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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26578/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di atti persecutori; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione registratisi (dal 9 febbraio al 10 aprile 2018 per impedimento, dal 24 maggio 2019 al 14 febbraio 2020 su richiesta, dal 10 luglio al 18 dicembre 2020 per impedimento, da contenere nei 60 giorni previsti dall'art. 159, primo comma, cod. pen., per un totale di 386 giorni), che conduce il termine calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (27 luglio 2021) sino al 16 settembre 2022, oltre la data della sentenza di secondo grado (4 aprile 2022); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi; considerato, inoltre, che la doglianza afferente alla mancata concessione circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di atti persecutori; considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data anteriore a quella della sentenza di secondo grado è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non tiene conto dei periodi di sospensione della prescrizione registratisi (dal 9 febbraio al 10 aprile 2018 per impedimento, dal 24 maggio 2019 al 14 febbraio 2020 su richiesta, dal 10 luglio al 18 dicembre 2020 per impedimento, da contenere nei 60 giorni previsti dall'art. 159, primo comma, cod. pen., per un totale di 386 giorni), che conduce il termine calcolato ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (27 luglio 2021) sino al 16 settembre 2022, oltre la data della sentenza di secondo grado (4 aprile 2022); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi; considerato, inoltre, che la doglianza afferente alla mancata concessione circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consi
Sentenza Cassazione n. 26578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris