CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19077/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato D E [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -resistente con memoria di costituzione- avverso la sentenza n. 1266/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., introdotto con ricorso depositato il 7maggio 2008, nel 2009, con atto di citazione in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'Agenzia Sanzarella e la Motorizzazione civile di Lecce, quale organo periferico del Ministero dei trasporti (di seguito rispettivamente indicati per brevità la Società, l’Agenzia e la Motorizzazione), chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda parte attorea esponeva: di aver acquistato in data 23.3.2003 dalla Società, concessionaria Fiat di Nardò, un'autovettura Fiat mod. Punto 1.2.; che la venditrice aveva affidato le pratiche di immatricolazione del veicolo all'Agenzia; che essa ricorrente, una volta assegnata la targa al veicolo, aveva circolato con lo stesso sino a quando, a seguito di un controllo, i Carabinieri avevano inviato l'autovettura al collaudo; che, nel corso del collaudo, era emerso che la procedura di immatricolazione non era stata perfezionata, in quanto non erano stati depositati, nei due giorni successivi all'immatricolazione stessa, né la carta di circolazione e neppure il certificato di conformità del veicolo; che, a seguito di tale rilevata irregolarità, la Motorizzazione aveva dispo sto in data 12.11.2007 il ritiro delle targhe dell'autovettura; che solo nel corso del procedimento d'urgenza l'Agenzia aveva provveduto alla re- immatricolazione del veicolo; che il danno subito era equitativamente quantificabile: nella somma di euro 5.000,00, per il mancato utilizzo del veicolo nel periodo fra il ritiro delle targhe e la successiva re- immatricolazione, nella somma di euro 4.000,00 per il disagio conseguente al disbrigo della pratica di re-immatricolazione e nella somma di euro 3.000,00 per il c.d. “patema d'animo” conseguente all'intervento dei Carabinieri presso la di lei abitazione per il ritiro dei documenti. Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, resistendo alla domanda attorea, di cui chiedevano il rigetto con il favore delle spese. In particolare, la Società negava la propria responsabilità e chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dall'Agenzia e dalla Motorizzazione, delle quali chiedeva la condanna anche per il danno all'immagine che asseriva esserle derivato dalla vicenda; l'Agenzia, che attribuiva alla Società venditrice la responsabilità dei fatti; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che escludeva che la responsabilità facesse carico al proprio ufficio periferico della Motorizzazione Civile. La causa veniva istruita con la produzione di documenti, l'interrogatorio formale del titolare dell'Agenzia e prove testimoniali. Il giudizio si interrompeva per l'intervenuto fallimento della Società, ma veniva riassunto da parte attorea nei confronti della Curatela fallimentare, che restava contumace. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3448/2016, resa ex art.281 sexies c.p.c., in parziale accoglimento della domanda: a) condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 5.000,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; b) rigettava la domanda di manleva, come pure la domanda riconvenzionale proposta dalla Società; c) condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, articolando due motivi di gravame. Con il primo deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il primo giudice - ravvisando la responsabilità dell'ufficio nel fatto di non aver avvisato la Carrozza dell'esito negativo della procedura di immatricolazione del veicolo da lei acquistato , nonché nelle circostanze di non aver richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per il ritiro delle targhe e di non aver adottato provvedimenti nei confronti dell'Agenzia - non aveva tuttavia indicato quale fosse la norma in concreto violata dall'Amministrazione, posto che da un lato la normativa applicabile nella fattispecie (DPR 19.9.2000 n. 358) non prevedeva alcun obbligo di comunicazione all'intestatario del veicolo dell'esito negativo della pratica di immatricolazione, dall'altro risultava dagli atti come l'Ufficio periferico avesse inviato alle forze dell'ordine la richiesta di provvedere al ritiro delle targhe, mentre l'adozione di provvedimenti contro l'agenzia del Servizio telematico dell'automobilista rientrava nell'ambito del potere discrezionale della P.A. e non poteva formare oggetto di cognizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo censurava la violazione dell'art. 1226 cod. civ. con conseguente errata determinazione del quantum del risarcimento, sostenendo come il primo giudice non aveva fornito alcun riferimento che spiegasse il criterio adottato per determinare equitativamente l'ammontare del danno liquidato a favore della originaria attrice. Si costituivano nel giudizio di appello il titolare dell'Agenzia e l’originaria attrice.La Corte territoriale, con sentenza n. 1266/2020, in accoglimento del primo motivo di impugnazione ( assorbito il secondo): a) respingeva la domanda risarcitoria formulata dalla Carrozza nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, compensando integralmente fra il Minist er o e [OSCURATO:PERSONA] le spese del doppio grado di giudizio; b) confermava per il resto l'impugnata sentenza. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la originaria parte attorea. Ha resistito con “memoria di costituzione e risposta” l’Agenzia, che ha concluso, chiedendo: in via principale, la riforma della sentenza con annullamento della condanna della agenzia Sanzarella e, in via subordinata, che questa Corte valuti la minore responsabilità dell’Agenzia Santarella nella fattispecie in esame , concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 n 3 c.p.c., denuncia erronea esclusione della responsabilità dell’Amministrazione pubblica; la culpa in eligendo ed in vigilando rispetto allo S.T.A.; la tutela dell’affidamento da parte del cittadino nella P.A.; la responsabilità da contatto sociale: la falsa applicazione degli artt. 97 e 2 Cost.; della L. 50/1999, del DPR 358/2000, degli artt. 2049, 2043 cc . 1.2. Con il secondo motivo denuncia Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le Parti, art. 360 6 cpc nr. 5; erronea valutazione delle prove, in relazione alla richiesta di ritiro delle targhe del veicolo irregolarmente immatricolato . In sintesi, parte ricorrente ritiene che la corte territoriale, escludendo nella specie la responsabilità della Motorizzazione Civile (e per essa del Ministero) sia incorsa nei vizi denunciati. 2. I due motivi – che, in quanto connessi , sono trattati congiuntamente -sono infondati. Non vi è dubbio che lo [OSCURATO:PERSONA] dell’Automobilista (detto anche semplicemente STA) - istituito con L. n 50/1999 e regolamentato dapprima con d.P.R. n 358/2000 e ora con d.P.R. n. 126/2022 - è attività soggetta al rilascio di autorizzazione, all’indirizzo, al controllo, alle ispezioni da parte del Ministero e delle sue dipendenze territoriali (Motorizzazione, P.R.A., etc.). Invero: l’art. 3 del d.P.R. n. 358/2000, vigente all’epoca dei fatti, stabiliva al comma 2 che … gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli [S.T.A.] e della osservanza delle modalità indicate al comma 1 . Il controllo sul suddetto corretto funzionamento è previsto a tutela del cittadino che - confidando sull’affidabilità della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue diramazioni territoriali ufficiali- deve potersi fidare di Agenzie accreditate dallo Stato, che operano per conto del Ministero stesso, usandone anche il logo (imposto dal DPR ridetto). Tuttavia, nella impugnata sentenza la corte territoriale non ha affatto escluso in capo alla Motorizzazione civile di Lecce, quale organo periferico del Ministero, la suddetta attività di controllo, ma ha ritenuto, sulla base di un accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, non provata la responsabilità del suddetto Ufficio, in quanto dalla documentazione acquisita in fase istruttoria (raccomandate 29 ottobre 2003 e 12 novembre 2007) risultava che le Forze dell’Ordine erano state richieste di procedere al ritiro delle targhe. D’altronde, è indubbio che nessuna disposizione normativa pone a carico del suddetto ufficio l’obbligo di avvertire dell'esito negativo della pratica di immatricolazione il proprietario di un veicolo (con il quale non ha alcun contatto); e la facoltà di adottare o meno provvedimenti a carico dell'agenzia, che ha seguito la pratica di immatricolazione, correttamente è stata ritenuta attività che rientra nell'ambito della discrezionalità della P.A., e, quindi, sfugge al sindacato dell'AGO. In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, non sono ravvisabil i i lamentati vizi , anche quelli veicolati ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., della sentenza impugnata, che, resistendo alle censure proposte, va confermata. 3. In relazione alla richiesta formulata a questa Corte dal Difensore dell’Agenzia in sede di c.d. “memoria di costituzione”, occorre osservare che detta memoria, notificata in data 15 febbraio 2022 e depositata in data 26 febbraio 2022, quindi dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile, se pu ò qualificarsi come controricorso tardivo, e come tale inammissibile, non ha, peròe a maggior ragione, i requisiti, né di tempestività né di forma e neppure di contenuto, per essere considerata un ricorso incidentale e , quand’anche tale la si volesse considerare, il ricorso incidentale sarebbecomunque inammissibile . 4.In conclusione il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere per le spese, mancando, come sopra evidenziato, una rituale costituzione in questa sede dell’Agenzia Sanzarella di [OSCURATO:PERSONA].Al rigetto del ricorsoconsegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore i