CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 21080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni il 12/06/19943. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/19684. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.8. [OSCURATO:SOCIETA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Tranivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Fabiolaletta la memoria difensiva, datata 15/04/2026, di replica alle conclusioni dellaProcura generale, alla quale è allegato il decreto del Pubblico Ministero del26/02/2026 di revoca del decreto di sequestro preventivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 , a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Trani ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame avanzate daScaringi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci unicie/o legali rappresentanti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Scagis.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] edili di Di MartinoMassimiliano c. sas, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] edili s.r.l. ed harigettato l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori diScaringi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di soci unicie/o legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo iseguenti motivi di ricorso:2.1. Primo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 39 e 57 d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc.pen.Si deduce che il Tribunale del riesame abbia erroneamente dichiaratoinammissibili le richieste di riesame proposte nell’interesse delle società [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata dai legali rappresentantiindagati per il reato presupposto.Si assume che il Tribunale abbia applicato l’incompatibilità ex art. 39 d.lgs.n. 231 del 2001 come automatismo, senza verificare la previa effettivaconoscenza, da parte degli enti, della loro qualità di indagati.Si richiama, a sostegno, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui il divieto di rappresentanza presuppone tale conoscenza, nonravvisabile quando alle società sia stato notificato il solo verbale di esecuzione delsequestro, come nel caso in esame.2.2. Secondo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 39 e 40d.lgs. n. 231 del 2001, 24 e 111 Cost., 178, lett. c, cod. proc. pen.Con un motivo subordinato al primo, i ricorrenti sostengono che ilTribunale, accertato il conflitto di interessi del legale rappresentante, avrebbedovuto nominare un difensore d’ufficio ex art. 40 d.lgs. n. 231 del 2001 o uncuratore speciale, anziché dichiarare l’inammissibilità delle richieste di riesame,così comprimendo il diritto di difesa dell’ente pur in presenza di una misura realealtamente invasiva.2.3. Terzo motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 322-bis e 324cod. proc. pen. e all’art. 320 del d.lgs. n. 14 del 2019.Si denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità per difetto dilegittimazione degli indagati in relazione alle società in liquidazione giudiziale, sulpresupposto della legittimazione esclusiva del curatore, assumendo che ilTribunale abbia omesso di distinguere tra beni della massa e beni o partecipazioninella titolarità personale degli indagati. Si sostiene che, incidendo il sequestroanche su quote sociali e beni personali, il Tribunale avrebbe dovuto procedere auno scorporo delle posizioni ed esaminare nel merito la questione almeno conriguardo a tali profili, in linea con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui laquota sociale appartiene al patrimonio del socio. La declaratoria di inammissibilitàviene pertanto ritenuta lesiva dell’art. 324 cod. proc. pen., dei principi di favorimpugnationis ed effettività del rimedio, nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost.2.4. Quarto motivo: Violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per l’erroneaesclusione della legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio”avverso il sequestro di partecipazioni e aziende.Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe adottato un criterio meramenteformale – fondato sulla mancanza di rappresentanza dell’ente – trascurando ladiretta incidenza del vincolo cautelare sulla sfera patrimoniale personale degliindagati, quali titolari delle quote.Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che il giudice del riesame avrebbedovuto valutare l’impugnazione alla luce del petitum sostanziale e dell’interesseconcretamente inciso, senza arrestarsi alla qualificazione formale del rapporto conl’ente.2.5. Quinto motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’art. 321 cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora eviolazione del principio di proporzionalità, con specifico riferimento al sequestroimpeditivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Si deduce l’assenza di un pericolo concreto e attuale, il mancato confrontocon gli elementi difensivi attestanti la liceità e la tracciabilità delle operazioni,nonché l’omessa valutazione di misure meno invasive, ritenendo la motivazioneapodittica e fondata su presunzioni, nonché in contrasto con il requisito dipertinenzialità del sequestro impeditivo.2.6. Sesto motivo: Violazione degli artt. 321, comma 1, e 125, comma 3,cod. proc. pen. per motivazione apparente sul periculum in mora, con omissionedella valutazione dell’attualità del pericolo con riferimento al sequestro preventivoimpeditivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.I ricorrenti lamentano che il Tribunale abbia fondato il periculum in morasu una prognosi astratta e congetturale, priva di riferimento a condotte concretee attuali, e senza considerare il mutamento degli assetti gestori e la cessazionedegli indagati dalle cariche sociali, elementi documentali idonei a escludere ilrischio di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il periculum sia stato ricostruitocome rischio meramente “da contesto”, ancorato alla storia del gruppo e non asituazioni attuali, in violazione dei parametri legali della cautela reale2.7. Settimo motivo: Violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. perdifetto di determinatezza e coerenza del titolo cautelare, con particolareriferimento alle quote di [OSCURATO:SOCIETA]È denunciata la confusione, emergente dagli atti esecutivi, tra sequestroper equivalente e sequestro impeditivo sulle quote societarie, in particolare dellaGiovantrosmar s.r.l., nonché la difformità tra decreto genetico, verbali diesecuzione e comunicazioni alla Camera di Commercio, con conseguentecompromissione del diritto di difesa e del controllo effettivo mediante il riesame.Secondo i ricorrenti, tale incertezza incide sulla legalità della misura e suldiritto di difesa, mentre l’ordinanza impugnata, dichiarando l’inammissibilità, haimpedito ogni vaglio sulla coerenza e determinatezza del vincolo.2.8. Ottavo motivo: Violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. persproporzione e sviamento funzionale del sequestro impeditivo, disposto su aziendee partecipazioni.I ricorrenti deducono che il sequestro sarebbe stato utilizzato non perimpedire l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, ma perneutralizzare in via generalizzata le strutture societarie, vincolando aziende epartecipazioni in quanto tali, in assenza della dimostrazione di un nesso strutturalee intrinseco con i reati contestati.In mancanza di una dimostrazione del nesso strutturale e dell’impossibilitàdi adottare misure meno invasive, il sequestro risulterebbe eccedente rispetto allafunzione dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.2.9. Nono motivo: Violazione di legge in relazione agli artt. 321, cod. proc.pen., 322-bis cod. proc. pen. e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53, 19 e 54 d.lgs.n. 231 del 2001.Si deduce che il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1,cod. proc. pen. non sarebbe applicabile agli enti indagati ai sensi del d.lgs. n. 231del 2001, trattandosi di sistema cautelare che consente esclusivamente ilsequestro finalizzato alla confisca (art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001) e quelloconservativo (art. 54 d.lgs. n. 231 del 2001).2.10. Decimo motivo: Violazione di legge in relazione all’art. 648-ter.1 cod.pen. per insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio.I ricorrenti deducono l’insussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio,sostenendo che le operazioni contestate (scissioni societarie del 2024-2025)sarebbero state realizzate mediante atti pubblici notarili, regolarmente iscritti epienamente tracciabili, e pertanto sarebbero prive dell’idoneità dissimulatoriarichiesta dalla fattispecie incriminatrice.In difetto di qualsiasi condotta dissimulatoria idonea a ostacolareconcretamente l’identificazione della provenienza del bene, mancherebbel’elemento oggettivo del reato, con conseguente carenza del presupposto stessodel sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.In premessa, deve rilevarsi che la stessa modalità di articolazione dell’attodi impugnazione non consente di distinguere le doglianze proposte nell’interessedelle singole persone fisiche e quelle proposte come legali rappresentanti dellesocietà, circostanza che attribuisce allo stesso atto di impugnazione un tenoreconfuso e scarsamente perspicuo (cfr. Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014,Hussien, Rv. 259063 – 01).2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che ilTribunale abbia erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di riesameproposte nell’interesse delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Scagis.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenendo invalida la nomina deldifensore effettuata dai legali rappresentanti indagati per il reato presupposto.2.1. Viene qui in rilievo la questione concernente la validità della nominadel difensore di fiducia dell’ente allorché essa provenga dal legale rappresentanteche sia, al contempo, indagato o imputato del reato.L'art. 39, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 prevede che «l'entepartecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo chequesti sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo».Tale disposizione introduce un divieto di rappresentanza in capo al legalerappresentante dell’ente che versi in una situazione di conflitto di interessistrutturale, quale quella derivante dalla contemporanea sottoposizione a indaginio imputazione per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente. Si trattadi un divieto che opera in via generale e assoluta, fondato su una presunzionelegale di incompatibilità tra la posizione dell’ente e quella del suo rappresentante,tale da escludere in radice la possibilità che quest’ultimo possa validamenteesprimere la volontà del soggetto collettivo nel procedimento.2.2. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha delineato unorientamento secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabiledi ufficio ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la richiestadi riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'entenominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipendel'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311– 01; Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288227 – 01; Sez. 2, n.44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 – 01; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016,dep. 2017, Ciervo, Rv. 269754 – 01; Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 250432 – 01).2.3. Ne deriva che il rappresentante legale che si trovi in tale condizionedeve ritenersi privo della necessaria legittimazione a compiere atti in nome e perconto dell’ente, con la conseguenza che gli atti da lui posti in essere – e,segnatamente, la nomina del difensore di fiducia – risultano affetti da un viziooriginario, che ne comporta l’inidoneità a produrre effetti nel procedimento. In taleprospettiva, la nomina del difensore proveniente da soggetto privo del potererappresentativo si configura come atto improduttivo di effetti, non suscettibile disanatoria, in quanto radicato in un difetto genetico di legittimazione (Sez. U, n.33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione).2.4. Il giudice adito, pertanto, non può prescindere dal verificare, anched’ufficio, la sussistenza del potere rappresentativo in capo al soggetto che haconferito il mandato difensivo, trattandosi di un presupposto essenziale per lavalidità degli atti processuali. In presenza di una nomina proveniente da unrappresentante in situazione di incompatibilità, è dunque doveroso rilevare ildifetto di legittimazione e dichiarare l’inammissibilità degli atti compiuti daldifensore così designato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione).2.5. Tale conclusione non risulta infirmata dal richiamo, talora operato, alleesigenze di urgenza che possono caratterizzare talune fasi del procedimento, lequali, in altri contesti, giustificano l’operatività del difensore nominatoanteriormente alla costituzione dell’ente. In questi casi, infatti, tali esigenzedevono ritenersi recessive rispetto all’esigenza primaria di garantire che la difesadell’ente sia espressione di una volontà autentica e non condizionata da interessiconfliggenti, atteso che il legislatore ha ritenuto di attribuire prevalenza alla tuteladella genuinità della strategia difensiva del soggetto collettivo (Sez. U, n. 33041del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione).2.6. La presunzione di conflitto, operante in via assoluta, esclude, inoltre,la necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice circa l’effettivadivergenza delle posizioni difensive, essendo sufficiente la ricorrenza dellasituazione tipizzata dalla norma per determinare l’operatività del divieto dirappresentanza e senza, conseguentemente, alcun onere motivazionale sul punto(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione; Sez. 2, n.13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095 – 01).2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ribadirsi ilprincipio secondo cui, in materia di responsabilità da reato degli enti, il legalerappresentante indagato o imputato del reato presupposto non è legittimato anominare il difensore di fiducia dell’ente e che, conseguentemente, è inammissibile– per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – la richiesta di riesame proposta dal difensorecosì nominato avverso il decreto di sequestro preventivo (Sez. U, n. 33041 del28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310-01, 264311-01).2.8. Da ciò discende che, nel caso in esame, correttamente il Tribunale hadichiarato la inammissibilità delle richieste di riesame proposte dagli indagatiGiambattista [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legalirappresentanti delle società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rilevando inoltre che la procura specialesottoscritta dagli indagati quali legali rappresentanti delle società indagaterisultava essere stata conferita in realtà solo a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cheperaltro risulta firmatario anche del presente ricorso).Ne conseguiva invero che, poiché il difensore aveva presentato la richiestadi riesame del decreto di sequestro preventivo su nomina degli indagati, qualilegali rappresentanti delle società anch'esse sottoposte alle indagini nelprocedimento penale, sussisteva la causa di incompatibilità delineata dall'art. 39d.lgs. n. 231 del 2001, con conseguente inammissibilità delle richieste di riesame,per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma1, lett. a), cod. proc. pen.3. Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo di ricorso,strettamente connesso al primo motivo, con il quale si deduce che il Tribunale,avendo rilevato il conflitto di interessi dei legali rappresentanti degli enti, avrebbedovuto procedere alla nomina di un difensore d’ufficio, come previsto dall’art. 40d.lgs. n. 231 del 2001.3.1. In base al principio generale, sopra richiamato, secondo cui l’atto delsoggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionato con lainammissibilità, qualora la nomina del difensore di fiducia dell’ente provenga dallegale rappresentante che versi in situazione di conflitto di interessi ai sensidell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 la stessa si configura come atto proveniente dasoggetto non abilitato ad esprimere validamente la volontà dell’ente e, pertanto,radicalmente inidoneo a spiegare effetti nel procedimento.3.2. In applicazione del richiamato principio, deve ritenersi che, nel caso dispecie, la nomina del difensore di fiducia dell’ente, provenendo da legalirappresentanti versanti in situazione di conflitto di interessi con gli enti indagati,fosse radicalmente inidonea a spiegare effetti nel procedimento, in quanto attoproveniente da soggetti non legittimati e, per ciò stesso, affetto da originariainefficacia. Ne consegue che non poteva ritenersi validamente instaurato alcunrapporto processuale, con l’ulteriore corollario che il Tribunale non era tenuto aprovvedere alla nomina di un difensore d’ufficio in favore degli enti indagati,difettando il presupposto stesso della rituale instaurazione del procedimento.3.3. La situazione in esame è, invero, diversa da quella disciplinata dalledisposizioni codicistiche che, in caso di incompatibilità del difensore, non neprevedono l’immediata decadenza (art. 106 cod. proc. pen.), essendo tali normeriferite all’ipotesi in cui l’imputato o indagato abbia nominato per sé un difensoredi fiducia che, per la contemporanea assunzione di difese in conflitto di interessi,venga successivamente dichiarato incompatibile dal giudice, nell’interesse dellostesso assistito che abbia effettuato la nomina.Nella fattispecie qui considerata, la nomina del difensore dell’ente provieneda un rappresentante legale versante in situazione di incompatibilità ex lege: intal caso, la condizione di conflitto non attiene al difensore, ma al soggetto checonferisce la nomina, incidendo direttamente sul potere di rappresentanzadell’ente.Ne consegue che non viene in rilievo un intervento correttivo del giudice suuna scelta fiduciaria validamente espressa, bensì l’accertamento – doveroso – deldifetto originario di legittimazione in capo al rappresentante, già tipizzato dallegislatore, con conseguente radicale inefficacia della nomina del difensore (Sez.U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, cit. in motivazione).4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’ordinanza impugnatanella parte in cui ha dichiarato inammissibili le richieste di riesame proposte inrelazione alle società sottoposte a liquidazione giudiziale, sul presupposto dellalegittimazione esclusiva del curatore, è inammissibile per carenza di interesse.4.1. Questa Corte ha costantemente affermato che l’interesseall'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essereconcreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento daimpugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraversol'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv.206169-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U,n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995,Boido, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01).4.2. Nel caso in esame, emerge dall’ordinanza impugnata che le societàsottoposte a liquidazione giudiziale sono [OSCURATO:PERSONA] edili s.a.s. di ScaringiGiambattista C. (poi [OSCURATO:PERSONA] edili di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].),[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] edili s.r.l., mentre, al contrario, non sonosottoposte a liquidazione giudiziale le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui interesseè stato proposto il ricorso.4.3. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiaratoinammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc.pen., difettando in capo alle ricorrenti un interesse concreto e attualeall’impugnazione, in quanto la doglianza attiene a società estranee al presentegiudizio.5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea esclusionedella legittimazione degli indagati a proporre riesame “in proprio” avverso ilsequestro di partecipazioni e aziende, sul presupposto del difetto dirappresentanza formale degli enti, è inammissibile per genericità.5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione i cui motivi si limitino a denunciare l’omessa valutazione daparte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto digravame, mediante un rinvio generico alle stesse, senza specificarne il contenuto,dovendo l’atto di impugnazione contenere la puntuale indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza, al fine diconsentire l’autonoma individuazione delle questioni devolute al giudizio dilegittimità (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01;Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704-01; Sez. 2, n. 9029 del05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962-01).5.2. Tale principio trova applicazione anche in materia cautelare, ove ilricorso avverso i provvedimenti del tribunale del riesame deve rispettare i requisitidi specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e che, laddoveincentrato su una pretesa eccentricità della motivazione del provvedimentoimpugnato rispetto alle doglianze a suo tempo presentate con l'istanza di riesame,è tenuto a specificare il contenuto di queste ultime, al fine di consentire l'autonomaindividuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita ilsindacato di legittimità (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716– 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 – 01).5.3. Nel caso in esame, i ricorrenti fanno riferimento alle istanze di riesamepresentate nell’interesse degli indagati ed alla circostanza che le stesseincludessero espressamente la richiesta di restituzione di quote societarie maomettono di precisare quali indagati ed in relazione alle quote sociali di qualispecifiche società abbiano inteso agire per la restituzione, così non rendendoidentificabile né l’ambito oggettivo della censura né l’effettiva incidenza del vincolocautelare sulla sfera patrimoniale dei singoli istanti.La doglianza si risolve, pertanto, in una prospettazione meramenteassertiva, priva dei necessari riferimenti fattuali idonei a circoscrivere l’oggettoconcreto dell’impugnazione e a consentire il controllo di legittimità.5.4. A ciò si aggiunge che le doglianze articolate, pur formalmenteprospettate come violazioni di legge, si risolvono in realtà nella sollecitazione diun non consentito sindacato sul governo degli elementi di fatto posti a fondamentodell’ordinanza impugnata, incentrate come sono sulla valutazione dell’incidenzaconcreta del sequestro sulle partecipazioni sociali e sugli assetti patrimoniali deiricorrenti, ambito che esula dai poteri di cognizione della Corte di cassazione, che,in tema di riesame delle misure cautelari reali, è limitato alla violazione di legge anorma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01; Sez. 5,n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01).5.5. Ne consegue che il motivo di ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.6. Le ragioni esposte nei punti che precedono fanno si che l’ottavo e il nonomotivo, con i quali si deducono, rispettivamente, la violazione dell’art. 321 cod.proc. pen. con riferimento al sequestro impeditivo, disposto su aziende epartecipazioni, e la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e agli artt. 53,19 e 54 d.lgs. n. 231 del 2001, sono da considerarsi assorbiti.7. Il quinto e sesto motivo di ricorso, con i quali si deducono vizi diviolazione di legge e di motivazione con riferimento ai presupposti del sequestropreventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sono inammissibili persopravvenuta carenza di interesse.7.1. Con decreto del Pubblico Ministero del 26 febbraio 2026, allegato almemoria difensiva, datata 15 aprile 2026, è stata disposta la revoca del decretodi sequestro preventivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., comprendenteil compendio aziendale e le quote sociali, e con la citata memoria difensiva vi èstata rinuncia ai relativi motivi di ricorso.7.2. Si verte, pertanto, in un caso di "carenza d'interesse sopraggiunta",ovvero in una situazione nella quale non persiste un interesse all'impugnazione, lacui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di dirittointervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbiaperso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U., n. 6624del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 -01).8. Il settimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt.321 e 324 cod. proc. pen. per difetto di determinatezza e coerenza del titolocautelare, con particolare riguardo alle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. èinammissibile, oltre che per le considerazioni illustrate nel par. 2.1. del“considerato in diritto”, per il dirimente rilievo che detta società non figura tra glienti nel cui interesse è stato proposto il presente ricorso.9. Il decimo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di leggein relazione all’art. 648-ter.1 cod. pen. per insussistenza del fumus del delitto diautoriciclaggio, è inammissibile per genericità.9.1. Richiamati i principi di diritto enunciati ai punti 5.1. e 5.2. del“considerato in diritto”, secondo i quali il ricorso per cassazione deve contenerela puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti afondamento della doglianza, deve rilevarsi che i ricorrenti deducono l’insussistenzadel fumus del delitto di autoriciclaggio, assumendo che le operazioni contestate –consistenti in scissioni societarie realizzate negli anni 2024-2025 – sarebbero stateprive dell’idoneità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie incriminatrice, senzatuttavia chiarire a quali specifiche operazioni, né a quali determinate società oposizioni soggettive ci si riferisca e senza indicare in modo puntuale i passaggimotivazionali dell’ordinanza impugnata che si assumono viziati.9.2. Ne consegue che il motivo si risolve in una prospettazione generica emeramente assertiva, che si limita al richiamo di principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, senza alcun concreto ancoraggio alla fattispecie inesame, con conseguente inammissibilità della censura.10. Per le considerazioni esposte, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazionea [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse e deve essere dichiarato inammissibile nel resto, mentre irimanenti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]. per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara inammissibilenel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibili i rimanenti ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]