CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 08532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22613-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, -[OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- PUBBLICO MINISTERO della PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di NOVARA; [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore p.t.; - intimati - avverso la sentenza n. 757/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su ricorso del Pubblico Ministero, il Tribunale di Novara dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, osservando che: sussisteva la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto dalla visura camerale emergeva che il trasferimento della sede sociale a Milano era avvenuto nell'anno antecedente al ricorso per fallimento, depositato il 30.5.18, e dunque fatto irrilevante ai fini della competenza ex art. 9 I.f.; la società debitrice, regolarmente convocata ex art. 15 1.f. e non comparsa, esercitava attività commerciale, soggetta al fallimento, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti esonerativi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), I.f.; la società versava in evidente stato d'insolvenza, tenuto conto dell'ingente ammontare dei carichi iscritti a ruolo ed affidati all'Agente delle riscossione, pari a euro 705.995,44, del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Novara a favore della BPM per euro 215.771,86, oggetto di opposizione, e del mancato deposito del bilancio d'esercizio dal 2013. La stessa società presentava un ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Corte di cassazione che, con ordinanza del 2020, l'ha rigettato; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento. Ric. 2020 n. 22613 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- Con sentenza del 24.7.2020, la Corte d'appello ha respinto il reclamo, osservando che: la questione della competenza territoriale era ormai preclusa dalla suddetta pronuncia della Corte di cassazione; il decreto di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato ex art. 15 I.f., con pec, con esito di "ottenuta ricevuta"; lo stato d'insolvenza era comprovato dai numerosi cospicui debiti indicati, non avendo la ricorrente allegato di disporre di attivo sufficiente a soddisfare i creditori. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre in cassazione con quattro motivi. Non si sono costituiti gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 238, I.fall., per aver la Corte d'appello omesso di esaminare il motivo di reclamo afferente alla nullità del ricorso per fallimento presentato dal Pubblico Ministero. Al riguardo, la ricorrente società lamenta che il Pubblico Ministero abbia assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento esorbitando dai limiti di cui all'art. 7 I.fall., atteso che l'istanza era stata fondata su una serie di decreti ingiuntivi opposti, per i quali era ancora in corso la procedura esecutiva di recupero dei crediti, conseguendone l'insussistenza della notitia decoctionis - che deve emergere nell'ambito di un procedimento penale- considerato che il Pubblico Ministero aveva agito sulla base di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nel 2017 relativi ad una procedura penale ancora in fase di indagine. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I.fall., 2679 c.c., 115, 116, c.p.c., per non aver il Tribunale esaminato i presupposti dell'insolvenza, considerando che l'[OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito debiti e crediti già dal 2013, costituendo una nuova società oggetto delle azioni esecutive dei creditori. Ric. 2020 n. 22613 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 I.fall., per aver il Tribunale ritenuto la sua competenza territoriale, sebbene l'attività sociale si fosse concentrata a Milano presso la sede della Stark s.r.I., ove si è aperta la liquidazione. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15 I.fall, in relazione all'art. 24 Cost., in quanto la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare era da ritenere nulla in quanto effettuata con pec dal Pubblico Ministero pur consapevole del precedente trasferimento di sede della società ricorrente e della nomina del liquidatore, sicché tale notifica avrebbe dovuto essere eseguita anche presso lo stesso liquidatore. La ricorrente si duole dunque dell'omessa notificazione del ricorso e del decreto presso la sede effettiva della [OSCURATO:SOCIETA]. di Milano, nonché per la violazione del termine di 45 gg. tra la data del deposto del ricorso e la fissazione dell'udienza prefallimentare. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, concernente la violazione dell'art. 7 I.fall., anzitutto, è inammissibile perché non risulta che la ricorrente abbia proposto la questione in sede di reclamo alla Corte d'appello, venendo dunque in rilievo una questione nuova; inoltre, va rilevato che tale motivo non è autosufficiente poiché non contiene la trascrizione del ricorso del Pubblico Ministero. Al riguardo, va altresì osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.26407/21; n. 646/19), in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del Pubblico Ministero, quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, I.fall., non solo quando apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche Ric. 2020 n. 22613 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -4- ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (c.d. modello 45). Nel caso concreto, non è dunque censurabile l'iniziativa assunta dal Pubblico Ministero il quale ha depositato il ricorso per fallimento deducendo lo stato di decozione, per quanto esposto dalla stessa società ricorrente, sulla base di dati attinti da un'indagine della Guardia di Finanza svolta in un procedimento penale. Il secondo motivo è inammissibile, poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla sussistenza dello stato d'insolvenza. Al riguardo, il riferimento al fatto che l'[OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe trasferito debiti e crediti già dal 2013, costituendo una nuova società oggetto delle azioni esecutive dei creditori, è circostanza del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'insolvenza, atteso che non è stato allegato e dimostrato che tali debiti siano stati ceduti a terzi con liberazione dell'[OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente alla questione della competenza territoriale del Tribunale di Novara, ormai non più contestabile poiché decisa con ordinanza della Corte di Cassazione, come richiamata in parte motiva nella sentenza impugnata, emessa in sede di regolamento di competenza proposto in via autonoma. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Invero, la notifica del ricorso è stata legittimamente effettuata dalla cancelleria con pec mediante invio in data 18.10.18 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con regolare ricevuta. Al riguardo, è principio consolidato quello secondo il quale L'art. 15, comma 3, I.fall. Ric. 2020 n. 22613 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -5- (nel testo novellato dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 221 del 2012), nel prevedere che la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società può essere eseguita tramite pec all'indirizzo della stessa e, in caso di esito negativo, presso la sua sede legale come risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia andata a buon fine, mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, introduce una disciplina speciale semplificata che esclude l'applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall'art.145 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica (Cass., n. 5311/20; n. 19688/17). Ne consegue l'irrilevanza del trasferimento della sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della nomina del liquidatore in data anteriore alla notifica mediante pec. Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis del