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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27421/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 07/07/2011 - colpevole dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e preferenziale ( capo A), aggravamento del dissesto ( capo B) e bancarotta documentale semplice ( capo C) - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati sub B,C, e, quanto al capo A, la bancarotta preferenziale, e ha riterminato il trattamento sanzionatorio, sia per la pena principale che per le sanzioni accessorie fallimentari, con riguardo al residuo reato di bancarotta distrattiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla prova della consapevolezza dell'attività dissipativa e distrattiva da parte dell'amministratore di diritto, e comunque, laddove si è ritenuto sufficiente il dolo eventuale dell'amministratore mero prestanome, richiedendo la bancarotta fraudolenta per sottrazione il dolo specifico.

La Corte di appello ha obliterato le deduzioni dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato ed alla sussistenza del dolo per la bancarotta distrattiva a lui contestata, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ricordato che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alla sola bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa contestata sub A, giacche tutti gli altri reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, e che il ricorso afferisce esclusivamente a tale statuizione, si osserva che, in spregio al disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente si affida a considerazioni del tutto teoriche, peraltro utilizzando parametri giuridici non sempre corretti, che rendono confusa l'esposizione ed espongono il ricorso al vizio di a- specificità.

A questo riguardo, va ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( c.d. genericità estrinseca) e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Invece, nell'articolazione del ricorso che, come si ripete, ha riguardo esclusivamente al delitto di bancarotta patrimoniale distrattiva, vengono richiamati principi che afferiscono alla bancarotta documentale, così come si finisce per confondere la disciplina dell'amministratore di diritto con le regole che fondano la responsabilità anche dell'amministratore di fatto, sovrapponendo i piani fattuali e confondendo i principi regolatori.

Omette, invece, il ricorso di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha bene argomentato in merito al ruolo gestorio di fatto svolto dal ricorrente, facendo riferimento alla prova dichiarativa, convergente in tal senso ed ha scrutinato il dolo del reato sottolineando come la testi alternativa risulti del tutto priva di riscontro documentale sia con riguardo alla asserita rottamazione, per vetustà, dei macchinari, sia in merito all'importo della dissipazione, per cui non ha ravvisato la prova né del rapporto contrattuale né della fatturazione. 3.0ra, poichè - è bene puntualizzarlo - per pacifico orientamento giurisprudenziale, il dolo della bancarotta distrattiva è solo quello generico, risultano non conducenti le osservazioni difensive che si concentrano sulla "compatibilità tra il dolo eventuale dell'amministratore mero prestanome e il dolo specifico del delitti di bancarotta per sottrazione" ( pg. 4 del ricorso), sia perché, qui, il ricorrente è stato condannato quale amministratore di fatto, sia perché, come si ripete, il dolo richiesto per le condotte di bancarotta patrimoniale fraudolenta è solo quello generico, secondo l'univoco insegnamento di questa Corte è univoco che ritiene, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367).

In relazione a tali fatti - diversi da quelli di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per i quali, invece, è richiesto lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e, dunque, il dolo specifico - sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione, e si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542).

4. Va, inoltre, ricordato - con riguardo alla posizione dell'amministratore di fatto, a cui fa riferimento l'imputazione nei confronti del ricorrente - il ruolo di garanzia che l'amministratore riveste, sia esso amministratore di fatto o pieno jure, a cui sono correlati gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di agire in modo informato, di impedire atti pregiudizievoli per la società, per i soci e i terzi, essendo altresì essi tenuti alla eliminazione o alla attenuazione delle conseguenze dannose derivanti da atti pregiudizievoli.

Da tempo si è affermato l'orientamento che tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i rati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf.

Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363).

L'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società (Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273).

Tali elementi la sentenza impugnata ha ben evidenziato, facendo riferimento alle dichiarazioni di tre testimoni "i quali tutti dichiaravano che l'attuale appellante era colui che materialmente provvedeva alla amministrazione e alla organizzazione del lavoro della società fallita" ( a pg. 5).

La Corte di appello ha, dunque, correttamente motivato il ruolo attivo del ricorrente nella gestione aziendale facente capo formalmente al correo Barletta, quale amministratore unico della CANDR s.r.I.: egli non è stato affatto considerato come un mero prestanome, una testa di legno, ma un soggetto avente un ruolo diretto, effettivo e attivo nella gestione della società, anche nelle singole operazioni distrattive (fatto che consente di inferire correttamente anche il dolo del delitto contestato).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, di cui al dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 07/07/2011 - colpevole dei reati a lui ascritti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e preferenziale ( capo A), aggravamento del dissesto ( capo B) e bancarotta documentale semplice ( capo C) - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati sub B,C, e, quanto al capo A, la bancarotta preferenziale, e ha riterminato il trattamento sanzionatorio, sia per la pena principale che per le sanzioni accessorie fallimentari, con riguardo al residuo reato di bancarotta distrattiva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha svolto un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla prova della consapevolezza dell'attività dissipativa e distrattiva da parte dell'amministratore di diritto, e comunque, laddove si è ritenuto sufficiente il dolo eventuale dell'amministratore mero prestanome, richiedendo la bancarotta fraudolenta per sottrazione il dolo specifico. La Corte di appello ha obliterato le deduzioni dell'appellante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato ed alla sussistenza del dolo per la bancarotta distrattiva a lui contestata, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ricordato che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alla sola bancarotta fraudolenta distrattiva e dissipativa contestata sub A, giacche tutti gli altri reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, e che il ricorso afferisce esclusivamente a tale statuizione, si osserva che, in spregio al disposto di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorrente si affida a considerazioni del tutto teoriche, peraltro utilizzando parametri giuridici non sempre corretti, che rendono confusa l'esposizione ed espongono il ricorso al vizio di a- specificità. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato ( c.d. genericità estrinseca) e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Invece, nell'articolazione del ricorso che, come si ripete, ha riguardo esclusivamente al delitto di bancarotta patrimoniale distrattiva, vengono richiamati principi che afferiscono alla bancarotta documentale, così come si finisce per confondere la disciplina dell'amministratore di diritto con le regole che fondano la responsabilità anche dell'amministratore di fatto, sovrapponendo i piani fattuali e confondendo i principi regolatori. Omette, invece, il ricorso di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha bene argomentato in merito al ruolo gestorio di fatto svolto dal ricorrente, facendo riferimento alla prova dichiarativa, convergente in tal senso ed ha scrutinato il dolo del reato sottolineando come la testi alternativa risulti del tutto priva di riscontro documentale sia con riguardo alla asserita rottamazione, per vetustà, dei macchinari, sia in merito all'importo della dissipazione, per cui non ha ravvisato la prova né del rapporto contrattuale né della fatturazione. 3.0ra, poichè - è bene puntualizzarlo - per pacifico orientamento giurisprudenziale, il dolo della bancarotta distrattiva è solo quello generico, risultano non conducenti le osservazioni difensive che si concentrano sulla "compatibilità tra il dolo eventuale dell'amministratore mero prestanome e il dolo specifico del delitti di bancarotta per sottrazione" ( pg. 4 del ricorso), sia perché, qui, il ricorrente è stato condannato quale amministratore di fatto, sia perché, come si ripete, il dolo richiesto per le condotte di bancarotta patrimoniale fraudolenta è solo quello generico, secondo l'univoco insegnamento di questa Corte è univoco che ritiene, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali fatti - diversi da quelli di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti per i quali, invece, è richiesto lo scopo di recare pregiudizio ai creditori e, dunque, il dolo specifico - sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall'agente, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del bene distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione, e si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). 4. Va, inoltre, ricordato - con riguardo alla posizione dell'amministratore di fatto, a cui fa riferimento l'imputazione nei confronti del ricorrente - il ruolo di garanzia che l'amministratore riveste, sia esso amministratore di fatto o pieno jure, a cui sono correlati gli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, di agire in modo informato, di impedire atti pregiudizievoli per la società, per i soci e i terzi, essendo altresì essi tenuti alla eliminazione o alla attenuazione delle conseguenze dannose derivanti da atti pregiudizievoli. Da tempo si è affermato l'orientamento che tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i rati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 del 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indici sintomatici di gestione o cogestione della società (Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). Tali elementi la sentenza impugnata ha ben evidenziato, facendo riferimento alle dichiarazioni di tre testimoni "i quali tutti dichiaravano che l'attuale appellante era colui che materialmente provvedeva alla amministrazione e alla organizzazione del lavoro della società fallita" ( a pg. 5). La Corte di appello ha, dunque, correttamente motivato il ruolo attivo del ricorrente nella gestione aziendale facente capo formalmente al correo Barletta, quale amministratore unico della CANDR s.r.I.: egli non è stato affatto considerato come un mero prestanome, una testa di legno, ma un soggetto avente un ruolo diretto, effettivo e attivo nella gestione della società, anche nelle singole operazioni distrattive (fatto che consente di inferire correttamente anche il dolo del delitto contestato). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, di cui al dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in
Sentenza Cassazione n. 27421/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris