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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09463/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 25/02/2022, con la quale - per quanto qui rileva - MORLEO Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 74 (capo A) e 73, 80 (capi B e C) del d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, la Corte d'Appello ha riconosciuto con giudizio di prevalenza le già concesse attenuanti generiche, ha ridotto gli aumenti per la continuazione e ha revocato le pene accessorie e la misura di sicurezza applicate dal giudice di primo grado, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il MORLEO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere il MORLEO, che la difesa aveva motivato con la scelta di quest'ultimo, maturata nel giudizio di primo grado, di divenire collaboratore di giustizia.

Si censura la motivazione addotta dalla Corte territoriale (imperniata sulla definizione del processo a carico dei coimputati, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.), che non aveva apprezzato i verbali di interrogatorio prodotti dalla difesa, dai quali erano emersi elementi di assoluta novità che avrebbero consentito l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 dP.R. n. 309 del 1990.

Si richiamano precedenti anche sovra nazionali a sostegno della prospettazione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante appena richiamata.

Si censura la sentenza per avere la Corte erroneamente collocato il momento della collaborazione in un momento successivo alla sentenza di primo grado, e per non aver apprezzato la maggiore capacità esplicativa del contributo del MORLEO rispetto alla ricostruzione operata dal primo giudice.

Si osserva che tale contributo aveva consentito di far luce sull'esistenza di un'articolata organizzazione ex art. 74, fornendo elementi "dall'indiscutibile valore investigativo", con il disvelamento dei nomi degli intranei, il chiarimento dei ruoli svolti e le modalità di esecuzione dei singoli reati.

La tesi accolta dalla Corte territoriale di un impianto probatorio completo (intercettazioni, pedinannenti ecc.) viene definita "divagazioni letterarie", e si sottolinea la contraddittorietà in cui era la Corte d'Appello che aveva in seguito ammesso la concedibilità dell'attenuante anche in caso di collaborazione intervenuta in una fase avanzata del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità.

2. E' opportuno prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso» (Sez. 2 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti).

In senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009, Anastasio, Rv. 244745 - 01, secondo la quale «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sono di minore portata di quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto.

Ne consegue che, per la concessione della prima, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per quella della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive"».

Una diretta conseguenza di tali principi sembra rinvenirsi nella elaborazione giurisprudenziale in tema di rinnovazione istruttoria funzionale all'applicazione dell'attenuante speciale che qui rileva.

Si è infatti affermato che «la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante» (Sez. 2, n. 41500 del 24/09/2013, Adornetto, Rv. 257157 -

01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 21095 del 19/01/2021, Attanasio).

3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, in quanto la difesa ricorrente doveva farsi carico di illustrare, con la necessaria specificità, le ragioni per le quali il contributo dichiarativo del MORLEO avrebbe avuto le caratteristiche individuate dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale, tali quindi da sconfessare l'assunto della Corte territoriale secondo cui non era necessario procedere alla rinnovazione attesa anche la definizione, da parte dei coimputati, della propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

D'altra parte, nessun richiamo alla collaborazione del MORLEO è contenuto nella sentenza di primo grado, sicchè - anche sotto questo profilo - il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente rappresentare gli elementi di novità direttamente riconducibili al contributo dichiarativo apportato dal ricorrente e illegittimamente pretermessi dai giudici di merito (es. esistenza di altri correi, di attività illecite diverse ed ulteriori rispetto a quelle note e monitorate, ecc.).

Il motivo si risolve invece in una elencazione di principi e in una critica non priva di spunti polemici nei confronti dell'impianto argomentativo delle conformi sentenze emesse nei confronti del MORLEO, che hanno ritenuto sussistere un compendio probatorio completo (cfr. il riferimento, a pag. 9 del ricorso, alle "divagazioni letterarie" con cui il G.u.p. avrebbe disatteso la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale): il motivo è dunque da ritenere - alla luce di quanto in precedenza evidenziato - non in linea con il principio di specificità del ricorso.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, in data 25/02/2022, con la quale - per quanto qui rileva - MORLEO Massimiliano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 74 (capo A) e 73, 80 (capi B e C) del d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte d'Appello ha riconosciuto con giudizio di prevalenza le già concesse attenuanti generiche, ha ridotto gli aumenti per la continuazione e ha revocato le pene accessorie e la misura di sicurezza applicate dal giudice di primo grado, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il MORLEO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere il MORLEO, che la difesa aveva motivato con la scelta di quest'ultimo, maturata nel giudizio di primo grado, di divenire collaboratore di giustizia. Si censura la motivazione addotta dalla Corte territoriale (imperniata sulla definizione del processo a carico dei coimputati, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.), che non aveva apprezzato i verbali di interrogatorio prodotti dalla difesa, dai quali erano emersi elementi di assoluta novità che avrebbero consentito l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 74 dP.R. n. 309 del 1990. Si richiamano precedenti anche sovra nazionali a sostegno della prospettazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante appena richiamata. Si censura la sentenza per avere la Corte erroneamente collocato il momento della collaborazione in un momento successivo alla sentenza di primo grado, e per non aver apprezzato la maggiore capacità esplicativa del contributo del MORLEO rispetto alla ricostruzione operata dal primo giudice. Si osserva che tale contributo aveva consentito di far luce sull'esistenza di un'articolata organizzazione ex art. 74, fornendo elementi "dall'indiscutibile valore investigativo", con il disvelamento dei nomi degli intranei, il chiarimento dei ruoli svolti e le modalità di esecuzione dei singoli reati. La tesi accolta dalla Corte territoriale di un impianto probatorio completo (intercettazioni, pedinannenti ecc.) viene definita "divagazioni letterarie", e si sottolinea la contraddittorietà in cui era la Corte d'Appello che aveva in seguito ammesso la concedibilità dell'attenuante anche in caso di collaborazione intervenuta in una fase avanzata del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità. 2. E' opportuno prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso» (Sez. 2 6, n. 7995 del 17/06/2014, dep. 2015, Demiri, Rv. 262624 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'attenuante con riferimento a dichiarazioni il cui contenuto concerneva circostanze già acquisite agli atti attraverso l'attività di intercettazione e di monitoraggio dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti). In senso conforme, cfr. Sez. 1, n. 36069 del 14/07/2009, Anastasio, Rv. 244745 - 01, secondo la quale «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione (articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sono di minore portata di quelli richiesti per la concessione dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo decreto. Ne consegue che, per la concessione della prima, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti", mentre per quella della seconda, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività dell'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, oppure è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive"». Una diretta conseguenza di tali principi sembra rinvenirsi nella elaborazione giurisprudenziale in tema di rinnovazione istruttoria funzionale all'applicazione dell'attenuante speciale che qui rileva. Si è infatti affermato che «la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante» (Sez. 2, n. 41500 del 24/09/2013, Adornetto, Rv. 257157 - 01. Nello stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 21095 del 19/01/2021, Attanasio). 3. In tale cornice ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, in quanto la difesa ricorrente doveva farsi carico di illustrare, con la necessaria specificità, le ragioni per le quali il contributo dichiarativo del MORLEO avrebbe avuto le caratteristiche individuate dalla richiamata elaborazione giurisprudenziale, tali quindi da sconfessare l'assunto della Corte territoriale secondo cui non era necessario procedere alla rinnovazione attesa anche la definizione, da parte dei coimputati, della propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. D'altra parte, nessun richiamo alla collaborazione del MORLEO è contenuto nella sentenza di primo grado, sicchè - anche sotto questo profilo - il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente rappresentare gli elementi di novità direttamente riconducibili al contributo dichiarativo apportato dal ricorrente e illegittimamente pretermessi dai giudici di merito (es. esistenza di altri correi, di attività illecite diverse ed ulteriori rispetto a quelle note e monitorate, ecc.). Il motivo si risolve invece in una elencazione di principi e in una critica non priva di spunti polemici nei confronti dell'impianto argomentativo delle conformi sentenze emesse nei confronti del MORLEO, che hanno ritenuto sussistere un compendio probatorio completo (cfr. il riferimento, a pag. 9 del ricorso, alle "divagazioni letterarie" con cui il G.u.p. avrebbe disatteso la richiesta di applicazione dell'attenuante speciale): il motivo è dunque da ritenere - alla luce di quanto in precedenza evidenziato - non in linea con il principio di specificità del ricorso. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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