CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elle entrate- Riscossione, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaData pubblicazione 27/07/2026Puglia, sezione staccata di Foggia n. 2079/27/2017 depositata in data 12 giugno2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2026 dal ConsigliereMaria [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionaledella Puglia, sezione staccata di Foggia, aveva rigettato l’appello proposto neiconfronti dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente protempore, avverso la sentenza n. 505/07/2015 della Commissione tributariaprovinciale di Foggia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddettacontribuente, titolare di strutture ricettive, avverso sette intimazioni dipagamento notificate da Equitalia sud s.p.a. conseguenti alla decadenza da duemaxi piani di rateizzazione, accordati a fronte un uguale numero di cartelle dipagamento, a causa della crisi economica che aveva colpito il settore turistico-alberghiero.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - nel confermare la sentenzadi primo grado – ha osservato che: 1) era infondata l’eccezione di nullità delleimpugnate intimazioni di pagamento per difetto di motivazione (per relationem),stante la mancata allegazione degli atti prodromici, atteso che le presuppostecartelle risultavano essere state già notificate alla contribuente; 2) quanto allaeccepita irragionevolezza e indeterminatezza dell’aggio di riscossione, lo stessoera stato indicato nella misura prevista per legge per fare fronte alle spese digestione del servizio di riscossione, non potendo, in ogni caso, essereconsiderato un aiuto di Stato; 3) quanto alla eccepita illegittima determinazionedegli interessi di mora in violazione dell’art. 1283 c.c. per gli effetti anatocisticidelle rateazioni del piano di ammortamento derivanti dall’applicazione delmetodo c.d. “alla francese”, trattavasi di censura che la contribuente avrebbepotuto fare valere al momento della formazione del piano di rateizzazione dellecartelle di pagamento e non in sede di opposizione alle intimazioni di pagamentoNumero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026in questione, e in ogni caso, era da escludere l’eccepito effetto anatocistico nellaData pubblicazione 27/07/2026capitalizzazione in base al metodo di ammortamento “alla francese” (secondocui gli interessi vengono calcolati sul residuo capitale nominale via viadecrescente).3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, della legge n. 241/1990e 7 della legge n. 212/2000 per avere la CTR – nel condividere acriticamente lamotivazione del giudice di prime cure- rigettato erroneamente l’eccezione dinullità delle intimazioni di pagamento per difetto di motivazione (per relationem)in assenza dell’allegazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento) essendonel frattempo intervenuti i piani dilazione che avevano trasformato l’originariaobbligazione tributaria contenuta nel titolo esecutivo, con conseguente necessitàda parte della contribuente di confrontare la pretesa iniziale del concessionariorispetto a quella ultima intimata, decurtata dei pagamenti intervenuti nel corsodelle suddette rateizzazioni.1.1.Il motivo è infondato.1.2.Va, in proposito, ricordato che l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento, imposto dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, èsoddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in gradodi conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, dicontestarne efficacemente l'an" ed il "quantum debeatur", e ciò può fare ancheper relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti daaltri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, purché ne riproducail contenuto essenziale, in quanto l'obbligo di allegazione di cui all'art. 7, comma1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi riferito ai soli atti dicui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 23923del 2016; n. 9323 e n. 28713 del 2017; n. 19615 e n. 20248 del 2018; n. 29289del 2018);peraltro, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema dimotivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1,Numero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026della L. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'attoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione diesso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avutointegrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Parimentil'art. 42, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce chesolo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevutodal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo chequest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 28713 del 2017;n. 407 del 2015; n. 18073 del 2008; v. da ultimo, Cass. n. 14995 del 2020).1.3.Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta ai suddetti principi di dirittonel ritenere che, nella specie, non era ravvisabile la nullità delle impugnateintimazioni di pagamento per difetto di motivazione (per relationem) in assenzadi allegazione degli atti prodromici atteso che – come già osservato dal giudicedi prime cure- le presupposte cartelle di pagamento erano state già notificatealla contribuente come non era stato dalla stessa contestato.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su un fattocontroverso e decisivo per la controversia avendo la CTR omesso di prendereposizione sulla specifica eccezione – riproposta dalla contribuente nell’atto diappello – in ordine, oltre alla irragionevolezza e alla sproporzione degli importirichiesti a titolo di aggio, alla mancanza di motivazione delle impugnateintimazioni di pagamento sulle modalità di calcolo di quest’ultimo (misura, tassoe base di calcolo). In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR non avrebbespiegato le ragioni per le quali, pur difettando gli atti impugnati degli elementiper effettuare il conteggio del compenso richiesto a titolo di aggio, quest’ultimonon doveva ritenersi sproporzionato rispetto al servizio di semplice notifica resodal concessionario di riscossione.2.1.Il motivo si profila inammissibile nella parte in cui denuncia il difetto dimotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto trattasidi vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n 5.cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv.Numero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie (v.Data pubblicazione 27/07/2026nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018); invero, anche a volere ricondurrela censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuovaformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esamedi elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n.21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018; sez. 5, Ordinanza n. 10648 del2024). L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 deld.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, haintrodotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione,relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabilela censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez.2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021). La censura formulata dallaricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di meritoconcernenti l’assunto difetto di motivazione degli atti impugnati con riguardo allaomessa indicazione delle modalità di calcolo (misura, tasso e base di calcolo) delcompenso ivi richiesto a titolo di aggio. Peraltro, nella sentenza impugnata, laCTR ha disatteso l’eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati quantoNumero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026alla assunta mancata indicazione dei criteri di calcolo dell’aggio precisando - conData pubblicazione 27/07/2026un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità - che, nellaspecie, quest’ultimo era stato richiesto nella “misura prevista per legge” per farefronte (non già al mero servizio di notifica reso dal concessionario) ma alle“spese di gestione del servizio di riscossione”. Invero, l’apprezzamento giuridicodel giudice, dissonante rispetto alle aspettative e prospettazioni della parte, nonpuò assurgere a omesso esame di un fatto controverso e decisivo (Cass. sez. 2,n. 29923 del 2023).Peraltro, il motivo è, altresì, inammissibile anche perché in presenza di una cd.doppia conforme di merito, la parte ricorrente, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n.83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d'appello introdotticon ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazionedal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.06/05/2020, n. 8515; Cass., sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023), il che non èavvenuto nel caso in esame emergendo comunque dal contenuto del ricorso cheidentica è la quaestio facti esaminata dalle due commissioni.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione degli artt. 7, commi 1, 2-sexies, 2-septies della legge n. 106/2011per avere la CTR – nell’aderire acriticamente alla motivazione della CTP –ritenuto che gli interessi di mora fossero stati correttamente applicati sebbenegli atti di intimazione impugnati difettassero di ogni riferimento alla relativa basedi calcolo e al tasso con conseguente nullità di questi ultimi per difetto dimotivazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe omessodi pronunciarsi sulla eccezione riproposta in appello dalla contribuente dimancata indicazione negli atti impugnati degli elementi utili per laquantificazione degli interessi di mora che si andavano ad aggiungere a quellimaturatisi nel corso del procedimento di riscossione determinando un effettoanatocistico sul debito residuo.Numero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/20263.1.Il motivo è inammissibile.Data pubblicazione 27/07/20263.2.Nella sentenza impugnata la CTR ha disatteso la censura relativa all’assuntodifetto di motivazione degli atti di intimazione impugnati quanto agli elementiutili (base di calcolo e tasso) relativi agli interessi di mora applicati affermandoche: 1) gli interessi di mora avrebbero potuto costituire motivo di impugnativaal momento della formazione del piano di rateizzazione delle cartelle dipagamento e non già in sede di opposizione alle intimazioni di pagamento (primaratio decidendi); 2) in ogni caso, era da escludere l’eccepito effetto anatocisticonella capitalizzazione secondo il metodo di ammortamento “alla francese”(secondo cui gli interessi venivano calcolati sul residuo capitale nominale via viadecrescente) (seconda ratio decidendi).3.3. Invero, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte edautonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale,essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, nonpotrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Cass. n.8394/2021; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Cass.9752/2017; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenzan. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965del 19/03/2002). Nella specie, in assenza di impugnazione della prima eautonoma ratio decidendi , il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente nonha interesse all'esame del mezzo, che non risulterebbe idoneo a determinarel'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidatal'autonoma motivazione non oggetto di censura.4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.Numero registro generale 2720/2018Numero sezionale 5536/2026Numero di raccolta generale 24089/2026Data pubblicazione 27/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.700,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]