CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., aspetti già esaminati e logicamente ricostruiti dalla Corte di appello sul punto del dolo anche al confronto con le condizioni personali dell'imputato, perché raggiunto da misura cautelare e affetto da seri problemi di salute, nelle more della proposizione della denuncia, rispetto a quello della sottoscrizione di atti di regolarizzazione di manodopera denunciati come mai da lui sottoscritti, avendo ritenuto irrilevanti tali vicende che non avevano interessato le capacità mnemoniche; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci