CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la sussistenza delreato di truffa e la sua ascrivibilità all'imputato, difetta della necessariaspecificità, in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito (pag. 3-4), e, dall'altro,non contenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e didiritto a base della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] inoltre che il motivo di ricorso non è consentito perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tende ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3-4),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedelle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza(si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidentiillogicità, anche considerati i principi affermati da questa Corte (e di cui la Corteterritoriale ha fatto corretta applicazione), secondo cui: a) non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione; b) non essendo le attenuanti generiche un dirittodell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancato riconoscimento puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01);[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente