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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 08219/2022

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ORDINANZA sul ricorso 21994-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] 274 ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1779/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2016 R.G.N.; 4530/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.21994/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n.1779 del 2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito opposto per contributi artigiani, sul reddito eccedente il minimale, dovuti dagli iscritti alla gestione autonomi relativi all'anno 2005, oltre sanzioni e interessi di mora;

2. la Corte territoriale, premessa la decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui il contributo doveva essere versato e ritenuto intempestivo il primo atto interruttivo ricevuto oltre il termine quinquennale di prescrizione dalla presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, precisava che la pretesa contributiva nasceva, nella specie, dalla mera acquisizione dei dati contenuti nella tempestiva denuncia dell'assicurato che l'INPS avrebbe potuto senz'altro acquisire, e che il termine decorreva dal 10 ottobre 2005, con la conseguente tardività della lettera interruttiva pervenuta all'attuale intimato il 12 gennaio 2011;

3. la Corte di merito riteneva, inoltre, non pertinente il richiamo all'art. 2941 cod.civ., versandosi in ipotesi di mera difficoltà di accertamento del credito e non di impossibilità di agire;

4. avverso tale pronuncia l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria;

5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]

6. con un primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., artt. 1 e 2 L. n. 233 del 1990, e art. 3-bis, D.L. n. 384 del 1992, conv., con modif., nella L. n. 438 del 1992, assumendosi che, con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani, qualora il lavoratore autonomo non abbia dato all'ente comunicazione dell'inizio dell'esercizio dell'attività lavorativa che faccia sorgere il diritto dell'Inps ai contributi e l'ente venga a conoscenza della sussistenza dei relativi presupposti attraverso dati estrapolati dalla dichiarazione dei redditi, il termine di prescrizione decorre dalle rispettive date previste per il pagamento ovvero dalla data successiva in cui è avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi che ha costituito il fatto da cui l'INPS ha dedotto la sussistenza dell'obbligazione contributiva;

7. in ogni caso assume l'INPS che si controverte di contributi, fissi e a percentuale, relativi all'anno 2005 e la Corte di merito ha fatto decorrere, per tutti, il termine di prescrizione dall'anno 2005, cui gli stessi si riferiscono, dichiarando così prescritto il diritto dell'ente;

8. con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2941, n. 8, cc L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. in L. n. 438 del 1992, si assume che nella denegata ipotesi di un esito interpretativo nel senso del decorso del termine di prescrizione dei contributi a percentuale, relativi ad un dato periodo, dalla data prevista per il pagamento, detto termine debba ritenersi sospeso, ex art. 2941, n. 8, cod.civ., per avere il debitore dolosamente occultato all'INPS di avere conseguito il reddito superiore a quello minimo imponibile, in particolare dovendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione nel periodo compreso fra la data prevista per il pagamento dei contributi e la data della presentazione della dichiarazione dei redditi;

9. con il terzo, infine, si deduce violazione di legge, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il diritto dell'INPS con riferimento a tutto l'anno 2005, non considerando che sono previsti, per il versamento, quattro termini per i contributi fissi e due per i contributi a percentuale, con la conseguenza che, tenuto conto dell'atto interruttivo del 12 gennaio 2011, non avrebbero potuto essere ritenuti prescritti i contributi da versarsi successivamente al 12 gennaio 2006 (la rata contributi fissi per il IV trimestre del 2005 cadente il 16.2.2006; le due rate per i contributi a percentuale cadenti il 20 luglio e 20 ottobre 2006) e, dunque, alla data di notifica della richiesta di pagamento dei contributi (12.2.2011)11 diritto non era ancora prescritto;

10. il primo e terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da accogliere;

11. sulla decorrenza della prescrizione, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi, fissi e a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, L. n. 233 del 1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, D.Lgs. n. 462 del 1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v.

Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018 alla cui più ampia motivazione si rinvia; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020);

12. il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass., n, 1511 del 2021);

13. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, in considerazione delle disposizioni, ratione temporis, inerenti al versamento, nella specie dei contributi, fissi e a percentuale, in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2005 i cui termini di versamento non cadono nel medesimo anno di riferimento del reddito prodotto;

14. nella specie, incontestato l'atto interruttivo dell'INPS del 12 gennaio 2011, la quarta rata dei contributi dovuti sul minimale non era ancora prescritta al 16 febbraio 2006 (art.18 ,co.1 e 2 d.lgs. n.241 del 1997) e del pari non erano prescritte le due rate dei contributi a percentuale, del medesimo anno, da versare il 20 luglio e 20 ottobre 2006 (art.2, co.2 d.lgs. n.233 del 1990);

15. è da rigettare, invece, il secondo motivo per essersi la sentenza impugnata conformata al principio per cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014, 17769 del 2015, 19640 del 2018; 14410 del 2019; da ultimo Cass. nn. 5423 del 2020, 7075 del 2021);

16. la sentenza impugnata, che non si è uniformata ai predetti principi, va, pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo che provvederà a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 21994-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2022 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] 274 ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1779/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2016 R.G.N.; 4530/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.21994/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n.1779 del 2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito opposto per contributi artigiani, sul reddito eccedente il minimale, dovuti dagli iscritti alla gestione autonomi relativi all'anno 2005, oltre sanzioni e interessi di mora; 2. la Corte territoriale, premessa la decorrenza del termine di prescrizione dalla data in cui il contributo doveva essere versato e ritenuto intempestivo il primo atto interruttivo ricevuto oltre il termine quinquennale di prescrizione dalla presentazione tempestiva della dichiarazione dei redditi dell'anno 2005, precisava che la pretesa contributiva nasceva, nella specie, dalla mera acquisizione dei dati contenuti nella tempestiva denuncia dell'assicurato che l'INPS avrebbe potuto senz'altro acquisire, e che il termine decorreva dal 10 ottobre 2005, con la conseguente tardività della lettera interruttiva pervenuta all'attuale intimato il 12 gennaio 2011; 3. la Corte di merito riteneva, inoltre, non pertinente il richiamo all'art. 2941 cod.civ., versandosi in ipotesi di mera difficoltà di accertamento del credito e non di impossibilità di agire; 4. avverso tale pronuncia l'INPS, anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrato con memoria; 5. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 6. con un primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., artt. 1 e 2 L. n. 233 del 1990, e art. 3-bis, D.L. n. 384 del 1992, conv., con modif., nella L. n. 438 del 1992, assumendosi che, con riferimento alla decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani, qualora il lavoratore autonomo non abbia dato all'ente comunicazione dell'inizio dell'esercizio dell'attività lavorativa che faccia sorgere il diritto dell'Inps ai contributi e l'ente venga a conoscenza della sussistenza dei relativi presupposti attraverso dati estrapolati dalla dichiarazione dei redditi, il termine di prescrizione decorre dalle rispettive date previste per il pagamento ovvero dalla data successiva in cui è avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi che ha costituito il fatto da cui l'INPS ha dedotto la sussistenza dell'obbligazione contributiva; 7. in ogni caso assume l'INPS che si controverte di contributi, fissi e a percentuale, relativi all'anno 2005 e la Corte di merito ha fatto decorrere, per tutti, il termine di prescrizione dall'anno 2005, cui gli stessi si riferiscono, dichiarando così prescritto il diritto dell'ente; 8. con il secondo motivo, deducendo violazione dell'art. 2941, n. 8, cc L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2, D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis, conv. in L. n. 438 del 1992, si assume che nella denegata ipotesi di un esito interpretativo nel senso del decorso del termine di prescrizione dei contributi a percentuale, relativi ad un dato periodo, dalla data prevista per il pagamento, detto termine debba ritenersi sospeso, ex art. 2941, n. 8, cod.civ., per avere il debitore dolosamente occultato all'INPS di avere conseguito il reddito superiore a quello minimo imponibile, in particolare dovendo ritenersi sospeso il termine di prescrizione nel periodo compreso fra la data prevista per il pagamento dei contributi e la data della presentazione della dichiarazione dei redditi; 9. con il terzo, infine, si deduce violazione di legge, per avere la Corte di merito ritenuto prescritto il diritto dell'INPS con riferimento a tutto l'anno 2005, non considerando che sono previsti, per il versamento, quattro termini per i contributi fissi e due per i contributi a percentuale, con la conseguenza che, tenuto conto dell'atto interruttivo del 12 gennaio 2011, non avrebbero potuto essere ritenuti prescritti i contributi da versarsi successivamente al 12 gennaio 2006 (la rata contributi fissi per il IV trimestre del 2005 cadente il 16.2.2006; le due rate per i contributi a percentuale cadenti il 20 luglio e 20 ottobre 2006) e, dunque, alla data di notifica della richiesta di pagamento dei contributi (12.2.2011)11 diritto non era ancora prescritto; 10. il primo e terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da accogliere; 11. sulla decorrenza della prescrizione, si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi, fissi e a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, L. n. 233 del 1990, ancorché l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1, D.Lgs. n. 462 del 1997, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018 alla cui più ampia motivazione si rinvia; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020); 12. il richiamato principio risulta in armonia con il principio generale nell'ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55) (fra tante, Cass., n, 1511 del 2021); 13. si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti, in considerazione delle disposizioni, ratione temporis, inerenti al versamento, nella specie dei contributi, fissi e a percentuale, in riferimento ai redditi prodotti nell'anno 2005 i cui termini di versamento non cadono nel medesimo anno di riferimento del reddito prodotto; 14. nella specie, incontestato l'atto interruttivo dell'INPS del 12 gennaio 2011, la quarta rata dei contributi dovuti sul minimale non era ancora prescritta al 16 febbraio 2006 (art.18 ,co.1 e 2 d.lgs. n.241 del 1997) e del pari non erano prescritte le due rate dei contributi a percentuale, del medesimo anno, da versare il 20 luglio e 20 ottobre 2006 (art.2, co.2 d.lgs. n.233 del 1990); 15. è da rigettare, invece, il secondo motivo per essersi la sentenza impugnata conformata al principio per cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (Cass. nn. 9113 del 2007, 21567 del 2014, 17769 del 2015, 19640 del 2018; 14410 del 2019; da ultimo Cass. nn. 5423 del 2020, 7075 del 2021); 16. la sentenza impugnata, che non si è uniformata ai predetti principi, va, pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo che provvederà a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d
Sentenza Cassazione n. 08219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris