CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19647/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Messina giudicando in sededi rinvio in seguito ad annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa Corte, consentenza del 10 settembre 2024 salvo rideterminare l’ammontare del risarcimento deldanno e concedere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ha confermato lacondanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di maltrattamenti equest’ultima). La Sesta sezione della Cassazione, con la sentenza citata, motivaval’annullamento della sentenza resa dalla Corte d’appello di Messina, in data 27 marzo 2024,data la carenza di motivazione, avendo i giudici d’appello integralmente omesso unconfronto puntuale con le specifiche doglianze dell’atto d’impugnazione, con riferimento, inparticolare, all’esatta qualificazione delle condotte contestate, al principio di correlazione traimputazione e sentenza e alla richiesta di risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, inrelazione al reato di atti persecutori, attesa la mancata, precisa indicazione degli episodigenericamente contestati. L’unico episodio certo è quello della minaccia grave del 27febbraio 2021. Si eccepisce, pertanto, la violazione del principio di correlazione tracontestazione e sentenza.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal capo a), non avendo i giudici dell’appello motivato circa la sussistenza del reato in parola,disattendendo, quindi, le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.2.3 Col terzo motivo, si contesta il giudizio in tema di recidiva, ritenuta in mancanza diadeguate ragioni e affermando illogicamente la carenza di interesse del ricorrente. Interesseche, al contrario, deve ritenersi sussistente, sol che si pensi alla possibilità che, in caso dinuove condanne, sia contestata la recidiva reiterata.2.4 Col quarto motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione al risarcimento,ridotto genericamente, senza la prospettazione, da parte della Corte d’appello, di ragioniesplicative dell’importo indicato.3. La richiesta di trattazione orale del ricorso è stata rigettata per tardività, in quantopervenuta oltre il limite dei 25 liberi giorni dall’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure oggetto del terzo motivo; nel resto,esso è, nel complesso, infondato. Le due memorie presentate, l‘una, nell’interesse dellap a r t e c i v i l e X X X X X X X X X X X X X X X e , l ’ a l t r a , n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcon le rispettive note spese allegate, non possonoesaminarsi, in quanto pervenute in data 14 maggio 2026 e, quindi, al di fuori del termineprevisto dall'art. 611 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv.287766 – 02: «nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensivedepositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese inconsiderazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese, in quanto tardivamentepervenute»). 2. Il primo motivo è infondato. Non può condividersi la censura che insiste sullamancata, specifica indicazione degli episodi di atti persecutori, a parere della difesagenericamente contestati, nonché sul difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Contrariamente a quanto dedotto, oltre all’episodio della minaccia grave, occorso indata 27 febbraio 2021, la sentenza rescissoria, prendendo atto delle censure espresse dallaSesta sezione di questa Corte, ha fatto riferimento all’episodio collocato temporalmente, dalgiudice di primo grado, in epoca successiva alla cessazione della convivenza (v. p. 10sentenza del Tribunale di Messina) dell’inserimento di una griglia acuminata, collocatadall’imputato sotto l’auto delle vittime. Benché non citato nel capo d’imputazione b), è purvero che, di tale condotta, la vittima XXXXXXriferiva dettagliatamente in dibattimento, comeosservato dalla Corte territoriale; testimonianza di medesimo contenuto era resa dallaXXXXXXXXXXXX (come osservato nella sentenza di primo grado, p. 4). Al riguardo, deve comunque ribadirsi che, «ai fini della rituale contestazione deldelitto di "stalking" non si richiede che il capo d'imputazione rechi la precisa indicazione delluogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si è concretizzato il compimento di attipersecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenzadei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per lapersona offesa» (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P, Rv. 271206 – 01; in precedenza, Sez.5, n. 7544 del 25/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 255016 – 01). Il principio appena ribadito, correttamente applicato dai giudici di merito al caso dispecie, rende inoffensiva la censura difensiva, posto che, in disparte quanto appena rilevatocirca l’episodio della griglia metallica (ciò che porta la somma dei singoli episodi contestatigià a due), il capo d’imputazione b) operava riferimento a “condotte reiterate” con cuil’imputato «molestava e minacciava l’ex convivente». Per quanto fin qui argomentato, deveritenersi deprivata d’efficacia la doglianza relativa al numero in tesi difensiva, insufficiente diepisodi contestati. È pacifico, in giurisprudenza legittimità, il principio alla luce del quale«integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. anche due sole condottedi minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee acostituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invecenecessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale»(Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01). Si osserva infine, per inciso, cheanche i riferimenti all’evento richiesto dalla fattispecie incriminatrice ricorrono frequenti nellasentenza di primo grado. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico, eludendo la difesa ilconfronto, critico ed effettivo, con la motivazione (cfr. explurimis, Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). Anche in tal caso, la Corte d’appello, colmando ildeficit motivazionale indicato dalla sentenza di annullamento, non si è limitata a reiterare ilgiudizio di attendibilità della persona offesa. Tenuto conto che quest’ultima si era costituitaparte civile, le dichiarazioni della XXXXXXXXXXXX sono state adeguatamente confrontatecon elementi di riscontro (altre testimonianze, a carico e a discarico, sinteticamente, maefficacemente ripercorse). Sicché, per un verso, risultano correttamente applicati i principiposti dalla giurisprudenza con riguardo al «più penetrante e rigoroso» vaglio delledichiarazioni della persona offesa, che si sia costituita parte civile, rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); per altro verso, con motivazione affatto esente daidedotti vizi, i giudici di merito hanno esposto i motivi dell’irrilevanza dell’assenza di refertimedici, attestanti maltrattamenti fisici, ovvero dei relativi periodi pacifici attraversati dallacoppia durante la convivenza, alla luce delle accertate condotte vessatorie, violente eminatorie, confermate da fonti testimoniali adeguatamente valutate nelle due sentenze dimerito. Tanto puntualizzato, si ritiene che le doglianze oggetto del motivo, versate in fatto,tendano a un’inammissibile parcellizzazione della valutazione delle condotte poste in esseredall’imputato, pur a fronte dell’adeguata prospettazione fornita dai giudici di merito in meritoalla sussistenza del reato ascritto. Non resta che ricordare come non competa al giudice dilegittimità la suggerita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione deifatti (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01) a fronte di unamotivazione logica e corretta in punto di diritto.4. Il terzo motivo è fondato. Deve, innanzitutto, disattendersi l’affermazione dellaCorte territoriale, secondo cui la recidiva sarebbe da intendersi, de facto, “esclusa” dalgiudice di primo grado (p. 4 della motivazione): è vero, invece, che, in entrambi i gradi digiudizio, la recidiva infra-quinquennale è stata ritenuta. Né può valorizzarsi quanto osservatodalla Corte territoriale circa l’effettiva determinazione della pena, in cui il giudice di primogrado non avrebbe tenuto conto della ritenuta recidiva. Al riguardo, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno da tempo chiarito che, nel caso in cui la recidiva venga apprezzatacome indicativa di maggior colpevolezza e pericolosità, essa produce tutti i suoi effetti. In taliipotesi, infatti, essa, oltre che "accertata" nei presupposti, è anche "ritenuta" dal giudice ed"applicata", determinando l'effetto tipico di aggravamento della pena, anche nel caso in cuisvolga semplicemente la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effettoalleviatore di una circostanza attenuante (v. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.247839 – 01, nonché Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 – 01, inmotivazione).Tanto chiarito, si rimarca, inoltre, la fondatezza della doglianza in merito all’illogicitàdella motivazione, là dove viene affermata la carenza di interesse, che caratterizzerebbe ilrelativo motivo di appello sul tema in esame. Sussiste, al contrario, l’interesse a ricorrere,posto che, in caso di ripensamento sulla sussistenza della ritenuta recidiva, andrebberimeditato anche il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. Si pensi, ad esempio, allapossibilità che le circostanze attenuanti generiche ritenute, già dal Tribunale, equivalenti allecontestate aggravanti vengano ritenute prevalenti. Inoltre, come osservato dalla difesa,l’interesse a ricorrere sussiste, sol che si pensi alla possibilità che, in caso di nuovecondanne, sia contestata la recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza rescindenteestendeva il rilevato vizio di motivazione all’intero corpo della sentenza annullata, lasentenza rescissoria avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione anche in punto direcidiva. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che l’approfondimentomotivazionale prospettato dalla Corte distrettuale non sia condivisibile; ne consegue che lasentenza gravata deve annullarsi con rinvio, limitatamente al giudizio in tema di recidiva. 5. Il quarto motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza,di tenore puramente contestativo, prescinde dal principio, che il Collegio intende ribadire, amente del quale «in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesala loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligomotivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorsologico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcolidell'ammontare del risarcimento» (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, P.m. c. Pollifrone, Rv.287154 - 01). È guardando al complessivo iter motivazionale della gravata sentenza chepossono individuarsi le ragioni per cui i giudici di merito hanno ritenuto di ribadire lacondanna al risarcimento, il cui importo, peraltro, è stato significativamente ridotto (da 6000a 2000 euro) dalla Corte d’appello. Deve, pertanto, disattendersi la dedotta censura dicarenza motivazionale, avendo i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio,adeguatamente preso in considerazione i riflessi delle condotte e dei fatti materiali addebitatial ricorrente sulla situazione esistenziale della persona offesa. 6. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla la sentenza impugnata, limitatamentealla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Messina. Rigettail ricorso nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.