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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35159/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1979 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1958 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze 1'8 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'8 febbraio 2021 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 maggio 2015 dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina pluriaggravata.

Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen., per non avere la Corte territoriale vagliato l'ipotesi alternativa, formulata dalla difesa, in ordine alla sussistenza del reato di incauto acquisto del telefono o, al più, di quello di ricettazione e per avere indicato elementi ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal primo giudice, quali il riferito accento napoletano e la commissione di altra rapina da parte dei due imputati insieme, non idonei a dimostrare la commissione del reato da parte del ricorrente.

L'unico dato certo sarebbe la circostanza che il ricorrente aveva inserito tre giorni dopo il fatto la propria scheda telefonica nel telefono cellulare, sottratto ai dipendenti ACI la sera della rapina.

Tale dato potrebbe assumere i requisiti della gravità, precisione e concordanza solo per i diversi reati di ricettazione o di incauto acquisto.

L'essere stati i due imputati in contatto la sera della rapina in zona prossima al luogo del fatto medesimo non sposterebbe in termini di conoscenza indiziaria l'asse probatorio verso la certezza della responsabilità, poiché il ricorrente abitava nella zona oggetto d'esame.

Inoltre, i testi avevano riferito che i rapinatori, subito dopo il fatto, si erano dati alla fuga insieme a bordo di un motorino.

Tale circostanza non sarebbe compatibile con il dato dei tabulati telefonici secondo cui le rispettive utenze dei ricorrenti avevano agganciato celle di vie differenti dopo l'orario della commissione della rapina.

Se gli autori della rapina fuggirono insieme, a bordo di un motorino, i loro telefoni avrebbero dovuto agganciare la medesima cella dopo il fatto.

Per di più, non si comprende il motivo per cui il ricorrente non avrebbe tenuto in suo possesso uno dei due telefoni, che qualche ora dopo la rapina si trovavano a [OSCURATO:PERSONA] e non in via Sant'Andrea da Rovezzano, ove dimorava il ricorrente; 2) vizi della motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 lettera e) cod. proc. pen.

Il possesso di un telefono cellulare, provento di rapina, riscontrato due giorni dopo il fatto a carico del ricorrente, sarebbe elemento dimostrativo anche della tesi difensiva ossia l'essere il ricorrente venuto in possesso del telefono senza averlo sottratto.

La Corte territoriale non avrebbe vagliato l'ipotesi alternativa e ciò in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la sentenza deve evidenziare una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva, senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Neppure il contatto fra i due ricorrenti, accertato mediante l'analisi dei tabulati telefonici, potrebbe porsi quale indizio, non avendosi contezza del contenuto delle conversazioni; 3) violazione dell'art. 99 cod. pen. per essere stata riconosciuta la recidiva con formule stereotipate, senza la considerazione della tipologia degli illeciti precedenti al fatto di reato contestato e senza la verifica sul se tale reiterazione fosse sintomatica di un'accresciuta pericolosità del ricorrente, tenuto conto altresì che quest'ultimo non è stato dichiarato recidivo e, quindi, non si comprenderebbe la considerazione da parte dei giudici del merito di ulteriormente recidivo; 4) illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per essere la pericolosità del soggetto stata fondata sul fatto che la condotta realizzata fosse di per sé di non modesta rilevanza, come se ai fini dell'applicazione delle circostanze generiche esistessero reati maggiormente offensivi.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione e travisamento della prova, per essere stata affermata la presenza anche del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del luogo della rapina, nonostante il teste Perotti avesse affermato che dai tabulati emergeva solo l'ubicazione - in prossimità di tale luogo - della cella agganciata dall'altro ricorrente e avesse affermato che vi era stato un solo tentativo di contatto tra i due ricorrenti il giorno dei fatti.

Peraltro, la circostanza che gli imputati si frequentassero per essere dediti alla commissione di delitti analoghi alla rapina in contestazione, tanto da essere stati tratti in arresto entrambi il 12 dicembre 2013 per una rapina commessa in danno della Cassa di Risparmio di Firenze, sarebbe contrastata dalle affermazioni dell'ispettore Perotti, secondo cui il 12 dicembre 2007 (non 2013) la rapina alla Cassa di Risparmio di Firenze sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] con suo fratello Gennaro; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità fondata su elementi indiziari inidonei ad assumere caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Eliminati i due indizi della presenza dell'utenza intestata ad Ingenito in prossimità del luogo del delitto prima e dopo la rapina e della frequentazione tra i due ricorrenti, residuerebbero elementi non idonei a fondare la condanna dell'imputato, poiché assecondanti distinte e contrapposte ipotesi alternative di spiegazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I motivi, formulati in entrambi i ricorsi, concernenti l'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti per il delitto di rapina, sono privi di specificità.

Deve premettersi che questa Corte (Sez.

U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8) ha chiarito che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti.

Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto».

Si è precisato (Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280414 in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica.

In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e l'insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597).

Sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113).

La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto), Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003).

Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez.

U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230).

Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione.

Secondo il Collegio del merito, infatti, gli elementi acquisiti ed individuati dal primo giudice e, in particolare, l'accertata disponibilità da parte degli imputati dei telefoni sottratti alle persone offese, la presenza delle utenze ad essi intestate e da essi utilizzate in prossimità del luogo del delitto prima e dopo la rapina, il contatto accertato tra i due proprio pochi minuti prima della commissione del delitto, già da soli, consentivano di ritenere senza dubbio accertata la responsabilità degli imputati in ordine al reato di rapina loro ascritto.

Oltre a tali elementi, la Corte d'appello ha valorizzato il fatto che entrambi i testi, dipendenti dell'ACI, avevano affermato che i rapinatori avevano un accento meridionale e, anzi, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che si trattava di napoletani (e, infatti, entrambi i correi sono nati a Napoli); inoltre, entrambi gli imputati si frequentavano ed erano dediti insieme alla commissione di rapine, tanto da essere stati tratti in arresto il 12 dicembre 2013 per una rapina commessa in danno della Cassa di Risparmio di Firenze, con armi e travisati e, dunque, con modalità sovrapponibili a quelle della rapina in oggetto.

Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio.

La Corte d'appello ha fondato l'affermazione della responsabilità su indizi gravi, precisi e concordanti, ossia su indizi che hanno capacità dimostrativa, essendo pertinenti rispetto al thema probandum; sono insuscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; si muovono nella stessa direzione e non sono in contraddizione tra loro.

Come rimarcato anche nella sentenza impugnata, le deduzioni difensive sull'inidoneità degli indizi a giustificare la condanna per la rapina in luogo dei reati di ricettazione o di incauto acquisto dei telefoni si basano su una lettura che ha valorizzato il dato dell'essere i telefoni, sottratti ai dipendenti ACI, stati trovati nella disponibilità degli imputati ma ne ha svilito altri, quali quelli desunti dal traffico telefonico.

A questi ultimi indizi, infatti, i ricorrenti hanno attribuito un'interpretazione diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, che, però, non è riuscita a scalfirla, perché ha trascurato circostanze pure considerate dal Collegio del merito.

Si fa riferimento, ad es., al fatto che l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima della rapina, si trovava in prossimità del luogo del delitto ed era entrato in contatto con il telefono di [OSCURATO:PERSONA].

Posto che 5 I// contrariamente a quanto affermato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sua abitazione "dista chilometri" dal luogo della rapina, tale contatto - come rimarcato dalla Corte d'appello - "era intervenuto quando entrambi gli imputati si trovavano in punti diversi di via [OSCURATO:PERSONA]Affrico, che è zona vicina a quella della rapina, diversamente dal luogo di abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che dista alcuni chilometri, e si spiega con il fatto che evidentemente si stavano ricongiungendo per recarsi insieme in via Fogazzaro, presso la Delegazione ACI".

Deve quindi affermarsi che nessun vizio inficia le argomentazioni con cui la Corte territoriale è pervenuta ad affermare che gli indizi, valutati tutti insieme, "conducono senz'altro alla conferma del giudizio di penale responsabilità formulato dal primo Giudice". 1.2 Nessun appunto merita la sentenza impugnata nemmeno nella parte in cui ha applicato la recidiva e ha negato le attenuanti generiche nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Le attenuanti generiche non sono state riconosciute, in difetto di elementi positivamente apprezzabili a tal fine.

In tal modo, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

La recidiva è stata applicata, avendo la Corte del merito - con motivazione adeguata e esente da vizi - affermato che i precedenti penali dell'imputato, la loro natura, la negativa personalità e la gravità del fatto commesso inducevano a ritenere che il reato contestato costituiva manifestazione di una maggiore pericolosità dei suoi autori, che risultano essere soggetti avvezzi alla commissione di gravi reati contro il patrimonio, posti in essere con minaccia alle persone attraverso l'uso di armi.

Giova precisare che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Rv. 281229).2.

I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1979 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 gennaio 1958 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze 1'8 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Letta la memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'8 febbraio 2021 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 maggio 2015 dal Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina pluriaggravata. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen., per non avere la Corte territoriale vagliato l'ipotesi alternativa, formulata dalla difesa, in ordine alla sussistenza del reato di incauto acquisto del telefono o, al più, di quello di ricettazione e per avere indicato elementi ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal primo giudice, quali il riferito accento napoletano e la commissione di altra rapina da parte dei due imputati insieme, non idonei a dimostrare la commissione del reato da parte del ricorrente. L'unico dato certo sarebbe la circostanza che il ricorrente aveva inserito tre giorni dopo il fatto la propria scheda telefonica nel telefono cellulare, sottratto ai dipendenti ACI la sera della rapina. Tale dato potrebbe assumere i requisiti della gravità, precisione e concordanza solo per i diversi reati di ricettazione o di incauto acquisto. L'essere stati i due imputati in contatto la sera della rapina in zona prossima al luogo del fatto medesimo non sposterebbe in termini di conoscenza indiziaria l'asse probatorio verso la certezza della responsabilità, poiché il ricorrente abitava nella zona oggetto d'esame. Inoltre, i testi avevano riferito che i rapinatori, subito dopo il fatto, si erano dati alla fuga insieme a bordo di un motorino. Tale circostanza non sarebbe compatibile con il dato dei tabulati telefonici secondo cui le rispettive utenze dei ricorrenti avevano agganciato celle di vie differenti dopo l'orario della commissione della rapina. Se gli autori della rapina fuggirono insieme, a bordo di un motorino, i loro telefoni avrebbero dovuto agganciare la medesima cella dopo il fatto. Per di più, non si comprende il motivo per cui il ricorrente non avrebbe tenuto in suo possesso uno dei due telefoni, che qualche ora dopo la rapina si trovavano a [OSCURATO:PERSONA] e non in via Sant'Andrea da Rovezzano, ove dimorava il ricorrente; 2) vizi della motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 lettera e) cod. proc. pen. Il possesso di un telefono cellulare, provento di rapina, riscontrato due giorni dopo il fatto a carico del ricorrente, sarebbe elemento dimostrativo anche della tesi difensiva ossia l'essere il ricorrente venuto in possesso del telefono senza averlo sottratto. La Corte territoriale non avrebbe vagliato l'ipotesi alternativa e ciò in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la sentenza deve evidenziare una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva, senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Neppure il contatto fra i due ricorrenti, accertato mediante l'analisi dei tabulati telefonici, potrebbe porsi quale indizio, non avendosi contezza del contenuto delle conversazioni; 3) violazione dell'art. 99 cod. pen. per essere stata riconosciuta la recidiva con formule stereotipate, senza la considerazione della tipologia degli illeciti precedenti al fatto di reato contestato e senza la verifica sul se tale reiterazione fosse sintomatica di un'accresciuta pericolosità del ricorrente, tenuto conto altresì che quest'ultimo non è stato dichiarato recidivo e, quindi, non si comprenderebbe la considerazione da parte dei giudici del merito di ulteriormente recidivo; 4) illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, per essere la pericolosità del soggetto stata fondata sul fatto che la condotta realizzata fosse di per sé di non modesta rilevanza, come se ai fini dell'applicazione delle circostanze generiche esistessero reati maggiormente offensivi. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione e travisamento della prova, per essere stata affermata la presenza anche del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del luogo della rapina, nonostante il teste Perotti avesse affermato che dai tabulati emergeva solo l'ubicazione - in prossimità di tale luogo - della cella agganciata dall'altro ricorrente e avesse affermato che vi era stato un solo tentativo di contatto tra i due ricorrenti il giorno dei fatti. Peraltro, la circostanza che gli imputati si frequentassero per essere dediti alla commissione di delitti analoghi alla rapina in contestazione, tanto da essere stati tratti in arresto entrambi il 12 dicembre 2013 per una rapina commessa in danno della Cassa di Risparmio di Firenze, sarebbe contrastata dalle affermazioni dell'ispettore Perotti, secondo cui il 12 dicembre 2007 (non 2013) la rapina alla Cassa di Risparmio di Firenze sarebbe stata commessa da [OSCURATO:PERSONA] con suo fratello Gennaro; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità fondata su elementi indiziari inidonei ad assumere caratteri di gravità, precisione e concordanza. Eliminati i due indizi della presenza dell'utenza intestata ad Ingenito in prossimità del luogo del delitto prima e dopo la rapina e della frequentazione tra i due ricorrenti, residuerebbero elementi non idonei a fondare la condanna dell'imputato, poiché assecondanti distinte e contrapposte ipotesi alternative di spiegazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 I motivi, formulati in entrambi i ricorsi, concernenti l'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti per il delitto di rapina, sono privi di specificità. Deve premettersi che questa Corte (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8) ha chiarito che la valutazione della prova indiziaria «si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario, tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto». Si è precisato (Sez. 5, n. 1987 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 280414 in motivazione) che nella prima fase vengono in rilievo la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi, fissati dalla norma codicistica. In sintesi, «per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e l'insuscettibilità di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro» (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597). Sono dunque gravi gli indizi che presentino «una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, 3 dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003) ossia una consistenza dimostrativa tale da renderli «resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti» (Sez. 1, n. 3499 del 30/01/1991, Bizzantino, Rv. 187113). La precisione dell'indizio, invece, dà conto della «direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo» (Sez. 6, n. 1327 del 25/03/1997, Martinese, Rv. 208892), sicché precisi sono gli indizi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione almeno altrettanto verosimile (Sez. 1, n. 4503 del 14/03/1995, Signori, Rv. 201133), e, perciò, non equivoci (Sez. 1, n. 8163 del 10/02/2015, non massimata sul punto), Infine, la concordanza, segna il punto di passaggio tra la prima e la seconda fase del processo valutativo della prova indiziaria, dovendo essere «valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano» (Sez. 4, n. 943 del 26/06/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193003). Nella seconda fase, l'insieme del compendio indiziario deve essere esaminato «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» (Sez. U, n. 33748 del 2005, Mannino, cit.); infatti, è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci, Rv. 191230). Di tali principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione. Secondo il Collegio del merito, infatti, gli elementi acquisiti ed individuati dal primo giudice e, in particolare, l'accertata disponibilità da parte degli imputati dei telefoni sottratti alle persone offese, la presenza delle utenze ad essi intestate e da essi utilizzate in prossimità del luogo del delitto prima e dopo la rapina, il contatto accertato tra i due proprio pochi minuti prima della commissione del delitto, già da soli, consentivano di ritenere senza dubbio accertata la responsabilità degli imputati in ordine al reato di rapina loro ascritto. Oltre a tali elementi, la Corte d'appello ha valorizzato il fatto che entrambi i testi, dipendenti dell'ACI, avevano affermato che i rapinatori avevano un accento meridionale e, anzi, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che si trattava di napoletani (e, infatti, entrambi i correi sono nati a Napoli); inoltre, entrambi gli imputati si frequentavano ed erano dediti insieme alla commissione di rapine, tanto da essere stati tratti in arresto il 12 dicembre 2013 per una rapina commessa in danno della Cassa di Risparmio di Firenze, con armi e travisati e, dunque, con modalità sovrapponibili a quelle della rapina in oggetto. Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. La Corte d'appello ha fondato l'affermazione della responsabilità su indizi gravi, precisi e concordanti, ossia su indizi che hanno capacità dimostrativa, essendo pertinenti rispetto al thema probandum; sono insuscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; si muovono nella stessa direzione e non sono in contraddizione tra loro. Come rimarcato anche nella sentenza impugnata, le deduzioni difensive sull'inidoneità degli indizi a giustificare la condanna per la rapina in luogo dei reati di ricettazione o di incauto acquisto dei telefoni si basano su una lettura che ha valorizzato il dato dell'essere i telefoni, sottratti ai dipendenti ACI, stati trovati nella disponibilità degli imputati ma ne ha svilito altri, quali quelli desunti dal traffico telefonico. A questi ultimi indizi, infatti, i ricorrenti hanno attribuito un'interpretazione diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale, che, però, non è riuscita a scalfirla, perché ha trascurato circostanze pure considerate dal Collegio del merito. Si fa riferimento, ad es., al fatto che l'utenza intestata a [OSCURATO:PERSONA], pochi minuti prima della rapina, si trovava in prossimità del luogo del delitto ed era entrato in contatto con il telefono di [OSCURATO:PERSONA]. Posto che 5 I// contrariamente a quanto affermato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sua abitazione "dista chilometri" dal luogo della rapina, tale contatto - come rimarcato dalla Corte d'appello - "era intervenuto quando entrambi gli imputati si trovavano in punti diversi di via [OSCURATO:PERSONA]Affrico, che è zona vicina a quella della rapina, diversamente dal luogo di abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che dista alcuni chilometri, e si spiega con il fatto che evidentemente si stavano ricongiungendo per recarsi insieme in via Fogazzaro, presso la Delegazione ACI". Deve quindi affermarsi che nessun vizio inficia le argomentazioni con cui la Corte territoriale è pervenuta ad affermare che gli indizi, valutati tutti insieme, "conducono senz'altro alla conferma del giudizio di penale responsabilità formulato dal primo Giudice". 1.2 Nessun appunto merita la sentenza impugnata nemmeno nella parte in cui ha applicato la recidiva e ha negato le attenuanti generiche nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Le attenuanti generiche non sono state riconosciute, in difetto di elementi positivamente apprezzabili a tal fine. In tal modo, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. La recidiva è stata applicata, avendo la Corte del merito - con motivazione adeguata e esente da vizi - affermato che i precedenti penali dell'imputato, la loro natura, la negativa personalità e la gravità del fatto commesso inducevano a ritenere che il reato contestato costituiva manifestazione di una maggiore pericolosità dei suoi autori, che risultano essere soggetti avvezzi alla commissione di gravi reati contro il patrimonio, posti in essere con minaccia alle persone attraverso l'uso di armi. Giova precisare che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Rv. 281229).2. I ricorsi sono quindi inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 35159/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris