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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2023

Cassazione n. 29818/2023

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18249/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] SPIRITO 42, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Mediazione – Caratteri –L. 39/1989 – Iscrizione all’albo R.G.N. 18249/2019 Ud. 11/10/2023PU Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 2 di 15 GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7896/2018 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 11/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento parzialedel ricorso; udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – su delega orale degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditiper il controricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hannoconcluso per il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2018, la Corte d’appello di Roma, nel regolare contraddittorio dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 23809/1011, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 386.000,00, oltre I.V.A. ed interessi.

2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale capitolino, riferendo di avere ricevuto incarico professionale -dapprima verbalmente e poi trasfuso in una lettera della [OSCURATO:PERSONA] in data 1°agosto 2007 – avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche di mercato su immobili di prestigio sulla piazza di Roma e di avere reperito un complesso immobiliare in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva poi Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 3 di 15 rilasciato la menzionata lettera con la quale la società, dando atto di aver formulato ai proprietari del complesso una proposta di acquisto, riconosceva al Santagatauna provvigione del 2% da corrispondersi al momento dell’accettazione della proposta.

Sulla base ditali premesse, l’attore aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento della provvigione, dal momento che il complesso immobiliare era stato poi acquistato da altra società – la [OSCURATO:SOCIETA]. –interamente partecipata dalla convenuta.

Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] - eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta del fatto che l’immobile era stato acquistato da altra società di capitali ed escludendo un contributo concreto dell’attorenell’operazione commerciale – il Tribunale di Roma , con sentenza n. 23809 del 2011, a veva respinto la domanda, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ma rilevando che il diritto dell’attore era subordinato all’accettazione della proposta di vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA], laddove ad essersi resa acquirente era altra società di capitali.

Il Tribunale, infatti, aveva negato rilevanza alla circostanzache la società acquirente fosse integralmente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prevalente il profilo dell’autonoma personalità giuridica delle due compagini.

3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma ha, in primo luogo, proceduto alla qualificazione dell’incarico conferito all’appellante, escludendo che lo stesso costituisse mediazione, essendo l’incarico limitato alla mera individuazione di offerte di compravendita immobiliare di interesse per l’appellata, senza porre in relazione le parti interessate.

Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 4 di 15 Sulla scorta del contenuto della missiva del 1° agosto 2007, poi, la Corte d’appello è giunta alla molteplice conclusione per cui: − non vi era prova del fatto che in data anteriore all’incarico la [OSCURATO:PERSONA] avesse autonomamente avuto contatti con la proprietà dell’immobile; − la missiva costituiva mera determinazione del compenso per un’attività da ritenersi già espletata; − l’accettazione della propo sta di acquisto da parte della proprietà dell’immobile non costituiva condizione per il riconoscimento della provvigione, bensì mera individuazione del termine di pagamento di quest’ultima.

La Corte d’appello, quindi, è pervenuta alla conclusione per cui, essendo stata accettata la proposta di acquisto, risultava sussistente il diritto dell’appellante al pagamento dellaprovvigione, non rilevando la distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la terza acquirente “dovendosi fare riferimento unicamente all’offerta ed non all’atto di acquisto”.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora la [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sette motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso vengono – testualmente – dedotti: − “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2325, 2331, 2359, 2462 e 2463 c.c. Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 5 di 15 − Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: Violaz ione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. e/o dell’art. 81 c.p.c. e/o dell’art. 112 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” La società ricorrente, nel dolersi per il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamenta che in tal modo non solo la Corte laziale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi prospettati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe altresì violato sia l’art. 81 c.p.c. –essendo entrata nell’esame del merito della pretesa dell’odierno controricorrente nonostante essa ricorrente non fosse il soggetto tenuto a subirla –sia l’art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c. -non avendo motivato sul punto – sia l’art. 112 c.p.c. – non essendosi pronunciata sul punto.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6, L. n. 39/1989, “e/o dell’art. 1418 c.c. nonché, ove occorra, dell’art. 73 d. lgs. n. 59/2010 e art. 1418 c.c.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe pervenuta ad una erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, argomentando che lo stesso doveva essere qualificato in termini di mediazione e non di mandato, con conseguente operatività della previsione di cui agli artt. 1, 2 e 6, L. n. 59/2010.

In virtù di tale previsione, deduce il ricorso, doveva essere radicalmente escluso il diritto dell’odierno controricorrente alla Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 6 di 15 provvigione, dal momento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di non essere iscritto all’albo dei mediatori.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, testualmente: - “Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c. - Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”.

La ricorrente censura la decisione impugnata deducendo che la stessa sarebbe viziata, e ciòsia in quanto redatta in violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. sia per omesso l’esame di una serie di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in entrambi i gradi del processo.

Quanto alla violazione dell’art. 132 c.p.c., infatti, la Corte territoriale non avrebbe redatto “una motivazione esaustiva e coerente con le risultanze processuali”, mentre, quanto al mancato esame di fatti decisivi, avrebbe omesso di valutare il fatto che la procedura di alienazione del complesso immobiliareera stata seguita integralmente da una società terza quale advisor della venditrice, e che sarebbe stata tale società ad entrare in contatto con la ricorrente senza intervento alcuno dell’odierno controricorrente.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, testualmente: - “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. - Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 7 di 15 - Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” La ricorrente deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa in una erronea interpretazione della lettera datata 1° agosto 2007 nel momento in cui ha ritenuto che la medesima ricollegasse all’accettazione della proposta di acquisto non la stessa esistenza del diritto alla provvigione- quale sua vera e propria condizione - bensì la mera individuazione del termine di esigibilità della prestazione comunque già dovuta.

Argomenta la ricorrente che, al contrario di quanto evincibile dalla sentenza impugnata, la missiva avrebbe stabilito, “in linea con lo schema contrattuale previsto dagli artt. 1754e 1755 c.c., che il diritto del Santagata a percepire il compenso sarebbe sorto solo a condizione che l’affare fosse stato effettivamente concluso”, interpretazione, questa, che sarebbe stata fatta propria anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in alcuni suoiatti processuali.

Ne conseguirebbe, conclude la ricorrente, la sussistenza sia della violazione dell’art. 1362 c.c. - non avendo la Corte di appello preso in considerazione le dichiarazioni del controricorrente – sia la violazione dell’art. 112 c.p.c. – a vendo la Corte adottato un’interpretazione che non era stata dedotta neppure da [OSCURATO:PERSONA] – sia l’omessa valutazione di tali fatti come fatti decisivi.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce: - “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e fa lsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e degli artt. 2325, 2331, 2359, 2462 e 2463 c.c. Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 8 di 15 - Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che, nell’affermare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la provvigione nonostante il complesso immobiliare fossestato acquistato da altra società, la Corte territoriale avrebbe “violato il principio dell’alterità soggettiva tra socio e società” nonché l’autonomia soggettiva delle società di capitali.

Deduce, ulteriormente, che l’interpretazione della lettera del 1° agosto 2007 affermata dalla Corte di appello si sarebbe tradotta in una violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto la stessa comporterebbe che l’odierno controricorrente avrebbe avuto diritto alla provvigione anche in caso di acquisto da parte di terzi del tutto estranei e addirittura anche se la proprietà non avesse voluto più vendere l’immobile de quo.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 633/197, per avere la sentenza pronunciato condanna al pagamento anche dell’I.V.A., laddove [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi aveva ammesso di non svolgere un’attività assimilabile a quelle disciplinate dalla l. n. 39/1989.

1.7. Con il settimoed ultimo motivo il ricorso deduce: − “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 91 c.p.c.”.

Ciò in quanto “ove la Corte di Appello non fosse incorsa nelle violazioni oggetto del presente gravame, avrebbe dovuto rigettare Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 9 di 15 l’appello e condannare il Santagata alla rifusione, in favore di Aled, delle spese di causa”.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., si osserva che questa Corte ha reiteratamente chiarito che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 7776 del 27/03/2017).

Avendo l’odierno controricorrente agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] presentandola come propria debitrice, correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, dal momento che quest’ultima veniva a fondarsi esclusivamente sulla prospettazione dell’attuale contro ricorrente riferendosi invece le eccezioni dell’odierna ricorrente al distinto profilo della effettiva sussistenza nel merito del dedotto credito.

Quanto alla deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha, in realtà, espressamente esaminato il profilo, disattendendolo nel merito, e che ciò di cui la ricorrente si viene effettivamente a dolere non è l’omesso esame di un fatto decisivo ma l’omesso esame di elementi documentali o probatori.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., giova rammentare che detto vizio può ravvisarsi nelle sole ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 10 di 15 grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), ipotesi non ravvisabili nel caso in esame, avendo la Corte di appello fornito una motivazione, sintetica ma concreta, della propria decisione.

3. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso.

Giova premettere che, risalendo i fatti di causa ad epoca precedente all’anno 2010, risultava ancora vigente nel suo impianto originario la disciplina di cui alla L. 39/1989, la quale aveva istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione (art. 2), nel contempo subordinando il diritto alla provvigione all’iscrizione all’albo medesimo (art. 6), con la conseguenza che - come da questa Corte costantemente affermato - la mancata iscrizione del mediatore all’albo non solo comporta l’esclusione del diritto alla provvigione ma determina la nullità del contratto di mediazione medesimo per violazione di una norma imperativa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 14971 del 11/05/202 2; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005).

Successivamente, com’è noto, è intervenuto il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto, appunto, dall'art. 2, L. 39/1989 ma tale soppressione – come chiarito da questa Corte - non ha determinato l’abrogazione della stessa L. n. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare allacamera di commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 11 di 15 interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59 del 2010 – il quale invece non contiene norme applicabili anche ai rapporti già esauriti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16147 del 08/07/2010) -hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014).

Tornando al caso in esame, la sentenza della Corte d’appello di Roma ha ritenuto di disattendere l’eccezione di nullità del contratto concluso con l’odierno controricorrente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], escludendo che il rapporto intercorso tra le parti fosse riconducibile alla figura della mediazione.

A tale conclusione, tuttavia, la Corte è pervenuta esclusivamente sulla scorta del rilevo che l’incarico pattiziamente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato unicamente quello di “individuare tra le offerte di compravendita immobiliare quelle più confacenti delle esigenze della propria mandante senza, peraltro porre “in relazione”, ai fini della conoscenza dell’”affare”, le parti interessate”.

Il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, tuttavia, si è tradotto in un inadeguato inquadramento del rapporto negoziale tra le parti e nella conseguente errata esclusione della riconducibilità della fattispecie concreta entro il perimetro della L. n. 39/1989.

Occorre rammentare preliminarmente che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che , accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 12 di 15 incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni, con la conseguenza che l'esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 19161 del 02/08/2017).

Chiarito, quindi, che la unilateralità della prestazione resa dal SANTAGATA a favore di una sola delle parti dell’operazione immobiliare non era di per sé preclusiva della qualificazione dell’incarico in termini di mediazione, si deve osservare che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte laziale, anche l’attività di selezione e comunicazione delle offerte di compravendita formulate da terzi rientr a pienamente nel concetto di “mettere in relazione” le parti ai fini della conclusione di un affare, e ciò soprattutto qualora l’incarico, come nel caso in esame, presenti carattere unilaterale, dal momento che in questo caso il compito assunto dall’incaricato si traduceva nel reperire terzi che , a propria volta, mediante la formulazione di offerte di vendita, avessero manifestato l’intenzione di concludere un “affare”, e cioè la compravendita.

Ne consegue che, nel ricevere dalla [OSCURATO:PERSONA] –già interessata alla conclusione di operazioni di compravendita immobiliare – l’incarico di segnalarle l’esistenza di terzi a propria volta interessati alla conclusione di operazioni di uguale natura– senza che , peraltro , foss e emerso che il conferimento di incarico implicasse lo svolgimento di attività giuridica Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 13 di 15 - l’odierno controricorrente altro compito non a veva assunto , se non quello di individuare i suddetti terzi e di segnalarli alla [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire a quest’ultima di porsi “in relazione” con gli stessi terzi, in vista della conclusione di una compravendita.

Icaratteri concreti dell’incarico conferito al controricorrente – cioè quello di raccogliere (id est individuare e selezionare) e comunicare (alla stessa [OSCURATO:PERSONA]) offerte di vendita –risultano conseguentemente coincidenti con i caratteri della c.d.

“mediazione unilaterale”, come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte, da ciò derivando che deve trovare applicazione il principio pe r cui i n caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della L. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9814 del 13/04/2023) .

Il tutto senza tralasciare di considerare che il soggetto che agisca ex art. 1755 c.c. per la corresponsione della provvigione in relazione ad un’attività di mediazione esauritasi in epoca anteriore alle modifiche apportate dell’art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 all’art. 2della L. 3 febbraio 1989, n. 39 ha l’onere di dimostrare di essere iscritto nello speciale ruolo degli agenti di affari in mediazione e che, poiché tale requisito discende da una norma imperativa, rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche ex officioe in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della suddetta condizione.

Sez.

S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 14 di 15 Per contro, il giudice di appello si è discostat o dai principi già individuati da questa Corte e, operando una inesattaqualificazione del rapporto tra le parti, è giunta erroneamente ad escludere –nel caso in esame - l’applicabilità dell’obbligo di iscrizione all’albo di cui alla L. n. 39/1989, omettendo conseguentemente di valutarela validità o meno dell’incarico conferito al controricorrente.

4. L ’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.

5. In definitiva, l a sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto, precedentemente evidenziato, alla stregua del quale, nell’ipotesi di mediazione atipica onerosa, al mediatore che esercita la propria attività nell'interesse di una delle parti, con la quale instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della L. n. 39 del 1989 , con la conseguenza che l'iscrizione all'indicato ruolo costituiscecondizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione.

Lo stesso giudice di rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, accoglie il secondo mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18249/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] SPIRITO 42, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Mediazione – Caratteri –L. 39/1989 – Iscrizione all’albo R.G.N. 18249/2019 Ud. 11/10/2023PU Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 2 di 15 GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 7896/2018 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 11/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’accoglimento parzialedel ricorso; udito per la ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – su delega orale degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditiper il controricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che hannoconcluso per il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2018, la Corte d’appello di Roma, nel regolare contraddittorio dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] e dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 23809/1011, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 386.000,00, oltre I.V.A. ed interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale capitolino, riferendo di avere ricevuto incarico professionale -dapprima verbalmente e poi trasfuso in una lettera della [OSCURATO:PERSONA] in data 1°agosto 2007 – avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche di mercato su immobili di prestigio sulla piazza di Roma e di avere reperito un complesso immobiliare in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva poi Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 3 di 15 rilasciato la menzionata lettera con la quale la società, dando atto di aver formulato ai proprietari del complesso una proposta di acquisto, riconosceva al Santagatauna provvigione del 2% da corrispondersi al momento dell’accettazione della proposta. Sulla base ditali premesse, l’attore aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento della provvigione, dal momento che il complesso immobiliare era stato poi acquistato da altra società – la [OSCURATO:SOCIETA]. –interamente partecipata dalla convenuta. Costituitasi la [OSCURATO:PERSONA] - eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta del fatto che l’immobile era stato acquistato da altra società di capitali ed escludendo un contributo concreto dell’attorenell’operazione commerciale – il Tribunale di Roma , con sentenza n. 23809 del 2011, a veva respinto la domanda, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ma rilevando che il diritto dell’attore era subordinato all’accettazione della proposta di vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA], laddove ad essersi resa acquirente era altra società di capitali. Il Tribunale, infatti, aveva negato rilevanza alla circostanzache la società acquirente fosse integralmente partecipata dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendo prevalente il profilo dell’autonoma personalità giuridica delle due compagini. 3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma ha, in primo luogo, proceduto alla qualificazione dell’incarico conferito all’appellante, escludendo che lo stesso costituisse mediazione, essendo l’incarico limitato alla mera individuazione di offerte di compravendita immobiliare di interesse per l’appellata, senza porre in relazione le parti interessate. Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 4 di 15 Sulla scorta del contenuto della missiva del 1° agosto 2007, poi, la Corte d’appello è giunta alla molteplice conclusione per cui: − non vi era prova del fatto che in data anteriore all’incarico la [OSCURATO:PERSONA] avesse autonomamente avuto contatti con la proprietà dell’immobile; − la missiva costituiva mera determinazione del compenso per un’attività da ritenersi già espletata; − l’accettazione della propo sta di acquisto da parte della proprietà dell’immobile non costituiva condizione per il riconoscimento della provvigione, bensì mera individuazione del termine di pagamento di quest’ultima. La Corte d’appello, quindi, è pervenuta alla conclusione per cui, essendo stata accettata la proposta di acquisto, risultava sussistente il diritto dell’appellante al pagamento dellaprovvigione, non rilevando la distinzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la terza acquirente “dovendosi fare riferimento unicamente all’offerta ed non all’atto di acquisto”. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora la [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso vengono – testualmente – dedotti: − “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2325, 2331, 2359, 2462 e 2463 c.c. Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 5 di 15 − Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: Violaz ione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c. e/o dell’art. 81 c.p.c. e/o dell’art. 112 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” La società ricorrente, nel dolersi per il mancato accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, lamenta che in tal modo non solo la Corte laziale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi prospettati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbe altresì violato sia l’art. 81 c.p.c. –essendo entrata nell’esame del merito della pretesa dell’odierno controricorrente nonostante essa ricorrente non fosse il soggetto tenuto a subirla –sia l’art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c. -non avendo motivato sul punto – sia l’art. 112 c.p.c. – non essendosi pronunciata sul punto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6, L. n. 39/1989, “e/o dell’art. 1418 c.c. nonché, ove occorra, dell’art. 73 d. lgs. n. 59/2010 e art. 1418 c.c.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata sarebbe pervenuta ad una erronea qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, argomentando che lo stesso doveva essere qualificato in termini di mediazione e non di mandato, con conseguente operatività della previsione di cui agli artt. 1, 2 e 6, L. n. 59/2010. In virtù di tale previsione, deduce il ricorso, doveva essere radicalmente escluso il diritto dell’odierno controricorrente alla Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 6 di 15 provvigione, dal momento che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di non essere iscritto all’albo dei mediatori. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, testualmente: - “Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4 c.p.c. - Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”. La ricorrente censura la decisione impugnata deducendo che la stessa sarebbe viziata, e ciòsia in quanto redatta in violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. sia per omesso l’esame di una serie di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in entrambi i gradi del processo. Quanto alla violazione dell’art. 132 c.p.c., infatti, la Corte territoriale non avrebbe redatto “una motivazione esaustiva e coerente con le risultanze processuali”, mentre, quanto al mancato esame di fatti decisivi, avrebbe omesso di valutare il fatto che la procedura di alienazione del complesso immobiliareera stata seguita integralmente da una società terza quale advisor della venditrice, e che sarebbe stata tale società ad entrare in contatto con la ricorrente senza intervento alcuno dell’odierno controricorrente. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, testualmente: - “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. - Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 7 di 15 - Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.” La ricorrente deduce che la Corte di appello sarebbe incorsa in una erronea interpretazione della lettera datata 1° agosto 2007 nel momento in cui ha ritenuto che la medesima ricollegasse all’accettazione della proposta di acquisto non la stessa esistenza del diritto alla provvigione- quale sua vera e propria condizione - bensì la mera individuazione del termine di esigibilità della prestazione comunque già dovuta. Argomenta la ricorrente che, al contrario di quanto evincibile dalla sentenza impugnata, la missiva avrebbe stabilito, “in linea con lo schema contrattuale previsto dagli artt. 1754e 1755 c.c., che il diritto del Santagata a percepire il compenso sarebbe sorto solo a condizione che l’affare fosse stato effettivamente concluso”, interpretazione, questa, che sarebbe stata fatta propria anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in alcuni suoiatti processuali. Ne conseguirebbe, conclude la ricorrente, la sussistenza sia della violazione dell’art. 1362 c.c. - non avendo la Corte di appello preso in considerazione le dichiarazioni del controricorrente – sia la violazione dell’art. 112 c.p.c. – a vendo la Corte adottato un’interpretazione che non era stata dedotta neppure da [OSCURATO:PERSONA] – sia l’omessa valutazione di tali fatti come fatti decisivi. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce: - “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e fa lsa applicazione degli artt. 1362 e ss. e degli artt. 2325, 2331, 2359, 2462 e 2463 c.c. Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 8 di 15 - Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. - Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che, nell’affermare il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire la provvigione nonostante il complesso immobiliare fossestato acquistato da altra società, la Corte territoriale avrebbe “violato il principio dell’alterità soggettiva tra socio e società” nonché l’autonomia soggettiva delle società di capitali. Deduce, ulteriormente, che l’interpretazione della lettera del 1° agosto 2007 affermata dalla Corte di appello si sarebbe tradotta in una violazione dell’art. 1362 c.c., in quanto la stessa comporterebbe che l’odierno controricorrente avrebbe avuto diritto alla provvigione anche in caso di acquisto da parte di terzi del tutto estranei e addirittura anche se la proprietà non avesse voluto più vendere l’immobile de quo. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.P.R. n. 633/197, per avere la sentenza pronunciato condanna al pagamento anche dell’I.V.A., laddove [OSCURATO:PERSONA] nei propri scritti difensivi aveva ammesso di non svolgere un’attività assimilabile a quelle disciplinate dalla l. n. 39/1989. 1.7. Con il settimoed ultimo motivo il ricorso deduce: − “Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. − Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 91 c.p.c.”. Ciò in quanto “ove la Corte di Appello non fosse incorsa nelle violazioni oggetto del presente gravame, avrebbe dovuto rigettare Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 9 di 15 l’appello e condannare il Santagata alla rifusione, in favore di Aled, delle spese di causa”. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., si osserva che questa Corte ha reiteratamente chiarito che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Avendo l’odierno controricorrente agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] presentandola come propria debitrice, correttamente la Corte territoriale non ha ritenuto di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, dal momento che quest’ultima veniva a fondarsi esclusivamente sulla prospettazione dell’attuale contro ricorrente riferendosi invece le eccezioni dell’odierna ricorrente al distinto profilo della effettiva sussistenza nel merito del dedotto credito. Quanto alla deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha, in realtà, espressamente esaminato il profilo, disattendendolo nel merito, e che ciò di cui la ricorrente si viene effettivamente a dolere non è l’omesso esame di un fatto decisivo ma l’omesso esame di elementi documentali o probatori. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., giova rammentare che detto vizio può ravvisarsi nelle sole ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 10 di 15 grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), ipotesi non ravvisabili nel caso in esame, avendo la Corte di appello fornito una motivazione, sintetica ma concreta, della propria decisione. 3. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso. Giova premettere che, risalendo i fatti di causa ad epoca precedente all’anno 2010, risultava ancora vigente nel suo impianto originario la disciplina di cui alla L. 39/1989, la quale aveva istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione (art. 2), nel contempo subordinando il diritto alla provvigione all’iscrizione all’albo medesimo (art. 6), con la conseguenza che - come da questa Corte costantemente affermato - la mancata iscrizione del mediatore all’albo non solo comporta l’esclusione del diritto alla provvigione ma determina la nullità del contratto di mediazione medesimo per violazione di una norma imperativa (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 14971 del 11/05/202 2; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005). Successivamente, com’è noto, è intervenuto il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il cui art. 73 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto, appunto, dall'art. 2, L. 39/1989 ma tale soppressione – come chiarito da questa Corte - non ha determinato l’abrogazione della stessa L. n. 39/1989, in quanto le attività da essa disciplinate sono comunque soggette a dichiarazione di inizio di attività corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare allacamera di commercio, con la conseguenza che l'art. 6, L. 39/1989 deve Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 11 di 15 interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla disciplina scaturita dal d.lgs. n. 59 del 2010 – il quale invece non contiene norme applicabili anche ai rapporti già esauriti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16147 del 08/07/2010) -hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 762 del 16/01/2014). Tornando al caso in esame, la sentenza della Corte d’appello di Roma ha ritenuto di disattendere l’eccezione di nullità del contratto concluso con l’odierno controricorrente sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], escludendo che il rapporto intercorso tra le parti fosse riconducibile alla figura della mediazione. A tale conclusione, tuttavia, la Corte è pervenuta esclusivamente sulla scorta del rilevo che l’incarico pattiziamente assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato unicamente quello di “individuare tra le offerte di compravendita immobiliare quelle più confacenti delle esigenze della propria mandante senza, peraltro porre “in relazione”, ai fini della conoscenza dell’”affare”, le parti interessate”. Il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, tuttavia, si è tradotto in un inadeguato inquadramento del rapporto negoziale tra le parti e nella conseguente errata esclusione della riconducibilità della fattispecie concreta entro il perimetro della L. n. 39/1989. Occorre rammentare preliminarmente che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che , accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 12 di 15 incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni, con la conseguenza che l'esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione(Cass. Sez. U - Sentenza n. 19161 del 02/08/2017). Chiarito, quindi, che la unilateralità della prestazione resa dal SANTAGATA a favore di una sola delle parti dell’operazione immobiliare non era di per sé preclusiva della qualificazione dell’incarico in termini di mediazione, si deve osservare che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte laziale, anche l’attività di selezione e comunicazione delle offerte di compravendita formulate da terzi rientr a pienamente nel concetto di “mettere in relazione” le parti ai fini della conclusione di un affare, e ciò soprattutto qualora l’incarico, come nel caso in esame, presenti carattere unilaterale, dal momento che in questo caso il compito assunto dall’incaricato si traduceva nel reperire terzi che , a propria volta, mediante la formulazione di offerte di vendita, avessero manifestato l’intenzione di concludere un “affare”, e cioè la compravendita. Ne consegue che, nel ricevere dalla [OSCURATO:PERSONA] –già interessata alla conclusione di operazioni di compravendita immobiliare – l’incarico di segnalarle l’esistenza di terzi a propria volta interessati alla conclusione di operazioni di uguale natura– senza che , peraltro , foss e emerso che il conferimento di incarico implicasse lo svolgimento di attività giuridica Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 13 di 15 - l’odierno controricorrente altro compito non a veva assunto , se non quello di individuare i suddetti terzi e di segnalarli alla [OSCURATO:PERSONA] in modo da consentire a quest’ultima di porsi “in relazione” con gli stessi terzi, in vista della conclusione di una compravendita. Icaratteri concreti dell’incarico conferito al controricorrente – cioè quello di raccogliere (id est individuare e selezionare) e comunicare (alla stessa [OSCURATO:PERSONA]) offerte di vendita –risultano conseguentemente coincidenti con i caratteri della c.d. “mediazione unilaterale”, come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte, da ciò derivando che deve trovare applicazione il principio pe r cui i n caso di mediazione atipica onerosa, al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della L. n. 39 del 1989 e, pertanto, l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9814 del 13/04/2023) . Il tutto senza tralasciare di considerare che il soggetto che agisca ex art. 1755 c.c. per la corresponsione della provvigione in relazione ad un’attività di mediazione esauritasi in epoca anteriore alle modifiche apportate dell’art. 73, d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 all’art. 2della L. 3 febbraio 1989, n. 39 ha l’onere di dimostrare di essere iscritto nello speciale ruolo degli agenti di affari in mediazione e che, poiché tale requisito discende da una norma imperativa, rientra tra i doveri del giudice, prima di accogliere una domanda, verificare anche ex officioe in assenza di qualsiasi contestazione della controparte, la ricorrenza della suddetta condizione. Sez. S2 -R.G. 18249/2019 – PU 11/10/2023 - Pagina nr. 14 di 15 Per contro, il giudice di appello si è discostat o dai principi già individuati da questa Corte e, operando una inesattaqualificazione del rapporto tra le parti, è giunta erroneamente ad escludere –nel caso in esame - l’applicabilità dell’obbligo di iscrizione all’albo di cui alla L. n. 39/1989, omettendo conseguentemente di valutarela validità o meno dell’incarico conferito al controricorrente. 4. L ’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza. 5. In definitiva, l a sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale si uniformerà al principio di diritto, precedentemente evidenziato, alla stregua del quale, nell’ipotesi di mediazione atipica onerosa, al mediatore che esercita la propria attività nell'interesse di una delle parti, con la quale instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della L. n. 39 del 1989 , con la conseguenza che l'iscrizione all'indicato ruolo costituiscecondizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione. Lo stesso giudice di rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, accoglie il secondo mot
Sentenza Cassazione n. 29818/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris