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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30886/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RFCGX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 52 cod. pen., è generico e versato in fatto poiché fa leva su una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi con le ragioni della decisione, sorretta da motivazione immune da vizi: la persona offesa è stata colpita dall'imputato con un tubo in metallo, mentre si accingeva a risalire a bordo del proprio veicolo per andarsene (pag. 2 sentenza impugnata), quindi in un momento in cui il "pericolo", ipotizzato dalla difesa, non era più attuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RFCGX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'articolo 52 cod. pen., è generico e versato in fatto poiché fa leva su una diversa ricostruzione della vicenda, senza confrontarsi con le ragioni della decisione, sorretta da motivazione immune da vizi: la persona offesa è stata colpita dall'imputato con un tubo in metallo, mentre si accingeva a risalire a bordo del proprio veicolo per andarsene (pag. 2 sentenza impugnata), quindi in un momento in cui il "pericolo", ipotizzato dalla difesa, non era più attuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 30886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris