CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41073/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0384MCH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che— pronunciandosi quale giudice di rinvio a seguito di parziale annullamento della precedente sentenza di condanna limitato al punto del riconoscimento della recidiva e a conseguentemente al trattamento sanzionatorio— ha ritenuto sussistenza la ridetta aggravante attenuante e, ferma la responsabilità dell'imputato per i delitti di tentato omicidio, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha ridotto la misura della pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva di cui all'art. 99 comma quarto cod. pen., è manifestamente infondato il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 8) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che, per il delitto di lesioni personali, contesta l'applicazione della pena della reclusione, anziché di quella pecuniaria prevista per i reati di competenza del giudice di pace — è manifestamente infondato in quanto il reato di lesioni oggetto di addebito rientra nella competenza del Tribunale in quanto aggravato ai sensi dell'art. 585, comma primo, prima parte, cod. pen. (in relazione all'art. 576 n. 1 cod. pen. che si riferisce al fatto commesso con il concorso di taluna delle circostanze di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C