CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 41471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 settembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2020 del Tribunale di Napoli resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con regime di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva contestata, alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 66445 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 291-bis e 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, attesa l'illecita detenzione di 29,900 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione assumendo violazione di legge e difetto di motivazione, dal momento che non vi erano elementi sufficienti - inidonei essendo al riguardo la mera denominazione presente sui pacchetti di sigarette e l'assenza del bollino dei Monopoli di Stato - per escludere che il prodotto fosse stato creato e confezionato nel territorio dello Stato. La stessa Corte territoriale aveva ammesso l'incertezza circa la provenienza del tabacco, sì che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. In relazione al motivo di censura, il ricorrente non si è neppure confrontato con l'iter motivazionale che ha indotto la Corte territoriale alla conferma della prima decisione. A questo proposito, infatti, il dubbio circa la provenienza estera o meno del residuo tabacco, pari a 18,200 chilogrammi a fronte della complessiva partita di 29,900 chilogrammi (i residui 11,700 chilogrammi risultavano confezionati fuori dal territorio dello Stato, ed in proposito nulla il ricorrente ha inteso aggiungere, né la doglianza è specificamente diretta a tale passaggio motivazionale), avrebbe al più comportato l'applicazione di fattispecie delittuosa più grave, di cui agli artt. 65 e 66 della legge 17 luglio 1942, n. 907, laddove ciò non era possibile stante il divieto di reformatio in peius. Oltretutto la pena base per il reato di cui al d.P.R. 43 del 1973 era stata anzi individuata in anni uno di reclusione, oltre alla multa, mentre la forbice edittale doveva prevedersi ex lege tra i due e i cinque anni di reclusione. Non vi erano pertanto margini per un'ulteriore riduzione della dosimetria sanzionatoria, già ulteriormente contratta in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche. 3.2. Ciò posto, il ricorso non ha affatto preso in considerazione siffatta complessiva ratio decidendi. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativarnente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 [OSCURATO:PERSONA]