere interrotta la permanenza del vincolo associativo fino all'ultimo arresto dell'imputato del 30 marzo 2003, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternative delle fonti probatorie non consentito in sede di legittimità, avendo i giudici di appello valorizzato in senso contrario (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata) le dichiarazioni (risultate nel loro complesso attendibili) della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale, avendo riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione fino a 3-4 anni prima del suo esame (avvenuto il 10 maggio 2010), ha collocato tale condotta almeno al 2006/2007, così come indicato nell'imputazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M
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