CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il tribunale di Mantova - sezione G.I.P./G.U.P.-, con sentenza in data 11 marzo 2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato di cui all' art. 646 cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo il seguente motivo: - Violazione, ex artt. 606, co. 1 lett. B c.p.p. e 448, co. 2bis cod.proc.pen., per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod.pen.- Illegalità della pena. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza del motivo. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, cod.proc.pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; nessuna di tali censure emerge nel caso di specie, trattandosi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di pena rientrante nei canoni normativi, e dunque non illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.