CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 06/10/2021 del Corte di appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 8841 del 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la decisione adottata dal Tribunale di Roma il 21 maggio 2015, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nel capo B delle imputazioni ma ha dichiarato non doversi procedere per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo A perché estinto per prescrizione e ha conseguentemente rideterminato la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza. • 2.1. Con il primo e con il secondo motivo si deducono violazione degli artt.99, 159 e 337 cod. pen. e vizio della motivazione nel non dichiarare estinto anche il reato ex art. 337 cod. pen. pur coevo all'altro e regolato dalle stesse norme inerenti alla prescrizione. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. nell'applicare una pena superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e pertanto si verifica la prescrizione se dopo un atto interruttivo non è stato compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 2, n. 35278 del 19/06/2007, Casadei, Rv. 237860; Sez. 6, n. 4704 del 23/03/1998, Mendolaro, Rv. 211065). In altri termini: la prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo e il successivo non è interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853; Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583; Sez. 5, n. 1018 del 03/12/1999, dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA]. 215571). Nella fattispecie la Corte d'appello ha dichiarato prescritto il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per essere decorso il termine (6 anni) di prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado applicando la previsione del previgente art. 160, comma 1, cod. pen. (modificato dall'art. 1 legge gennaio 2019 n. 3 con le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2020). Per altro verso, ha correttamente rilevato che, invece, tale termine non era decorso per il reato ex art. 337 cod. pen. perché, stante il diverso limite massimo edittale della pena (cinque anni di reclusione) e l'applicazione della recidiva, il termine è maggiore (anni 7 e mesi 6). 2. Anche II secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale aveva determinato la pena-base per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale in 10 mesi di reclusione, aumentandola di due mesi per la detenzione di stupefacenti di lieve entità e poi riducendola per il rito abbreviato.Avendo dichiarato estinto il secondo reato, la Corte di appello ha eliso l'aumento per la continuazione e ha anche rideterminato la pena-base riducendola a 9 mesi di reclusione, ulteriormente ridotti, per il rito, a 6 mesi. Ha adeguatamente giustificato il lieve discostarsi dal minimo edittale con la valutazione dei numerosi precedenti penali in aderenza al criterio indicato dall'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas