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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09374/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 11/9/2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Modena, appellata da CERENCOVA Cristina, con la quale costei era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (fatto accertato il 26 ottobre 2015).

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riguardo alla notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata a norma dell'art. 159 cod. proc. pen., a seguito di emissione di decreto di irreperibilità.

Aggiunge la difesa che, in atti, è presente un verbale della [OSCURATO:PERSONA] dal quale risulta che l'imputata aveva eletto domicilio, verbale che tuttavia sarebbe nullo siccome carente della data, non riportando né l'anno, né il mese di redazione.

Pertanto, secondo il ragionamento svolto dalla • difesa, se il verbale è nullo (come, del resto, sempre secondo il deducente, deve aver ritenuto lo tesso pubblico ministero che ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159, cod. proc. pen. e non presso il domicilio eletto, procedendo, in .caso di impossibilità, ai sensi dell'art. 161, c. 4, stesso codice), allora il processo doveva essere sospeso nei confronti di soggetto dichiarato irreperibile prima della vocatio in ius.

La Corte d'appello, invece, ha tentato in prima battuta di notificare il decreto di citazione al domicilio eletto, il che si pone in inconciliabile contrasto con la procedura seguita nelle precedenti fasi plel giudizio.

Con successiva memoria scritta, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni e rilevato che, in ogni caso, il reato è prescritto, invocando una pronuncia in tal senso dalla stessa Settima sezione penale.

Considerato in diritto

1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

2. Quanto al motivo posto a base del ricorso, si rileva che, nonostante la non manifesta infondatezza (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc.

Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te Gabr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11/9/2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Modena, appellata da CERENCOVA Cristina, con la quale costei era stata condannata per il reato di cui all'art. 186 c. 2, lett. c), 2 -bis e 2 -sexies, codice strada (fatto accertato il 26 ottobre 2015). 2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riguardo alla notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata a norma dell'art. 159 cod. proc. pen., a seguito di emissione di decreto di irreperibilità. Aggiunge la difesa che, in atti, è presente un verbale della [OSCURATO:PERSONA] dal quale risulta che l'imputata aveva eletto domicilio, verbale che tuttavia sarebbe nullo siccome carente della data, non riportando né l'anno, né il mese di redazione. Pertanto, secondo il ragionamento svolto dalla • difesa, se il verbale è nullo (come, del resto, sempre secondo il deducente, deve aver ritenuto lo tesso pubblico ministero che ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis, cod. proc. pen. ai sensi dell'art. 159, cod. proc. pen. e non presso il domicilio eletto, procedendo, in .caso di impossibilità, ai sensi dell'art. 161, c. 4, stesso codice), allora il processo doveva essere sospeso nei confronti di soggetto dichiarato irreperibile prima della vocatio in ius. La Corte d'appello, invece, ha tentato in prima battuta di notificare il decreto di citazione al domicilio eletto, il che si pone in inconciliabile contrasto con la procedura seguita nelle precedenti fasi plel giudizio. Con successiva memoria scritta, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni e rilevato che, in ogni caso, il reato è prescritto, invocando una pronuncia in tal senso dalla stessa Settima sezione penale. Considerato in diritto 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 2. Quanto al motivo posto a base del ricorso, si rileva che, nonostante la non manifesta infondatezza (che ha consentito, quindi, la valida instaurazione del rapporto di impugnazione), in presenza di una declaratoria di improcedibiltà per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). 3. Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce degli stessi motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione, avuto riguardo alla natura del reato contestato (una contravvenzione) e al termine di prescrizione stabilito dalla legge (art. 157 cod. pen.), in relazione al tempus commissi delicti (16/12/2015). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te Gabr
Decreto Cassazione n. 09374/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris