CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RAPPR. PRO-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, respingeva l’istanza con la quale la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevachiesto l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 -bis del decreto legislativo n. 159/2011; a seguito dell’appello, il decreto veniva confermatodalla Corte di appello di Napoli; avverso tale provvedimento, propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., eccependo: 1.1 erronea applicazione dell’art. 34-bis comma 6 D.Lgs. n. 159/2011 e mancanza e/o contraddittorietàdella motivazione; la Corte di appello non aveva risposto alle doglianze della difesa, dilungandosi nella ricognizione dei presupposti normativi e dedicandosi al merito del fatto storico solo a pag. 10 del decreto, limitandosi ad affermare che le censure proposte con l’appello erano già state esaminate dal giudice di primo grado: in particolare, la strumentalità della divisione degli asset societari tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’asservimento della [OSCURATO:PERSONA] ai piani criminali del clan Fabbrocino era stata affermata in funzione gravemente indiziaria in ragione di una conversazione tra due imprenditori concorrenti della zona,costituente una mera illazione; l'accordo criminale raggiunto nel 2021 d a [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla acquisizione di una quota quasi monopolistica del mercato del calcestruzzo nella zona di riferimento, con obbligo di ripetizione al clan di parte dei proventi,non trovava corrispondenza nei certificati rilasciati dalla Procura distrettuale e versati in atti dalla difesa, che davano ragione che nessuna contestazione associativa o di contiguità associativa era stata mossa al ricorrente; né laCorte di Appello aveva inteso procedere all'esame del commercialista della società per far luce sui flussi contabili prima e dopo il 2021 e sulle ragioni della divisione dei compendi societari tra i due fratelli; detti accertamenti erano propedeutici non già alla ricerca di elementi individualizzanti a discarico, ma ad escludere che le confidenze scambiate tra i due conversanti fossero di pura illazione; inoltre, il concetto di tangente che avrebbe fatto della [OSCURATO:PERSONA] il soggetto estorto, era inconciliabile con un accordo finalizzato alla acquisizione di quote di mercato; 1.2 erronea applicazione dell’art. 34-bis comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente alla occasionalità del contatto inquinante e della prognosi circa il risanamento possibile della gestione sociale, argomento trattato dalla Corte di appello solo nel penultimo periodo della motivazione: se l’uscita di [OSCURATO:PERSONA], individuato come il vettore dell’inquinamento, dalla [OSCURATO:PERSONA] aveva come finalizzazionel’elusione della disciplina di prevenzione, sarebbe stata irrazionale la sua scelta di assumere la legale rappresentanza di altra compagine sociale (la F.lli [OSCURATO:PERSONA]), di fatto rinunciando alla schermatura patrimoniale; se il contatto inquinante aveva riguardato solo le annualità dal 2021 al 2023, l’occasionalità del contatto era in re ipsa; il diniego opposto dalla Corte di appello non era solo mancante della motivazione, ma aveva omesso di scrutinare, in chiave prognostica, gli esiti possibili e plausibili dell’ammissione al controllo giudiziario volontario, che pure costituisce il proprium del piano giurisdizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 1.1 Preliminarmente, deve essere ribadito che “ In tema di misure di prevenzione, qualora l'impresa abbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice non può limitarsi a prendere atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citato d.lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose” (Sez.5. n. 7090 del 19/11/2024,dep. 20/02/2025 Rv. 287660 –01) Nel caso in esame, a d essere ostativa all'accoglimento della domanda di controllo 'volontario' è la constatazione (da parte del Tribunale della prevenzione) della esistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà organizzate, inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso, se ed in quanto tale condizione - al momento della domanda di ammissione - renda negativa la prognosi di 'riallineamento' dell'impresa a condizioni operative di legalità e competitività. Come evidenziatoin Sez.1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 13/03/2023, Rv. 284243 –01, la sentenza Sez.U. Ricchiuto del 2019 n. 46898/2019 così precisa la direzione della verifica giurisdizionale: “[..] con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento - e in ciò la motivazione della citata sentenza n. 29487 della Prima Sezione promuove prospettive non del tutto sovrapponibili alle conclusioni qui prese- non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità dellaagevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa.” Pertanto, la valutazione «autonoma» del Tribunale della prevenzione ai fini di cui all'art.34 bis comma 6, pur basandosi sui contenuti della informazione prefettizia (e su eventuali allegazioni di parte) deve necessariamente individuare i presupposti fattuali cui l'art.34 bis comma 1 ancora l'applicazione dell'istituto : a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa ed i soggetti portatori di pericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività dei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di 'efficacia' del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Tali principi sono stati osservatidalla Corte di appello che, nelle pagine da 10 in avanti,ha escluso che l’infiltrazione mafiosa nella [OSCURATO:PERSONA] potesse definirsi occasionale, evidenziando che dalle indagini poste a fondamento dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10settembre 2024 era emerso che il clan Fabbrocino riscuoteva le tangenti dalle imprese da loro appoggiate, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]; che nel corso di una conversazione del 10 gennaio 2023 veniva spiegata la dinamica criminale esistente tra il clan Fabbrocino e il cementificio dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in cambio del monopolio o comunque di una posizione dominante nel mercato del calcestruzzodella zona e che entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) provvedevano a pagare il clan Fabbrocino; che almeno fino al 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soci della [OSCURATO:PERSONA] che, visto il regime di monopolio o di posizione dominante nella fornitura del calcestruzzo, beneficiava di ingenti profitti, parte dei quali veniva versata al clan Fabbrocino (pagg. da 10 a 12 del decreto impugnato), concludendo che [OSCURATO:PERSONA] , quale socio della [OSCURATO:PERSONA] ed aveva avallato il versamento della tangente al clan Fabbrocino. Si deve inoltre ricordare che “in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibilesolo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto.Sez.5, n. 34856 del 06/11/2020, Rv . 279982 –01); non sussistendo la suddetta violazione, ma essendo stati proposti soltanto censure sulla motivazione del provvedimento impugnato, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain fa