CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 02/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (ndrangheta) (capo A) e tentata estorsione aggravata in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (capo T) Quanto al reato associativo, Muscia avrebbe fatto parte della 'ndrina di Tropea ed eseguito le disposizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di messo incaricato di compulsare le estorsioni sul territorio, nonchè avrebbe organizzato l'attività di reinvestimento dei proventi dell'attività illecita e gestito le attività imprenditoriali promosse dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], quali la commercializzazione di vino con etichette contraffatte; a Muscia inoltre sarebbe stato anche affidato il compito di individuare il luogo idoneo a nascondere i latitanti (così l'imputazione) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione; il tema attiene alla utilizzabilità delle conversazioni • contenute nel Rit 1247/18 e, in particolare, alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi. Si era evidenziato come il decreto di urgenza autorizzativo della captazioni e il provvedimento di convalida facessero riferimento solo al diverbio verbale, la cui causa era ignota, verificatosi in Tropea il 30.7.2018 tra soggetti ritenuti legati "ai [OSCURATO:PERSONA]" e quelli di un altro gruppo non identificato; dunque, nella specie, non vi sarebbero stati i sufficienti indizi di reato che potessero legittimare le captazioni tenuto conto che: a) le dichiarazioni di Pietro di Costa, secondo cui due imprenditori di Tropea ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano taglieggiati da [OSCURATO:PERSONA] erano state smentite da quelle degli stessi imprenditori; b) l'asserito clima di omertà e di intimidazione, ritenuto dal Pubblico Ministero, sarebbe stato frutto di una congettura, non essendo state le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] supportate da elementi oggettivi; c) la relazione di servizio del 31.7.2018 - in cui l'operatore di polizia giudiziaria aveva riferito di essere stato allertato da un suo conoscente in ordine al fatto che due gruppi di soggetti si stessero fronteggiando nella città di Tropea - non aveva fornito nessun riscontro alla tesi accusatoria, tenuto peraltro conto che lo stesso verbalizzante, portatosi sul posto, aveva notato solo un diverbio verbale tra esponenti "dei [OSCURATO:PERSONA]" e soggetti non identificati; d) quanto alla richiesta di intervento da parte di tale Zaccaro, genero di [OSCURATO:PERSONA], questi non aveva riconosciuto nessuno e non vi erano elementi tali da poter desumere che questi potesse essere stato aggredito. Sul punto l'ordinanza sarebbe silente, essendosi il Tribunale limitato a richiamare l'originaria motivazione del decreto, senza pronunciarsi sulla questione devoluta. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo. Vi è una premessa volta a ridimensionare il coinvolgimento del ricorrente in una vicenda - valorizzata in chiave accusatoria - di cui non è chiamato a rispondere (viene ipotizzato il concorso nel reato di cui all'art. 517 quater cod. pen.- capo C1, per aver preso parte ad un'attività di contraffazione di prodotti vinicoli) e si assume che il Tribunale avrebbe errato nel far derivare dall'asserita caratterizzazione mafiosa di tale fatto la prova della partecipazione all'associazione del ricorrente; si assume che, ove pure fosse stata provata la partecipazione dell'indagato a detto reato, ciò non consentirebbe comunque di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. Né il Tribunale avrebbe fornito adeguate risposte ai rilievi difensivi secondo cui: a) la condotta associativa di Muscia sarebbe "partita" dal 31.10.2013, cioè dall'epoca successiva alla sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui l'indagato era stato assolto dal delitto di partecipazione alla stessa associazione mafiosa per cui si procede; b) nessun collaboratore nel presente procedimento ha mai riferito alcunchè sul ricorrente; c) l'indagato .non risulta formalmente affiliato alla ndrangheta, né che abbia partecipato a riunioni dell'organizzazione; d) al di là del fatto di cui si è detto, Muscia non avrebbe rapporti con esponenti del sodalizio, né esisterebbe la prova per cui il denaro utilizzato per compiere il reato di cui all'ad 517 quater cod. pen. fosse quello proveniente dal sodalizio; e) il 29.1.2019 l'indagato era stato coinvolto in un altro procedimento penale per altro reato da quale poi è stato assolto, e, nonostante il fermo, l'attività dei concorrenti per il reato di cui si è detto era proseguita. Rispetto a dette deduzioni l'ordinanza sarebbe silente Sotto altro profilo l'ordinanza sarebbe viziata per aver attribuito al ricorrente un ruolo nel settore delle estorsioni e, in particolare, nel tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo T); anche in questo caso il Tribunale avrebbe erroneamente fatto derivare la prova della partecipazione al delitto associativo dal quella del singolo reato fine. Il mandante dell'episodio estorsivo, si argomenta, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], soggetto non indagato per il reato associativo, e sul punto sarebbe viziata la motivazione dell'ordinanza, secondo cui non rileverebbe la incerta natura di reato fine dell'episodio in questione rispetto al reato associativo in ragione del fatto che Muscia avrebbe interagito non solo con "i Mancuso" ma anche con gli esponenti della cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] con i quali i primi avrebbero "spartito" il mercato delle estorsioni. Sostiene invece l'indagato che: a) Muscia non avrebbe interagito con "i Mancuso" ma solo con [OSCURATO:PERSONA], soggetto non affiliato; b) il clan [OSCURATO:PERSONA] sarebbe i contrasto con quello dei Mancuso; c) la stessa persona offesa, appreso dell'interessamento del ricorrente, mostrava di non essere in nulla in soggezione. Sotto ulteriore profilo al Muscia sarebbe stato attribuito anche il ruolo di soggetto che avrebbe favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che emergerebbe dal contenuto della intercettazione del 8.9.2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento a Muscia per la disponibilità di una casa "fuori mano". Il Tribunale al riguardo si sarebbe limitato a richiamare la richiesta della misura senza valutare i rilievi difensivi - richiamati nel ricorso - volti a dimostrare il carattere neutro di quella conversazione.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il fatto estorsivo in cui l'indagato è chiamato a rispondere a titolo di concorso morale. Il compendio indiziario sarebbe costituito da un'unica intercettazione ambientale, quella del 18.11.2018, tra la persona offesa e il coindagato [OSCURATO:PERSONA], in cui questi avrebbe compiuto una sorta di chiamata in correità riferendo di aver ricevuto una visita presso il suo studio dal ricorrente che avrebbe accompagnato un'altra persona che si sarebbe presentata come persona mandata da [OSCURATO:PERSONA] per una questione. afferente una somma di denaro. Il Tribunale, si assume, sarebbe incorso in un travisamento della prova, atteso che dal testo della conversazione emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto ritenuto, non volesse affatto incontrare [OSCURATO:PERSONA] (mico) ma solo Muscia e che fosse [OSCURATO:PERSONA] a dire di voler incontrare Mancuso per chiarire la questione In tale senso si erano valorizzate una serie di incongruità della condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro aveva riferito nella conversazione che Muscia in quel periodo fosse agli arresti domiciliari, laddove invece il ricorrente era libero. La difesa aveva inoltre evidenziato: a) che Muscia non aveva rapporti né con gli altri coindagati e nemmeno con la persona offesa; b) l'assenza di una ragione per cui Muscia si sarebbe dovuto recare da [OSCURATO:PERSONA] per fungere da intermediario; c) la circostanza che prima dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] la persona offesa non avesse mai ricevuto richieste estorsive; d) l'impossibilità di attribuire l'appellativo di tropeano a Muscia; e) l'assenza di ogni riferimento in quelle conversazione a condotte estorsive. Anche sul punto l'ordinanza sarebbe silente. Pur volendo ritenere, si aggiunge, attendibile il contenuto di quella conversazione nondimeno la stessa non potrebbe integrare il concorso morale nel reato, non sussistendo la prova che Muscia fosse consapevole di concorrere nel fatto estorsivo. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p. Si adduce che, a fronte della domanda cautelare in cui si faceva riferimento all'aggravante in questione anche sotto il profilo del metodo mafioso, il Tribunale avrebbe confermato l'ordinanza senza tuttavia motivare alcunchè quanto al metodo mafioso e motivando in maniera inadeguata rispetto alla finalità agevolatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È inammissibile il primo motivo.L'assunto difensivo è articolato su un presupposto fondante e cioè che, al momento in cui le captazioni furono autorizzate, non vi erano i sufficienti indizi di reato per procedere. Il riferimento del ricorrente è alle conversazioni contenute nel Rit.1247/2018. 2.1. Si tratta di assunti non condivisibili. La Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito princìpi funzionali ad attuare il percorso .demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non nnassimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito l'indagato né quali sarebbero le specifiche conversazioni intercettate che si assumono essere inutilizzabili, né quale sarebbe la loro concreta valenza probatoria rispetto al ragionamento probatorio sotteso al giudizio relativo alla gravità indiziaria, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata. Il motivo di ricorso in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del percorso motivazionale del provvedimento impugnato e si risolve in una generica critica difettiva ed inadeguata, che sostanzialmente non permette al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure. 2.2. Sotto altro profilo, secondo gli assunti difensivi, la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con il primo decreto produrrebbe una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità anche in relazione alle conversazioni successivamente intercettate e tutte contenute nel Rit indicato. Il tema è quello della c.d. inutilizzabilità derivata. L'affermazione giurisprudenziale consolidata è quello per cui, in materia di inutilizzabilità non opera il principio, previsto per le nullità, della trasnnissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (per tutte, Sez. 6, n. 9009 del 04/02/2020, Rella, Rv. 278563; Sez. 5, n. 441114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432). Si tratta di un principio spesso collegato a quello secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni probatoriamente inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027, del 20/10/2015, Ferminio, Rv. 266496). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui "consente l'utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla". La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: "l'accoglimento del quesito avrebbe comportato l'esercizio di opzioni che l'ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un'ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) quelli della nullità e inutilizzabilità siano fenomeni "tutt'altro che sovrapponibili", così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità". In termini non diversi la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 219 del 2019. La Corte, ricostruiti il senso e la portata della inutilizzabilità, ha affermato che: -l'istituto della inutilizzabilità ha una "vita" totalmente autonoma rispetto al regime ed alla stessa natura giuridica delle nullità; - anche detto invalidità risponde - al pari delle nullità - ai paradigmi della tassatività e legalità, dal momento che è soltanto la legge a stabilire quali siano - e come si atteggino - i diversi divieti probatori; - è lo stesso sistema normativo ad avallare la conclusione secondo la quale, per la inutilizzabilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata", sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, la Corte ha chiarito che "derivando il divieto probatorio e la conseguente "sanzione" della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi "estensione" di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa. Del resto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 settembre 2018-4 febbraio 2019, n. 5457)" (così la Corte costituzionale). La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata anche dall'art. 202 cod. proc. pen., che inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo è che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che «tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimità della loro origine" (Corte cost. n. 110 del 1998). Acutamente si è osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all'art. 202 cod. proc. pen., inibisce l'utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi. La Corte costituzionale distingue dunque un'utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un'utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto. Quello previsto dall'art. 202 cod, proc. pen. è un divieto più ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite. La prova inutilizzabile rimane tale: essa è, salvi i casi specifici previsti dalla legge (art. 202 cod. proc. pen.), tuttavia utilizzabile in chiave euristica, cioè strumentale alle funzione investigativa o istruttoria. Se la prova inutilizzabile non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilità, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l'ammissione e la ricerca di altre valide prove: ciò che ne è preclusa, si osserva testualmente, è- come già affermato dalla Corte di cassazione proprio con la sentenza richiamata dalla Corte costituzionale (Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018, dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029), solo l'utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione. Nel caso di specie, il ricorrente sovrappone i due profili di cui si è detto - inutilizzabilità probatoria ed utilizzabilità ai soli ulteriori fini investigativi di un atto di indagine probatoriamente inutilizzabile - e conseguentemente non distingue, rispetto alla decisione cautelare impugnata, tra: a) conversazioni autorizzate in violazione di un divieto, inutilizzabili limitatamente al profilo probatorio, ma non anche in funzione strumentale ed investigativa; b) intercettazioni autonome, autorizzate, cioè - in tutto o in parte - sulla base di elementi derivanti da conversazioni inutilizzabili sul piano probatorio ma utilizzabili in chiave euristica; c) intercettazioni espressamente disposte a seguito del decisivo apporto conoscitivo derivante dalle intercettazioni inutilizzabili: queste ultime inutilizzabili solo probatoriamente, mentre quelle ulteriori sono utilizzabili ad ogni fine. 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1. Secondo il Tribunale, i gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa deriverebbero dal fatto che Muscia "intraneo alla 'ndrina di Tropea": a) fosse dedito ad eseguire le disposizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], agendo come messo nel settore delle estorsioni e collaborando alla individuazione dei luoghi in cui nascondere i latitanti; b) partecipasse all'attività di reinvestimento dei proventi dell'attività illecita, consistita nell'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, finalizzata alla vendita sul mercato italiano ed estero, in collaborazione con altri soggetti appartenenti al sodalizio" (così testualmente il Tribunale a pag. 5). 3.2. Rispetto a tale quadro di riferimento l'ordinanza è tuttavia viziata per più ordini di ragioni. Il primo è che il Tribunale sembra procedere sul piano del metodo dando per presupposto ciò che invece avrebbe dovuto essere provato. Nella motivazione dell'ordinanza, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sembra conseguire dalla interpretazione di alcuni "fatti" alla luce di un elemento di presupposizione, in verità reso esplicito dallo stesso Tribunale, e cioè che Muscia sia un soggetto "intraneo" alla cosca di ndrangheta di Tropea: un presupposto che poi sembra colorare di significato probatorio i singoli segmenti fattuali. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso. Ciò che avrebbe dovuto essere provato era la partecipazione all'associazione mafiosa dell'indagato sulla base dei fatti; il Tribunale sembra aver proceduto in senso inverso e cioè interpretando i fatti sulla base della ritenuta intraneità dell'indagato. E tuttavia di tale intraneità nulla è stato spiegato. Sotto altro profilo, al di là di quanto si dirà in ordine al reato sub T), l'ordinanza è completamente silente quanto al primo gruppo di segmenti fattuali da cui è stata fatta discendere la prova della partecipazione criminosa. Nessun elemento concreto è stato tuttavia indicato per giustificare l'assunto secondo cui Muscia fosse un soggetto dedito ad eseguire le disposizioni di Antonio e [OSCURATO:PERSONA], né è stato chiarito se, al di là dell'episodio di cui al capo T), il Tribunale abbia inteso riferirsi anche ad altre vicende estorsive; né, ancora, rispetto agli assunti difensivi, è stato spiegato quale sarebbe stato in concreto il ruolo avuto dal ricorrente nella "individuazione dei luoghi in cui nascondere i latitanti". Sul tema, obiettivamente rilevante, il Tribunale si è limitato a richiamare pag. 289 della richiesta cautelare, senza spiegare nulla, nemmeno cosa abbia ritenuto al riguardo il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare genetica. Si tratta di gravi vizi, tenuto conto, che: a) non sono state indicate intercettazioni telefoniche comprovanti direttamente o indirettamente il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali del gruppo mafioso; b) non sono stati indicate fonti di prova attestanti i rapporti tra Muscia e altri soggetti del gruppo mafioso; c) non sono state indicate dichiarazioni di collaboratori di giustizia riguardanti l'indagato.Si è fatto solo riferimento ad alcune conversazioni (tre) relative al coinvolgimento dell'indagato nella commercializzazione di bottiglie di vino contraffatte (cfr., pag. 6 ordinanza impugnata ). Si tratta di una motivazione anche in questo caso gravemente viziata, che non spiega affatto perché dalle conversazioni indicate, obiettivamente dotate di una non elevata capacità dimostrativa rispetto alla prova del fatto associativo, e dalla partecipazione alla contraffazione del vino da parte dell'indagato dovrebbe essere tratta la prova della sua partecipazione all'associazione mafiosa. Non è stato inoltre chiarito alcunchè: a) su quale fosse l'entità dell'attività di contraffazione; b) sulla riferibilità di detta attività al sodalizio mafioso ovvero a singoli associati; c) su quale fosse il ruolo dell'indagato; d) sul se in quella attività fosse reimpiegato denaro dell'associazione e se ciò fosse noto a Muscia. Una obiettiva anemia motivazionale. Ne consegue che sul capo A) l'ordinanza impugnata deve essere annullata per un nuovo esame. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. Quanto al fatto estorsivo di cui al capo T), il giudizio di gravità indiziaria sulla compartecipazione dell'indagato è stato fatto discendere dal contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra la persona offesa e il coindagato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale questi riferiva al primo di aver ricevuto qualche minuto prima Muscia che si era presentato con un "giovanotto" dicendo " sapete... vi presento ... che è un amico di Mico ([OSCURATO:PERSONA]) ed io sono venuto solo per accompagnarlo"; nel corso della conversazione con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aggiunto che il suo interlocutore - non l'indagato - avrebbe aggiunto "sapete mi ha mandato Mico per quei soldi che voi sapete... dobbiamo parlare". Sulla base di tale dialogo il Tribunale ha affermato che la prova del concorso di Muscia deriverebbe dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], "indagato per concorso esterno in associazione, verosimilmente ben conosce le dinamiche criminose del sodalizio e le gerarchie interne ad esso e non avrebbe speso indebitamente il nome di Muscia, soggetto collegato ai Mancuso, se lo stesso non avesse realmente concorso alla condotta in esame" (così testualmente a pag. 8) Anche in questo caso si tratta di un ragionamento viziato. Non è innanzitutto chiaro perché, ove si ritenga che il fatto estorsivo sia riconducibile e [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo all'associazione mafiosa, l'estorsione in esame debba essere collocata all'interno dell'attività dell'associazione mafiosa, in assenza del coinvolgimento di altri soggetti partecipi al sodalizio. Sul punto l'ordinanza è obiettivamente oscura non potendo ritenersi adeguato, al fine di provare l'origine mafiosa della estorsione, l'assunto del Tribunale secondo cui Muscia interagiva anche con "i [OSCURATO:PERSONA]" che, con "i Mancuso", "cogestivano il racket delle estorsioni" (cfr. ordinanza pag. 6). Si tratta di una affermazione instabile perché nel caso di specie, oltre a [OSCURATO:PERSONA], l'unico soggetto evocato nell'unica conversazioneyalorizzata sul piano accusatorio è in realtà un soggetto a cui non è stata contestata la partecipazione all'associazione mafiosa. Sotto altro profilo, pur volendo ragionare con il Tribunale, non è stato affatto chiarito sulla base di quali elementi concreti sia possibile ritenere che Muscia sapesse dell'oggetto della richiesta della persona che aveva accompagnato, cioè •che sapesse che la causa di quell'accompagnamento fosse una pretesa estorsiva, non potendo di per essere sufficiente il riferimento che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse "verosimilmente" le dinamiche interne al gruppo mafioso. Ne consegue che anche con riguardo al capo in esame, l'ordinanza deve essere annullata. 5. Il Tribunale, in sede di rinvio, formulerà un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria per i reati contestati e, all'esito, verificherà la sussistenza della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. e delle esigenze ca