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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15376/2026

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entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO ARSENI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1348/2023depositata il 22/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, lacontroversia tra le parti origina dall’acquisto da parte della societàService [OSCURATO:SOCIETA]. del credito di euro 31.200,00 vantato dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. verso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per lavori edili;ricevuta la notifica della cessione, quest’ultima ne contestava la debenzae non effettuava alcun pagamento alla cessionaria.Successivamente, il credito rimasto insoluto veniva trasferito,nell’ambito di una cessione di ramo di azienda dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi conferito il predetto credito nel “CreditManager Trust”, in cui veniva nominata trustee la [OSCURATO:PERSONA].r.l.In relazione al suddetto credito, insoluto, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva in sedemonitoria, ottenendo decreto ingiuntivo, cui si opponeva la societàImpresa [OSCURATO:SOCIETA]3.

Con sentenza n. 1528/2021 il Tribunale di Treviso accoglieval’opposizione, accertava l’inefficacia della cessione del credito neiconfronti del debitore ceduto e, per l’effetto, revocava il decretoingiuntivo.4.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva gravame,deducendo la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’erronea, o comunque incerta, indicazione delle parti del giudizio,altresì integrante violazione dell’art. 32 del Trust (Jersey) Law 1984,richiamato nell’atto istitutivo del [OSCURATO:PERSONA].Sosteneva, in particolare, che non poteva essere affermata una“immedesimazione” tra il trust amministrato e la [OSCURATO:SOCIETA]., nella suaqualità di trustee dotato di poteri dispositivi sui beni conferiti nel trustnonché di legittimazione processuale, dato che l’effetto tipico del trust èproprio quello di attuare la separazione tra il patrimonio segregato delNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026trust con quello proprio della società trustee.Si costituiva, resistendo al gravame, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5.

Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia rigettaval’appello.6.

Avverso la pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato damemoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.7.

E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore della società ricorrente ha chiesto la decisione nelleforme ordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo la società ricorrente denunzia “Art. 360,comma 1, n. 4, del c.p.c., per la nullità di un capo della sentenza afronte di un error in procedendo in riferimento agli articoli 132 c.p.c., n.4 e 118 disp att. c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in ordineall’individuazione del titolare effettivo del rapporto di credito per cui ècausa”.Si duole della “nullità del capo della sentenza impugnata, del tuttocarente sotto il profilo della motivazione che, sul punto in esame, apparetotalmente mancante, anche graficamente, pur a fronte dello specificomotivo di gravame svolto avanti la Corte d’Appello di Venezia eintegralmente riportato alle pagg. 8) e 9) del presente ricorso e relativoalla condanna alle spese disposta dal Giudice del primo grado in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]. anziché al “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato ingiudizio dal trustee [OSCURATO:SOCIETA].” (v. p. 12 ricorso).Lamenta che: “[OSCURATO:PERSONA] veneto ha ripetutamente indicato insentenza il “Trust” come “soggetto agente” del presente procedimento,ma ha condannato alle spese di causa “la società appellante”; ciò senzaNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026minimamente specificare in quale delle due vesti con cui la predettasocietà aveva promosso il gravame, in proprio o quale fiduciaria–trusteedel “[OSCURATO:PERSONA]”, lasciando inoltre il palese dubbiointerpretativo sulla questione circa quale patrimonio dovrà farsi caricodel pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, atteso che l’attocostitutivo del predetto Trust indica che il trustee è tenuto a mantenere ibeni del trust separati dai propri e da qualsiasi altro bene, con laconseguenza che il trustee è responsabile non personalmente, ma nellasua qualità di trustee, con il diritto dei terzi di essere soddisfattidirettamente dal fondo in trust”.1.2.

Nell’istanza di decisione del ricorso nelle forme ordinarie,depositata a seguito della comunicazione della proposta di definizioneaccelerata, la ricorrente afferma altresì come “l’oggetto della lamentatacarenza di motivazione dell’impugnata decisione non abbia attinenza conla questione della soccombenza, bensì riguardi l’effetto dellasegregazione del trust ed il fatto che il Trustee non possa rispondere inproprio, questioni che il collegio del gravame ha ritenuto di affrontaresenza alcuna spiegazione plausibile”.2.

Il motivo è infondato.2.1.

Vale al riguardo anzitutto riportare le censure svolte dallaodierna ricorrente in appello (come ritrascritte nel ricorso inottemperanza all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.): “Nel lamentare laconseguente nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso circala specifica questione, la [OSCURATO:SOCIETA]. affermò che “non è infatti dato dicapire se il Giudice abbia inteso condannare [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio, in talcaso commettendo un evidente errore in diritto, perché Trustee e Trustnon confondono i loro patrimoni.

Oppure se ha inteso pronunciarecondanna a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. quale Trustee, in tal caso avendocomunque errato nell’indicare il soggetto destinatario della condanna,poiché tale specifica veste di Trustee non è indicata né nelle premesseNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026che riportano le parti del giudizio, né nel dispositivo.

Né, ancora,l’indicazione mancante (cioè la precisazione che [OSCURATO:SOCIETA]. vienecondannata “quale Trustee” o simili) può dirsi comunque implicita nelladecisione, per il sol fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agito in tale veste.

Aisensi dell’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.364 (Ratifica ed esecuzionedella convenzione dell’Aja [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di Trust) il Trust èregolato dalla legge scelta dal costituente e dunque inevitabile è l’esameed il richiamo alla legge regolatrice del rapporto, che nel caso di specie èla legge di Jersey.

Dunque, in assenza tra l’altro di motivazione sulpunto, non si comprende con sufficiente chiarezza se il Tribunale abbiainteso pronunciare sentenza e condannare alle spese [OSCURATO:SOCIETA] in proprioo quale Trustee.

Per scrupolo difensivo, si evidenzia come secondo laSuprema Corte “la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela(del Trust) è stata compiuta, una volta per tutte dal legislatore” che “hadato cittadinanza nel nostro ordinamento ... all’istituto in oggetto(Trust)” (Cass. 9637/2018); analoga considerazione può essere fattaalla luce della legge 112/2016 (c.d.

“Sul dopo di noi”), che haespressamente previsto l’utilizzo dell’istituto del Trust come strumentoparitetico”: cfr. all. n. 4, pag. 13, rigo 18 e segg.).2.2.

Nella motivazione dell’impugnata sentenza la corte di merito,segnatamente in relazione al terzo ed al quarto motivo di appello, haconfermato la pronunzia del giudice di prime cure sul rilievo per cui: “Ilfatto che la cessione della fattura n. 06/2004 da Edico a Service non siaopponibile a [OSCURATO:SOCIETA] e non possa vanificare il pagamento eseguito dallastessa in forza della fattura n. 07/2004 relativa al medesimo credito,supera sia la necessità di approfondire le cessioni di credito successivealla prima fino a giungere alla cessionaria Trust, sia l’esigenza diqualunque analisi della disciplina speciale in materia di trust”.Nel pronunciare alle spese di lite del grado la corte d’appello haaltresì posto in rilievo che: “La soccombenza integrale di Trust ha resoNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026inevitabile la sua condanna alla rifusione delle spese legali di contropartein I Grado”.2.3.

Orbene, i sopra riportati passaggi motivazionali si inscrivono nelpiù ampio contesto per il quale la corte di merito:-) si è dovuta pronunciare sulle conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in allora appellante ed oggi ricorrente, tra cui leseguenti, seppure proposte in via gradata, in cui si assumeva: “disporrela correzione dell’errore materiale della sentenza, aggiungendo dopo leparole “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]” nel proemio della stessa ed aln. 3) del dispositivo, le parole “in qualità di Trustee del Credit ManagerTrust” (v. p. 2 dell’impugnata sentenza);-) ha ripercorso i fatti di causa e lo svolgimento del processo neiseguenti termini: “1.

Con atto di citazione notificato il 21.02.2017,[OSCURATO:PERSONA] (di seguito solo [OSCURATO:SOCIETA]) proponeva opposizioneavverso il decreto ingiuntivo N° 169/2017 (r.g. n. 11487/16), notificatoil 12.01.2017, con cui il Tribunale di Treviso aveva disposto ilpagamento della somma di € 31.200,00, oltre ad interessi come pretesiin ricorso ed alle spese della procedura, a favore dell’ingiungenteSocietà [OSCURATO:PERSONA] (di seguito solo Trust), ciò sulla base di fatturaoggetto di plurime cessioni di credito” (v. p. 3);-) ha, infine, in applicazione del principio della soccombenza,condannato alla rifusione delle spese di gravame la società appellante, ela società appellante è, come indicato nell’ epigrafe della sentenza, laSocietà Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e, come indicato nel corpus della sentenza,denominata per brevità “di seguito solo Trust”.3.

A tale stregua non vi è pertanto stato mai dubbio alcuno sullaindividuazione della parte appellante, che già aveva ingiunto in sedemonitoria il pagamento del credito ceduto, e che all’esito del giudizio diappello è risultata essere totalmente soccombente.3.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 2.700,00 ( di cui euro 2.500,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.500,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna la ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co.,c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGIORGIO ARSENI, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1348/2023depositata il 22/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Per quanto ancora rileva nella presente sede di giudizio, lacontroversia tra le parti origina dall’acquisto da parte della societàService [OSCURATO:SOCIETA]. del credito di euro 31.200,00 vantato dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. verso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per lavori edili;ricevuta la notifica della cessione, quest’ultima ne contestava la debenzae non effettuava alcun pagamento alla cessionaria.Successivamente, il credito rimasto insoluto veniva trasferito,nell’ambito di una cessione di ramo di azienda dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla società [OSCURATO:SOCIETA]La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha quindi conferito il predetto credito nel “CreditManager Trust”, in cui veniva nominata trustee la [OSCURATO:PERSONA].r.l.In relazione al suddetto credito, insoluto, la [OSCURATO:SOCIETA]. agiva in sedemonitoria, ottenendo decreto ingiuntivo, cui si opponeva la societàImpresa [OSCURATO:SOCIETA]3. Con sentenza n. 1528/2021 il Tribunale di Treviso accoglieval’opposizione, accertava l’inefficacia della cessione del credito neiconfronti del debitore ceduto e, per l’effetto, revocava il decretoingiuntivo.4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. interponeva gravame,deducendo la nullità della sentenza di primo grado in ragionedell’erronea, o comunque incerta, indicazione delle parti del giudizio,altresì integrante violazione dell’art. 32 del Trust (Jersey) Law 1984,richiamato nell’atto istitutivo del [OSCURATO:PERSONA].Sosteneva, in particolare, che non poteva essere affermata una“immedesimazione” tra il trust amministrato e la [OSCURATO:SOCIETA]., nella suaqualità di trustee dotato di poteri dispositivi sui beni conferiti nel trustnonché di legittimazione processuale, dato che l’effetto tipico del trust èproprio quello di attuare la separazione tra il patrimonio segregato delNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026trust con quello proprio della società trustee.Si costituiva, resistendo al gravame, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia rigettaval’appello.6. Avverso la pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato damemoria.Resiste con controricorso e memoria la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.7. E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore della società ricorrente ha chiesto la decisione nelleforme ordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la società ricorrente denunzia “Art. 360,comma 1, n. 4, del c.p.c., per la nullità di un capo della sentenza afronte di un error in procedendo in riferimento agli articoli 132 c.p.c., n.4 e 118 disp att. c.p.c. per difetto assoluto di motivazione in ordineall’individuazione del titolare effettivo del rapporto di credito per cui ècausa”.Si duole della “nullità del capo della sentenza impugnata, del tuttocarente sotto il profilo della motivazione che, sul punto in esame, apparetotalmente mancante, anche graficamente, pur a fronte dello specificomotivo di gravame svolto avanti la Corte d’Appello di Venezia eintegralmente riportato alle pagg. 8) e 9) del presente ricorso e relativoalla condanna alle spese disposta dal Giudice del primo grado in capoalla [OSCURATO:SOCIETA]. anziché al “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentato ingiudizio dal trustee [OSCURATO:SOCIETA].” (v. p. 12 ricorso).Lamenta che: “[OSCURATO:PERSONA] veneto ha ripetutamente indicato insentenza il “Trust” come “soggetto agente” del presente procedimento,ma ha condannato alle spese di causa “la società appellante”; ciò senzaNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026minimamente specificare in quale delle due vesti con cui la predettasocietà aveva promosso il gravame, in proprio o quale fiduciaria–trusteedel “[OSCURATO:PERSONA]”, lasciando inoltre il palese dubbiointerpretativo sulla questione circa quale patrimonio dovrà farsi caricodel pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, atteso che l’attocostitutivo del predetto Trust indica che il trustee è tenuto a mantenere ibeni del trust separati dai propri e da qualsiasi altro bene, con laconseguenza che il trustee è responsabile non personalmente, ma nellasua qualità di trustee, con il diritto dei terzi di essere soddisfattidirettamente dal fondo in trust”.1.2. Nell’istanza di decisione del ricorso nelle forme ordinarie,depositata a seguito della comunicazione della proposta di definizioneaccelerata, la ricorrente afferma altresì come “l’oggetto della lamentatacarenza di motivazione dell’impugnata decisione non abbia attinenza conla questione della soccombenza, bensì riguardi l’effetto dellasegregazione del trust ed il fatto che il Trustee non possa rispondere inproprio, questioni che il collegio del gravame ha ritenuto di affrontaresenza alcuna spiegazione plausibile”.2. Il motivo è infondato.2.1. Vale al riguardo anzitutto riportare le censure svolte dallaodierna ricorrente in appello (come ritrascritte nel ricorso inottemperanza all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.): “Nel lamentare laconseguente nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso circala specifica questione, la [OSCURATO:SOCIETA]. affermò che “non è infatti dato dicapire se il Giudice abbia inteso condannare [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio, in talcaso commettendo un evidente errore in diritto, perché Trustee e Trustnon confondono i loro patrimoni. Oppure se ha inteso pronunciarecondanna a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. quale Trustee, in tal caso avendocomunque errato nell’indicare il soggetto destinatario della condanna,poiché tale specifica veste di Trustee non è indicata né nelle premesseNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026che riportano le parti del giudizio, né nel dispositivo. Né, ancora,l’indicazione mancante (cioè la precisazione che [OSCURATO:SOCIETA]. vienecondannata “quale Trustee” o simili) può dirsi comunque implicita nelladecisione, per il sol fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agito in tale veste. Aisensi dell’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.364 (Ratifica ed esecuzionedella convenzione dell’Aja [OSCURATO:DATA_NASCITA] in materia di Trust) il Trust èregolato dalla legge scelta dal costituente e dunque inevitabile è l’esameed il richiamo alla legge regolatrice del rapporto, che nel caso di specie èla legge di Jersey. Dunque, in assenza tra l’altro di motivazione sulpunto, non si comprende con sufficiente chiarezza se il Tribunale abbiainteso pronunciare sentenza e condannare alle spese [OSCURATO:SOCIETA] in proprioo quale Trustee. Per scrupolo difensivo, si evidenzia come secondo laSuprema Corte “la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela(del Trust) è stata compiuta, una volta per tutte dal legislatore” che “hadato cittadinanza nel nostro ordinamento ... all’istituto in oggetto(Trust)” (Cass. 9637/2018); analoga considerazione può essere fattaalla luce della legge 112/2016 (c.d. “Sul dopo di noi”), che haespressamente previsto l’utilizzo dell’istituto del Trust come strumentoparitetico”: cfr. all. n. 4, pag. 13, rigo 18 e segg.).2.2. Nella motivazione dell’impugnata sentenza la corte di merito,segnatamente in relazione al terzo ed al quarto motivo di appello, haconfermato la pronunzia del giudice di prime cure sul rilievo per cui: “Ilfatto che la cessione della fattura n. 06/2004 da Edico a Service non siaopponibile a [OSCURATO:SOCIETA] e non possa vanificare il pagamento eseguito dallastessa in forza della fattura n. 07/2004 relativa al medesimo credito,supera sia la necessità di approfondire le cessioni di credito successivealla prima fino a giungere alla cessionaria Trust, sia l’esigenza diqualunque analisi della disciplina speciale in materia di trust”.Nel pronunciare alle spese di lite del grado la corte d’appello haaltresì posto in rilievo che: “La soccombenza integrale di Trust ha resoNumero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/2026inevitabile la sua condanna alla rifusione delle spese legali di contropartein I Grado”.2.3. Orbene, i sopra riportati passaggi motivazionali si inscrivono nelpiù ampio contesto per il quale la corte di merito:-) si è dovuta pronunciare sulle conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in allora appellante ed oggi ricorrente, tra cui leseguenti, seppure proposte in via gradata, in cui si assumeva: “disporrela correzione dell’errore materiale della sentenza, aggiungendo dopo leparole “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]” nel proemio della stessa ed aln. 3) del dispositivo, le parole “in qualità di Trustee del Credit ManagerTrust” (v. p. 2 dell’impugnata sentenza);-) ha ripercorso i fatti di causa e lo svolgimento del processo neiseguenti termini: “1. Con atto di citazione notificato il 21.02.2017,[OSCURATO:PERSONA] (di seguito solo [OSCURATO:SOCIETA]) proponeva opposizioneavverso il decreto ingiuntivo N° 169/2017 (r.g. n. 11487/16), notificatoil 12.01.2017, con cui il Tribunale di Treviso aveva disposto ilpagamento della somma di € 31.200,00, oltre ad interessi come pretesiin ricorso ed alle spese della procedura, a favore dell’ingiungenteSocietà [OSCURATO:PERSONA] (di seguito solo Trust), ciò sulla base di fatturaoggetto di plurime cessioni di credito” (v. p. 3);-) ha, infine, in applicazione del principio della soccombenza,condannato alla rifusione delle spese di gravame la società appellante, ela società appellante è, come indicato nell’ epigrafe della sentenza, laSocietà Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., e, come indicato nel corpus della sentenza,denominata per brevità “di seguito solo Trust”.3. A tale stregua non vi è pertanto stato mai dubbio alcuno sullaindividuazione della parte appellante, che già aveva ingiunto in sedemonitoria il pagamento del credito ceduto, e che all’esito del giudizio diappello è risultata essere totalmente soccombente.3. All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 19874/2023Numero sezionale 288/2026Numero di raccolta generale 15376/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivoin favore della controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 2.700,00 ( di cui euro 2.500,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.500,00 exart. 96, 3° co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co.,c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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