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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12528/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, sospesa, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 0,4 grammi, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente, e confisca del denaro in sequestro per un ammontare di euro 3.080,00 quale provento della pregressa attività di spaccio.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen..

In particolare, quanto alla disposta confisca della somma di denaro ed in ragione della qualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 cit., poteva disporsi la misura solamente qualora fosse stato provato il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato.

In specie, sussisteva solamente apparenza di motivazione, dal momento che l'unico episodio contestato faceva riferimento alla cessione di 0,4 grammi di cocaina il 25 marzo 2021.

Né sussisteva adeguata motivazione circa il vincolo di pertinenza tra la somma in sequestro e la cessione del modico quantitativo di stupefacente, mentre non era comunque logica la detenzione di un'ingente somma di denaro qualora fosse stata provento di attività illecita, laddove il Tribunale aveva ritenuto che il denaro rinvenuto non poteva rappresentare il corrispettivo della vendita di un'autovettura.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al motivo di impugnazione siccome prospettato, è stato ripetutamente ribadito che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dellialloralart. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247).

In specie, a fronte della doglianza del ricorrente circa la carenza motivazionale quanto al vincolo di pertinenza tra la somma confiscata ed il reato di cessione contestato, il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata è esente da censura.

Per un verso, infatti, il Tribunale ha dato ampio conto motivazionale delle ragioni e delle circostanze per le quali la somma di denaro rinvenuta (banconote di piccolo taglio, condotta tenuta dall'indagato in occasione della perquisizione, assenza di ulteriori sostanze stupefacenti a disposizione, inverosimiglianza delle giustificazioni addotte) era pertinente alla cessione illecita (siccome contestata, con qualificazione concordata - come correttamente rilevato in sentenza - in sede di applicazione della pena).

D'altro canto, proprio in ragione dell'origine della somma, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (ex multis, Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Verjoni, Rv. 276252).

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2021, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, sospesa, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro ottocento di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attesa la cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 0,4 grammi, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente, e confisca del denaro in sequestro per un ammontare di euro 3.080,00 quale provento della pregressa attività di spaccio. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 240, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. In particolare, quanto alla disposta confisca della somma di denaro ed in ragione della qualificazione del fatto a norma del comma 5 dell'art. 73 cit., poteva disporsi la misura solamente qualora fosse stato provato il vincolo di pertinenzialità tra somma e reato. In specie, sussisteva solamente apparenza di motivazione, dal momento che l'unico episodio contestato faceva riferimento alla cessione di 0,4 grammi di cocaina il 25 marzo 2021. Né sussisteva adeguata motivazione circa il vincolo di pertinenza tra la somma in sequestro e la cessione del modico quantitativo di stupefacente, mentre non era comunque logica la detenzione di un'ingente somma di denaro qualora fosse stata provento di attività illecita, laddove il Tribunale aveva ritenuto che il denaro rinvenuto non poteva rappresentare il corrispettivo della vendita di un'autovettura. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al motivo di impugnazione siccome prospettato, è stato ripetutamente ribadito che, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dellialloralart. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). In specie, a fronte della doglianza del ricorrente circa la carenza motivazionale quanto al vincolo di pertinenza tra la somma confiscata ed il reato di cessione contestato, il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata è esente da censura. Per un verso, infatti, il Tribunale ha dato ampio conto motivazionale delle ragioni e delle circostanze per le quali la somma di denaro rinvenuta (banconote di piccolo taglio, condotta tenuta dall'indagato in occasione della perquisizione, assenza di ulteriori sostanze stupefacenti a disposizione, inverosimiglianza delle giustificazioni addotte) era pertinente alla cessione illecita (siccome contestata, con qualificazione concordata - come correttamente rilevato in sentenza - in sede di applicazione della pena). D'altro canto, proprio in ragione dell'origine della somma, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena difetta l'interesse dell'imputato ad impugnare la confisca del denaro provento del reato di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto frutto di un negozio inesistente improduttivo di effetti giuridici, privo di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento (ex multis, Sez. 3, n. 29982 del 22/02/2019, Verjoni, Rv. 276252). 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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