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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28901/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42384/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, peraltro prospettati in modo generico, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto: a) il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato, è manifestamente infondato (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); b) il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); il terzo motivo, relativo al profilo circostanziale è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42384/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, peraltro prospettati in modo generico, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto: a) il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza del reato, è manifestamente infondato (si veda pag. 1 della sentenza impugnata); b) il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pag. 1 e 2 della sentenza impugnata); il terzo motivo, relativo al profilo circostanziale è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28901/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris