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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38368/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, acquistato dai venditori argentini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una partita di cocaina di quantità imprecisata, e comunque sicuramente consistente, al fine di importarla in Italia; sostanza stupefacente che il Ferruggia avrebbe dovuto prelevare a [OSCURATO:PERSONA] e poi trasportare a Palermo.

1.2. I fatti del presente procedimento traggono origine da un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla cattura del soggetto allora latitante, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto implicato in traffici internazionali di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina, e nei cui confronti era stata intrapresa consistente attività di intercettazione, sin dall'anno 2001.

Nell'ambito di tale indagine era emersa, per quel che in questa sede rileva, la figura di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale soggetto che avrebbe utilmente proseguito, in concerto con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, per lo smistamento nelle piazze di Roma e Palermo.

Le attività investigative si erano dunque concentrate anche sul [OSCURATO:PERSONA] ed avevano consentito di accertare che l'attività di questi era finalizzata all'approvvigionamento di sostanza stupefacente direttamente da soggetti di origine sudamericana, con i quali i molteplici erano stati contatti e le transazioni.

Era stato inoltre accertato che il [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento della predetta attività illecita, si serviva di diversi corrieri; e che aveva organizzato ben sei viaggi in Argentina, volti per l'appunto all'anzidetto approvvigionamento, nell'ambito dei quali erano stati effettuati due sequestri, uno a carico di [OSCURATO:PERSONA], l'altro a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente di euro 84.500 e di tre chilogrammi di cocaina.

Al fine precipuo di inserire la figura del Ferruggia, il primo Giudice, nel richiamare la pronuncia, definitiva, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rammenta che, da una serie di conversazioni telefoniche, intercorse all'indomani del sequestro della somma di 84.500 euro, il [OSCURATO:PERSONA], privato del denaro destinato all'acquisto della cocaina rispondeva ad una telefonata del fornitore argentino, il quale, già informato dell'accaduto, lo pressava affinché provvedesse ad inviare il denaro necessario per saldare il conto precedente, ammontante a 77.000 euro.

L'uomo ribatteva di poter garantire subito solo l'invio di 5.000 euro, precisando di trovarsi in difficoltà a causa dei sequestri subiti e del debito ereditato dal latitante.

Nonostante il fallimento delle due precedenti operazioni, il [OSCURATO:PERSONA] non si rassegnò ed organizzò l'ulteriore viaggio, quello oggetto di contestazione nei confronti del Ferruggia.

Trascorsero alcuni giorni, nei quali il [OSCURATO:PERSONA], non solo non era riuscito a reperire le somme necessarie per l'acquisto della sostanza stupefacente per il cui ritiro aveva inviato il corriere in Argentina - ed ancor prima per onorare il debito con gli argentini, conseguente alla consegna della sostanza stupefacente, mai giunta a destinazione a causa dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - ma nei quali aveva altresì manifestato di non avere la disponibilità del denaro sufficiente per consentire al corriere medesimo di acquistare il biglietto per fare rientro in Italia.

Da queste circostanze i Giudici di merito hanno dedotto che l'operazione di acquisto della sostanza stupefacente, per la quale l'imputato era stato inviato a [OSCURATO:PERSONA], a causa di detto mancato reperimento del denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA], non era andata a buon fine; non solo, secondo gli intendimenti del [OSCURATO:PERSONA], il Ferruggia non avrebbe dovuto essere messo a parte di quanto accaduto.

Da successive conversazioni captate, gli inquirenti hanno evinto la volontà del [OSCURATO:PERSONA], consapevole della impossibilità di concludere l'operazione concordata, di fare rientrare in Italia il Ferruggia, poiché le somme che nelle more erano state consegnate non avevano comunque consentito una nuova cessione di sostanza stupefacente, ma erano state dagli argentini imputate a pagamento delle partite consegnate in precedenza e non onorate, sebbene mai giunte in Italia a causa dell'arresto di Mancino.

Al suo rientro in Italia, avvenuto il 18/05/2006, il Ferruggia, giunto a Malpensa, subiva un accurato controllo dal personale della Polizia di Frontiera, a seguito di una richiesta inoltrata dall'ufficio di Polizia di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, dove erano giunte due telefonate anonime da parte di un uomo.

Il Tribunale di Palermo - sulla scorta del tenore delle conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli argentini, in cui si legge della difficoltà del primo di giustificare il fallimento dell'operazione e il conseguente mancato pagamento dell'attività svolta dal corriere - ne ha logicamente inferito che sia stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il controllo, così da lasciare intendere al corriere che l'operazione non era stata portata a termine per ragioni legate al trasporto della sostanza e non, come invece era effettivamente, per la mancata disponibilità di denaro.

2. Va premesso che il Ferruggia (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati) era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Palermo in data 11/11/2010, per il reato di cui agli artt. 110, 56 cod. pen. e 73 d.

P.R. 309/90, per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'acquisto dai venditori argentini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una partita di cocaina di quantità imprecisata; sostanza stupefacente che il Ferruggia avrebbe dovuto prelevare a [OSCURATO:PERSONA] e trasportare poi a Palermo, non riuscendo nell'intento le cause indipendenti dalla sua volontà, fatto aggravato ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90.

La Corte di appello di Palermo, con pronuncia del 12/01/2012, dichiarava la nullità parziale dell'anzidetta sentenza, limitatamente al delitto contestato (il tentato traffico di sostanze stupefacenti), tra gli altri, al Ferruggia, con la seguente motivazione: "perché il fatto è diverso da come contestato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo per procedere nei confronti del suddetto imputato in ordine al diverso delitto di cui agli artt. 110 [cod. peni e 73 d.P.R. 309/90...".

La Corte territoriale, invero, aveva ritenuto la sussistenza della condotta (consumata) di intermediazione o, comunque, il concorso nell'offerta di vendita altrui poiché "l'offerta in vendita si inquadra autonomamente in una delle condotte consumate previste dall'art. 73.

D'altro canto, anche la diversa attività di intermediazione è da considerare un'attività concorrente di una delle dette condotte, di guisa che qualora la vendita non si perfezioni, l'agente non ha posto in essere un tentativo, ma concorre alla consumazione del reato di offerta in vendita, costituente reato autonomo, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento stesso in cui la sostanza viene posta in vendita".

Sulla scorta di tale principio, la Procura della Repubblica ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio per la quale oggi è processo, contestando all'imputato la fattispecie consumata di concorso in acquisto.

Deve poi rilevarsi che il Tribunale di Palermo ha osservato che, dalle risultanze probatorie, emerge che la consumazione del delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 è avvenuta - diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione - tra il 24 /04/2006, data in cui l'imputato è arrivato in Argentina, e il 18/05/2006, ritenendosi erronea l'indicazione (contenuta nel capo di imputazione) del 14/04/2006.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva i seguenti motivi:

3.1. Violazione degli artt. 516, 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen., per diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, atteso che il 14/04/2006 l'imputato non si trovava certamente in Argentina ad effettuare l'acquisto di stupefacente: ne deriva che non era certamente lui, ma altro differente soggetto il corriere che ha incontrato i fornitori argentini e di cui si parla nelle conversazioni captate.

Non si tratta solo di un mero problema di correzione della data di commissione del fatto, ma di un fatto diverso da quello contestato, che avrebbe richiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e la restituzione degli atti al Pubblico ministero;3.2.

Violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso o comunque errato nel valutare le decisive risultanze probatorie prospettate dalla difesa e, in ogni caso, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

Proprio la circostanza emersa in dibattimento secondo cui il Ferruggia prima del 24 aprile non si trovava in Argentina dimostra che non allo stesso si riferivano i dialoghi intercettati in precedenza dai quali sarebbe emersa la conclusione di un accordo.

La difesa aveva evidenziato che non vi era da parte gli argentini la disponibilità della sostanza stupefacente e che neppure vi era una pronta disponibilità di denaro con cui acquistarla da parte del [OSCURATO:PERSONA], e che quindi non era stato raggiunto alcun accordo, ciò risultando da alcune conversazioni richiamate nel ricorso.

L'impugnata sentenza ignora altresì quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale riferiva che l'imputato si sarebbe recato in Argentina non per portare della sostanza ma per mettere in piedi una trattativa.

Nulla poi riferisce la Corte territoriale in ordine ai rilievi contenuti nei motivi d'appello sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;

3.3. Violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 56, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso ed errato nella valutazione delle decisive risultanze probatorie prospettate dalla difesa in ordine alla configurabilità del tentativo.

Ciò, soprattutto, alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'affare e reale intermediario, in separato procedimento è stato condannato, con sentenza irrevocabile del 10/07/2012 della stessa Corte di appello, proprio per l'ipotesi tentata;

3.4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 4.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, evocando in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

2. I primi tre motivi proposti investono, infatti, profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

3. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente giacché, con essi, si sostiene che, non trovandosi l'imputato in Argentina alla data del 14 aprile 2006, altro era il corriere che ha incontrato i fornitori argentini, oggetto delle conversazioni intercettate, derivandone pertanto un fatto diverso da quello contestato.

Si tratta di assunto manifestamente infondato che il ricorrente reitera senza in alcun modo tener conto che entrambe le sentenze di merito hanno osservato come le risultanze probatorie avessero consentito di affermare «con assoluta chiarezza, che il delitto era stato commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Palermo tra il 24 aprile 2006 ed il 18 maggio 2006 da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, erronea era da ritenersi» la data del 14 aprile 2006, in quanto poteva dirsi stabilito in modo inequivoco l'arrivo di Ferruggia in Argentina il 24 aprile 2006.

La precisazione della data, di cui hanno dato conto entrambi i Giudici del merito, è pertanto irrilevante ai fini della configurabilità della condotta, di tal che nessuna diversità tra accusa e sentenza è ravvisabile, apparendo del tutto fantasioso, oltre che generico, il riferimento ad un soggetto terzo.

Il compendio probatorio, richiamato dalla sentenza di primo grado e costituito dalle conversazioni intercorse tra l'argentino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 24 aprile e il 18 maggio 2006 e dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia ha, invero, consentito di identificare in [OSCURATO:PERSONA] il corriere inviato dal [OSCURATO:PERSONA] in Argentina e del quale era stato programmato il rientro, avvenuto infine presso l'aeroporto di Catania, ove ad attenderlo c'era proprio il [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado, in particolare, si è compiutamente diffusa sull'identificazione dell'imputato come il corriere inviato dal [OSCURATO:PERSONA] in Argentina (pp. 41 e 42), traendo altresì ulteriore riscontro dalle dichiarazioni (rese il 13/05/2010) del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver riconosciuto in foto Ferruggia, per avere trascorso un periodo di comune detenzione presso il carcere di Ucciardone, ha affermato di avere dal medesimo appreso di un suo viaggio in Argentina per conto di terze persone.

I riferimenti operati dal ricorrente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove questi riferisce che il Ferruggia si sarebbe recato in Argentina non per portare la droga ma per mettere in piedi una trattativa, nonché alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Nuccio e Bonaccorso si configurano non solo come accenni del tutto generici, ma anche afferenti a diverse ricostruzioni del fatto, evidentemente inammissibili in sede di legittimità.

I primi due motivi sono pertanto inammissibili.

Parimenti si dica per il terzo motivo.

La sentenza impugnata ha offerto una motivazione compiuta e corretta in diritto laddove, con riguardo alla menzionata sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, per l'ipotesi tentata, in ordine ai medesimi fatti, ha rilevato come la difesa trascuri di considerare che tale condanna si è basata su un principio di diritto ormai da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560).

Diversamente, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è, da tempo, affermato il condivisibile principio secondo cui, ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604; in motivazione, la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).

In altri termini, la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva traditio della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, Bekskiu, Rv. 259284).

Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, altre pronunce hanno affermato che è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, potendosi il tentativo configurarsi solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736).

Del resto, seppure sotto il diverso versante della condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno da tempo chiarito che il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez.

Un., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01).

Sulla base di questi principi, la Corte di appello di Palermo ha escluso qualsiasi dubbio circa l'ascrizione al Ferruggia del reato per il quale è processo nella sua forma consumata, poiché le captazioni telefoniche in atti disvelano con tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva messo in piedi una vera e propria organizzazione illecita dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'Argentina alla Sicilia e che lo stesso, in accordo coi venditori argentini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva organizzato sei trasferte destinate all'acquisto dello stupefacente, la quarta delle quali aveva visto, in qualità di correo, un soggetto successivamente identificato nell'odierno ricorrente.

Si tratta, sostiene congruamente la Corte territoriale, di evidenze probatorie che non lasciano adito a dubbi circa il fatto che la condotta dell'imputato si inserisse in un momento posteriore alla conclusione dell'accordo, essendo il Ferruggia il correo inviato per concretizzare una cessione già in precedenza perfezionatasi.

E che vi fosse un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il fornitore è circostanza che i Giudici di merito hanno reputata dimostrata dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate, integralmente riportate nella sentenza di primo grado.

Sul punto, la sentenza impugnata osserva che, alla richiesta del fornitore di inviare altre somme di denaro, il [OSCURATO:PERSONA] affermava in modo chiaro che la determinazione di inviare il corriere, che avrebbe dovuto solo avere in consegna lo stupefacente, era stata dettata dal fatto che l'accordo era stato suggellato con l'invio delle somme pattuite per l'acquisto del quantitativo evidentemente concordato, a nulla rilevando che poi le stesse, unilateralmente, fossero state dai fornitori argentini imputate al pagamento di pregresse forniture di stupefacente non onorate.

Conseguendone, quindi, la correttezza della conclusione cui era pervenuto il primo Giudice che aveva ritenuto il Ferruggia responsabile del reato nella forma consumata, atteso che l'unico scopo del suo viaggio in Argentina era di effettuare il trasporto e dare esecuzione all'accordo all'evidenza già raggiunto tra il fornitore e l'importatore.

La motivazione si appalesa adeguata e scevra da profili di illogicità anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto motivo di ricorso.

La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche perché ha valutato negativamente la capacità a delinquere dell'imputato, in considerazione dei significativi, gravi, precedenti penali e del disvalore del fatto, essendosi l'imputato «prestato a fungere da corriere nell'ambito di un'operazione di traffico internazionale di droga di tipo pesante», concludendo nel senso di ritenere «congruo ed adeguato» alla gravità del reato compiuto dal prevenuto il trattamento sanzionatorio, non suscettibile di ridimensionamento.

4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, acquistato dai venditori argentini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una partita di cocaina di quantità imprecisata, e comunque sicuramente consistente, al fine di importarla in Italia; sostanza stupefacente che il Ferruggia avrebbe dovuto prelevare a [OSCURATO:PERSONA] e poi trasportare a Palermo. 1.2. I fatti del presente procedimento traggono origine da un'operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla cattura del soggetto allora latitante, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto implicato in traffici internazionali di sostanze stupefacenti, nella specie cocaina, e nei cui confronti era stata intrapresa consistente attività di intercettazione, sin dall'anno 2001. Nell'ambito di tale indagine era emersa, per quel che in questa sede rileva, la figura di [OSCURATO:PERSONA], individuato quale soggetto che avrebbe utilmente proseguito, in concerto con il medesimo [OSCURATO:PERSONA], l'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica, per lo smistamento nelle piazze di Roma e Palermo. Le attività investigative si erano dunque concentrate anche sul [OSCURATO:PERSONA] ed avevano consentito di accertare che l'attività di questi era finalizzata all'approvvigionamento di sostanza stupefacente direttamente da soggetti di origine sudamericana, con i quali i molteplici erano stati contatti e le transazioni. Era stato inoltre accertato che il [OSCURATO:PERSONA], nell'espletamento della predetta attività illecita, si serviva di diversi corrieri; e che aveva organizzato ben sei viaggi in Argentina, volti per l'appunto all'anzidetto approvvigionamento, nell'ambito dei quali erano stati effettuati due sequestri, uno a carico di [OSCURATO:PERSONA], l'altro a carico di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente di euro 84.500 e di tre chilogrammi di cocaina. Al fine precipuo di inserire la figura del Ferruggia, il primo Giudice, nel richiamare la pronuncia, definitiva, del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rammenta che, da una serie di conversazioni telefoniche, intercorse all'indomani del sequestro della somma di 84.500 euro, il [OSCURATO:PERSONA], privato del denaro destinato all'acquisto della cocaina rispondeva ad una telefonata del fornitore argentino, il quale, già informato dell'accaduto, lo pressava affinché provvedesse ad inviare il denaro necessario per saldare il conto precedente, ammontante a 77.000 euro. L'uomo ribatteva di poter garantire subito solo l'invio di 5.000 euro, precisando di trovarsi in difficoltà a causa dei sequestri subiti e del debito ereditato dal latitante. Nonostante il fallimento delle due precedenti operazioni, il [OSCURATO:PERSONA] non si rassegnò ed organizzò l'ulteriore viaggio, quello oggetto di contestazione nei confronti del Ferruggia. Trascorsero alcuni giorni, nei quali il [OSCURATO:PERSONA], non solo non era riuscito a reperire le somme necessarie per l'acquisto della sostanza stupefacente per il cui ritiro aveva inviato il corriere in Argentina - ed ancor prima per onorare il debito con gli argentini, conseguente alla consegna della sostanza stupefacente, mai giunta a destinazione a causa dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - ma nei quali aveva altresì manifestato di non avere la disponibilità del denaro sufficiente per consentire al corriere medesimo di acquistare il biglietto per fare rientro in Italia. Da queste circostanze i Giudici di merito hanno dedotto che l'operazione di acquisto della sostanza stupefacente, per la quale l'imputato era stato inviato a [OSCURATO:PERSONA], a causa di detto mancato reperimento del denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA], non era andata a buon fine; non solo, secondo gli intendimenti del [OSCURATO:PERSONA], il Ferruggia non avrebbe dovuto essere messo a parte di quanto accaduto. Da successive conversazioni captate, gli inquirenti hanno evinto la volontà del [OSCURATO:PERSONA], consapevole della impossibilità di concludere l'operazione concordata, di fare rientrare in Italia il Ferruggia, poiché le somme che nelle more erano state consegnate non avevano comunque consentito una nuova cessione di sostanza stupefacente, ma erano state dagli argentini imputate a pagamento delle partite consegnate in precedenza e non onorate, sebbene mai giunte in Italia a causa dell'arresto di Mancino. Al suo rientro in Italia, avvenuto il 18/05/2006, il Ferruggia, giunto a Malpensa, subiva un accurato controllo dal personale della Polizia di Frontiera, a seguito di una richiesta inoltrata dall'ufficio di Polizia di [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, dove erano giunte due telefonate anonime da parte di un uomo. Il Tribunale di Palermo - sulla scorta del tenore delle conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli argentini, in cui si legge della difficoltà del primo di giustificare il fallimento dell'operazione e il conseguente mancato pagamento dell'attività svolta dal corriere - ne ha logicamente inferito che sia stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare il controllo, così da lasciare intendere al corriere che l'operazione non era stata portata a termine per ragioni legate al trasporto della sostanza e non, come invece era effettivamente, per la mancata disponibilità di denaro. 2. Va premesso che il Ferruggia (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati) era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Palermo in data 11/11/2010, per il reato di cui agli artt. 110, 56 cod. pen. e 73 d. P.R. 309/90, per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'acquisto dai venditori argentini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una partita di cocaina di quantità imprecisata; sostanza stupefacente che il Ferruggia avrebbe dovuto prelevare a [OSCURATO:PERSONA] e trasportare poi a Palermo, non riuscendo nell'intento le cause indipendenti dalla sua volontà, fatto aggravato ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90. La Corte di appello di Palermo, con pronuncia del 12/01/2012, dichiarava la nullità parziale dell'anzidetta sentenza, limitatamente al delitto contestato (il tentato traffico di sostanze stupefacenti), tra gli altri, al Ferruggia, con la seguente motivazione: "perché il fatto è diverso da come contestato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo per procedere nei confronti del suddetto imputato in ordine al diverso delitto di cui agli artt. 110 [cod. peni e 73 d.P.R. 309/90...". La Corte territoriale, invero, aveva ritenuto la sussistenza della condotta (consumata) di intermediazione o, comunque, il concorso nell'offerta di vendita altrui poiché "l'offerta in vendita si inquadra autonomamente in una delle condotte consumate previste dall'art. 73. D'altro canto, anche la diversa attività di intermediazione è da considerare un'attività concorrente di una delle dette condotte, di guisa che qualora la vendita non si perfezioni, l'agente non ha posto in essere un tentativo, ma concorre alla consumazione del reato di offerta in vendita, costituente reato autonomo, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento stesso in cui la sostanza viene posta in vendita". Sulla scorta di tale principio, la Procura della Repubblica ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio per la quale oggi è processo, contestando all'imputato la fattispecie consumata di concorso in acquisto. Deve poi rilevarsi che il Tribunale di Palermo ha osservato che, dalle risultanze probatorie, emerge che la consumazione del delitto di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 è avvenuta - diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione - tra il 24 /04/2006, data in cui l'imputato è arrivato in Argentina, e il 18/05/2006, ritenendosi erronea l'indicazione (contenuta nel capo di imputazione) del 14/04/2006. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, per il tramite del difensore che solleva i seguenti motivi: 3.1. Violazione degli artt. 516, 521, 522, 598 e 604 cod. proc. pen., per diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, atteso che il 14/04/2006 l'imputato non si trovava certamente in Argentina ad effettuare l'acquisto di stupefacente: ne deriva che non era certamente lui, ma altro differente soggetto il corriere che ha incontrato i fornitori argentini e di cui si parla nelle conversazioni captate. Non si tratta solo di un mero problema di correzione della data di commissione del fatto, ma di un fatto diverso da quello contestato, che avrebbe richiesto l'annullamento della sentenza di primo grado e la restituzione degli atti al Pubblico ministero;3.2. Violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso o comunque errato nel valutare le decisive risultanze probatorie prospettate dalla difesa e, in ogni caso, per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Proprio la circostanza emersa in dibattimento secondo cui il Ferruggia prima del 24 aprile non si trovava in Argentina dimostra che non allo stesso si riferivano i dialoghi intercettati in precedenza dai quali sarebbe emersa la conclusione di un accordo. La difesa aveva evidenziato che non vi era da parte gli argentini la disponibilità della sostanza stupefacente e che neppure vi era una pronta disponibilità di denaro con cui acquistarla da parte del [OSCURATO:PERSONA], e che quindi non era stato raggiunto alcun accordo, ciò risultando da alcune conversazioni richiamate nel ricorso. L'impugnata sentenza ignora altresì quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il quale riferiva che l'imputato si sarebbe recato in Argentina non per portare della sostanza ma per mettere in piedi una trattativa. Nulla poi riferisce la Corte territoriale in ordine ai rilievi contenuti nei motivi d'appello sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; 3.3. Violazione degli artt. 125, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 56, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso ed errato nella valutazione delle decisive risultanze probatorie prospettate dalla difesa in ordine alla configurabilità del tentativo. Ciò, soprattutto, alla luce del fatto che il [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'affare e reale intermediario, in separato procedimento è stato condannato, con sentenza irrevocabile del 10/07/2012 della stessa Corte di appello, proprio per l'ipotesi tentata; 3.4. Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, evocando in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. 2. I primi tre motivi proposti investono, infatti, profili di ricostruzione del fatto e di valutazione della prova riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente giacché, con essi, si sostiene che, non trovandosi l'imputato in Argentina alla data del 14 aprile 2006, altro era il corriere che ha incontrato i fornitori argentini, oggetto delle conversazioni intercettate, derivandone pertanto un fatto diverso da quello contestato. Si tratta di assunto manifestamente infondato che il ricorrente reitera senza in alcun modo tener conto che entrambe le sentenze di merito hanno osservato come le risultanze probatorie avessero consentito di affermare «con assoluta chiarezza, che il delitto era stato commesso in [OSCURATO:PERSONA] e Palermo tra il 24 aprile 2006 ed il 18 maggio 2006 da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, erronea era da ritenersi» la data del 14 aprile 2006, in quanto poteva dirsi stabilito in modo inequivoco l'arrivo di Ferruggia in Argentina il 24 aprile 2006. La precisazione della data, di cui hanno dato conto entrambi i Giudici del merito, è pertanto irrilevante ai fini della configurabilità della condotta, di tal che nessuna diversità tra accusa e sentenza è ravvisabile, apparendo del tutto fantasioso, oltre che generico, il riferimento ad un soggetto terzo. Il compendio probatorio, richiamato dalla sentenza di primo grado e costituito dalle conversazioni intercorse tra l'argentino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 24 aprile e il 18 maggio 2006 e dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia ha, invero, consentito di identificare in [OSCURATO:PERSONA] il corriere inviato dal [OSCURATO:PERSONA] in Argentina e del quale era stato programmato il rientro, avvenuto infine presso l'aeroporto di Catania, ove ad attenderlo c'era proprio il [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado, in particolare, si è compiutamente diffusa sull'identificazione dell'imputato come il corriere inviato dal [OSCURATO:PERSONA] in Argentina (pp. 41 e 42), traendo altresì ulteriore riscontro dalle dichiarazioni (rese il 13/05/2010) del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver riconosciuto in foto Ferruggia, per avere trascorso un periodo di comune detenzione presso il carcere di Ucciardone, ha affermato di avere dal medesimo appreso di un suo viaggio in Argentina per conto di terze persone. I riferimenti operati dal ricorrente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove questi riferisce che il Ferruggia si sarebbe recato in Argentina non per portare la droga ma per mettere in piedi una trattativa, nonché alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Nuccio e Bonaccorso si configurano non solo come accenni del tutto generici, ma anche afferenti a diverse ricostruzioni del fatto, evidentemente inammissibili in sede di legittimità. I primi due motivi sono pertanto inammissibili. Parimenti si dica per il terzo motivo. La sentenza impugnata ha offerto una motivazione compiuta e corretta in diritto laddove, con riguardo alla menzionata sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, per l'ipotesi tentata, in ordine ai medesimi fatti, ha rilevato come la difesa trascuri di considerare che tale condanna si è basata su un principio di diritto ormai da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560). Diversamente, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è, da tempo, affermato il condivisibile principio secondo cui, ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza (Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A., Rv. 284604; in motivazione, la Corte ha precisato che non rileva che il venditore non abbia l'effettiva disponibilità del quantitativo di stupefacente pattuito, ove sia in grado di procurarselo e consegnarlo entro breve termine; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736). In altri termini, la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva traditio della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione (Sez. 5, n. 54188 del 26/9/2016, Pizzinga, Rv. 268749; Sez. 4, n. 6781 del 23/1/2014, Bekskiu, Rv. 259284). Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, altre pronunce hanno affermato che è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, potendosi il tentativo configurarsi solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717; Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011 dep. 2012, Conti, Rv. 251736). Del resto, seppure sotto il diverso versante della condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno da tempo chiarito che il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01). Sulla base di questi principi, la Corte di appello di Palermo ha escluso qualsiasi dubbio circa l'ascrizione al Ferruggia del reato per il quale è processo nella sua forma consumata, poiché le captazioni telefoniche in atti disvelano con tutta evidenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva messo in piedi una vera e propria organizzazione illecita dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall'Argentina alla Sicilia e che lo stesso, in accordo coi venditori argentini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva organizzato sei trasferte destinate all'acquisto dello stupefacente, la quarta delle quali aveva visto, in qualità di correo, un soggetto successivamente identificato nell'odierno ricorrente. Si tratta, sostiene congruamente la Corte territoriale, di evidenze probatorie che non lasciano adito a dubbi circa il fatto che la condotta dell'imputato si inserisse in un momento posteriore alla conclusione dell'accordo, essendo il Ferruggia il correo inviato per concretizzare una cessione già in precedenza perfezionatasi. E che vi fosse un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il fornitore è circostanza che i Giudici di merito hanno reputata dimostrata dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate, integralmente riportate nella sentenza di primo grado. Sul punto, la sentenza impugnata osserva che, alla richiesta del fornitore di inviare altre somme di denaro, il [OSCURATO:PERSONA] affermava in modo chiaro che la determinazione di inviare il corriere, che avrebbe dovuto solo avere in consegna lo stupefacente, era stata dettata dal fatto che l'accordo era stato suggellato con l'invio delle somme pattuite per l'acquisto del quantitativo evidentemente concordato, a nulla rilevando che poi le stesse, unilateralmente, fossero state dai fornitori argentini imputate al pagamento di pregresse forniture di stupefacente non onorate. Conseguendone, quindi, la correttezza della conclusione cui era pervenuto il primo Giudice che aveva ritenuto il Ferruggia responsabile del reato nella forma consumata, atteso che l'unico scopo del suo viaggio in Argentina era di effettuare il trasporto e dare esecuzione all'accordo all'evidenza già raggiunto tra il fornitore e l'importatore. La motivazione si appalesa adeguata e scevra da profili di illogicità anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha escluso il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche perché ha valutato negativamente la capacità a delinquere dell'imputato, in considerazione dei significativi, gravi, precedenti penali e del disvalore del fatto, essendosi l'imputato «prestato a fungere da corriere nell'ambito di un'operazione di traffico internazionale di droga di tipo pesante», concludendo nel senso di ritenere «congruo ed adeguato» alla gravità del reato compiuto dal prevenuto il trattamento sanzionatorio, non suscettibile di ridimensionamento. 4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 38368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris